Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22584 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23083/2015 proposto da:

S.S., S.F., SP.ST.,

SA.LO. e s.s., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PONTEDERA n. 6, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA D’ANDREA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO URBANI;

– ricorrenti –

contro

F.M., e FE.FR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SEBINO n. 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CAIANIELLO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4264/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 15.1.2004 F.M. e Fe.Fr. evocavano in giudizio S.G. innanzi il Tribunale di Tivoli per la manutenzione del possesso allegando che il resistente, proprietario di un terreno confinante con quello di essi ricorrenti, aveva realizzato un nuovo cancello di accesso alla sua proprietà.

Si costituiva in giudizio lo S. resistendo alla domanda e veniva respinto l’interdetto.

Con sentenza n. 37/2009 il Tribunale rigettava anche la domanda di manutenzione, condannando i ricorrenti alle spese del grado, sul presupposto che l’apertura del cancello non recasse alcun danno ai ricorrenti.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari ricorrenti, allegando che l’apertura non era stata realizzata sulla strada comunale, ma direttamente sul confine tra i due fondi delle parti contrapposte. Si costituivano gli odierni ricorrenti, eredi di S.G., nel frattempo deceduto, resistendo all’impugnazione.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 4265/2015, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame rilevando che il cancello era stato realizzato direttamente sul confine tra i due fondi a costituisse “nuova opera suscettibile di costituire una situazione di pericolo per la sicurezza del fondo limitrofo” (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata).

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione S.S., S.F., Sp.St., Sa.Lo. e s.s., affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso F.M. e Fe.Fr..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il cancello realizzato dallo S. fosse posizionato sulla linea di confine tra i due fondi, mentre lo stesso si aprirebbe sulla parte finale della via (OMISSIS), strada comunale destinata al pubblico transito. Nel non considerare tale elemento, che secondo i ricorrenti emergerebbe dal complesso degli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio di merito, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel denunziato vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La doglianza è inammissibile in quanto essa si risolve nella richiesta di riesame del fatto e dell’apprezzamento delle prove, che costituiscono ambiti riservati alla valutazione del giudice di merito (sul primo profilo cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790, mentre sul secondo cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La sentenza impugnata, invero, nella sua pur essenziale motivazione dà conto dei motivi che hanno condotto la Corte capitolina all’accoglimento del gravame, in particolare identificati nel fatto che “E, invero, accertato che il cancello è stato aperto sulla linea di confine esistente tra i fondi privati delle parti, così come rilevato senza contestazioni dal c.t.u.” (cfr. pag. 2). I ricorrenti non hanno dato atto, nel corpo della loro censura, di aver contestato tempestivamente le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure, nè di aver proposto specifico motivo di appello sul punto, e sotto questo profilo non hanno soddisfatto gli oneri di specificità della doglianza su di loro incombenti. In argomento, va infatti ribadito che “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 Rv. 645178; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv.630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv.649414).

Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei controricorrenti, egualmente in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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