Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22584 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 10/08/2021), n.22584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24498-2017 proposto da:

A.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO ZUCCHINI, ANGELO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

MAGGIONI AUTOSERVIZI S.R.L., ora VIAGGI DOSSENA S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA n. 47, presso lo studio dell’avvocato

GAETANO BASILE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA PAOLETTI;

– SAB AUTOSERVIZI S.R.L., già SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA n. 15, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO MORPURGO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 586/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2017 R.G.N. 89/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 586 del 2017, ha respinto il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, proposto da A.N. avverso la pronuncia emessa dalla stessa Corte n. 947/11, confermata in sede di legittimità, con la quale, analogamente a quanto statuito in primo grado, erano state rigettate le domande dell’odierno ricorrente formulate nei confronti della Viaggi Dossena srl (all’epoca Autoservizi Maggioni srl) e SAL (Servizi Automobilistici Lecchesi) dirette a fare accertare: a) la nullità della clausola a termine apposta al contratto di lavoro intercorso con la prima società dal 17.10.2004 al 17.7.2005, con conversione del rapporto a tempo indeterminato; b) la inefficacia del licenziamento intimato a voce il 16.7.2005; c) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con decorrenza dal 17.7.2005.

2. Il documento, in virtù del quale era stata chiesta la revocazione della sentenza, e di cui il ricorrente aveva affermato di esserne venuto a conoscenza nel dicembre del 2015, era rappresentato da un atto da cui si evinceva l’esistenza di un altro dipendente della Autoservizi Maggioni, tale G.T., adibito anche egli alla guida di un pulmino scuola bus che, pur trovandosi nella sua stessa situazione contrattuale, era invece stato trasferito alle dipendenze di SAL srl, di talché, a parere dell’ A., era ravvisabile un trattamento discriminatorio nei suoi confronti; il documento, in relazione al quale vi era stato un diniego al rilascio da parte del competente Ufficio per l’impiego avrebbe, sempre secondo l’assunto del ricorrente, determinato da parte del giudice di merito una diversa decisione, a lui favorevole.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 3 in quanto: a) il documento non era stato prodotto; b) non era stata indicata la “forza maggiore” che avrebbe impedito al ricorrente di conoscere del documento nel corso del giudizio, essendo la esistenza del G. ben nota fin dal giudizio di primo grado; c) non era stato specificato quando il ricorrente fosse venuto a conoscenza di tale atto di talché non era possibile verificare il rispetto dei termini perentori che regolavano l’azionato giudizio di revocazione; d) dalle stesse affermazioni del ricorrente non era possibile rilevare la decisività del documento e l’intento discriminatorio che costituiva questione nuova non prospettata in precedenza.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione A.N. affidato a tre motivi.

5. L’Autoservizi Maggioni srl, ora Viaggi Dossena srl, e la srl SAB Autoservizi (già Servizi Automobilistici Lecchesi srl) hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame, da parte della Corte di appello, delle ragioni che gli avevano impedito di produrre il documento rinvenuto successivamente al giudizio di merito.

3. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, in ordine alla ritenuta inammissibilità e tardività del ricorso proposto da esso ricorrente, per la dichiarata impossibilità di verificare la corrispondenza del documento con quanto riferito dal lavoratore, nonché di valutare la decisività dello stesso ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 3, poiché il documento non era stato prodotto. Si sostiene che: a) nonostante le numerose richieste, gli addetti all’Ufficio per l’impiego della Provincia di Lecco avevano opposto un diniego all’estrazione di copia del contratto; b) l’identità del contenuto dei contratti del G. e di esso A.N. non era stata mai smentita o contestata dalle controparti; c) da ciò derivava, quindi, la decisività del documento; d) l’impossibilità della produzione in giudizio dipendeva da cause di forza maggiore che avevano determinato l’ignoranza incolpevole del medesimo; e) la conoscenza del documento era avvenuta il 23.12.2015.

4. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame delle ragioni che avevano determinato il trattamento discriminatorio, a suo danno, che poteva emergere attraverso la conoscenza del contratto di lavoro del G..

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. La Corte territoriale, dopo avere richiamato correttamente i principi statuiti in sede di legittimità (Cass. n. 22159 del 2014; Cass. n. 22246 del 2016) – secondo i quali, qualora si verta nell’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, non è solo onere della parte, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che le hanno impedito di produrre il documento rinvenuto in ritardo, sia quelle relative alla decisività del documento stesso, dimostrando che l’ignoranza del documento o del luogo in ci esso si trovava, fosse dipesa da fatto dell’avversario- ha valutato i requisiti richiesti dalla norma.

7. In particolare, senza incorrere nel vizio denunciato, la Corte di appello di Milano ha dato atto che, in realtà, il documento de quo non era stato prodotto nel giudizio di revocazione (e ciò naturalmente incideva, per la impossibilità di conoscerne il contenuto, sul diritto di difesa delle controparti); ha sottolineato, con riguardo alla produzione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi, che non era stata indicata la forza maggiore, richiesta dalla disposizione legislativa, perché la circostanza della esistenza del G. era nota fin dal giudizio di primo grado; ha, infine, precisato che l’odierno ricorrente già era nelle condizioni di avere il documento o di acquisire le informazioni utili e valide per il processo, accedendo ai pubblici uffici o eventualmente chiedendo al giudice del merito un ordine di esibizione.

8. A fronte di tale ricostruzione, è agevole rilevare che la censura è volta chiaramente a criticare una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e al suo libero convincimento, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata, come nel caso in esame.

9. Giova precisare che la forza maggiore, richiesta per la ammissibilità della revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 3, impeditivi della produzione in giudizio del documento decisivo, deve avere determinato non l’indisponibilità di esso, bensì l’ignoranza della esistenza o del luogo di conservazione del medesimo, non addebitabile a colpa della parte in nessun grado di giudizio e fino al momento in cui è possibile la predetta produzione, e le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del recupero del documento, devono essere indicate unitamente ai motivi per cui si chiede la revocazione (Cass. 29.5.1999 n. 5229).

10. Anche il secondo motivo è inammissibile.

11. Proprio richiamando il principio di legittimità sopra enunciato, deve darsi atto che l’odierno ricorrente – nel giudizio di revocazione- oltre a non avere prodotto il documento (che è il presupposto della impugnazione al fine di valutarne la decisività) – ha precisato di esserne venuto a conoscenza “recentemente” e di avere presentato in data 23.12.2015 istanza di accesso agli atti presso l’Ufficio per l’Impiego di Lecco.

12. Solo con il presente giudizio di revocazione è stato precisato che la data esatta, in cui il documento fu visionato, era quella del 23.12.2015.

13. Correttamente, quindi, la Corte di merito ha rilevato la mancata specificazione della esatta data di conoscenza dell’atto, che non consentiva, pertanto, di accertare il rispetto dei termini perentori di impugnazione previsti per legge.

14. Infine, anche il terzo motivo è inammissibile.

15. La Corte di merito, a differenza di quanto eccepito dal ricorrente, ha esaminato la circostanza del dedotto trattamento discriminatorio, evidenziando che, nell’originario ricorso avviato, non era stato lamentato alcun comportamento o intento discriminatorio.

16. Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile alcuna omissione nella valutazione su tale questione da parte dei giudici di Milano.

17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

18. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuna delle controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA