Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22583 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 15/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5043/2013 R.G. proposto da:

COMUNE DI RIVO DI PUGLIA, rappresentato e difeso dall’avv. Vito

Petrarota, con domicilio eletto in Roma, via C. Fracassini, n. 18,

presso lo studio Venettoni;

– ricorrente –

contro

M.P. – MI.VI. – MI.LE. – MI.SE. –

MI.EL. – MI.MA., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Volpe,

con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio

del Dott. Alfredo Placidi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1124,

depositata in data 26 ottobre 2012;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha rigettato l’opposizione alla stima arbitrale proposta dal Comune di Rovo di Puglia nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, ed ha poi ritenuto di dover applicare lo ius superveniens costituito dalla nota decisione della Corte costituzionale n. 348 del 2007, e, quindi, di tener conto dell’esigenza di commisurare l’indennità al valore di mercato del bene;

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui i proprietari resistono con controricorso;

il Procuratore Generale della Repubblica ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con memoria in data 17 febbraio 2017, ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, il Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

a detta rinuncia hanno aderito i controricorrenti, con atto sottoscritto dal proprio difensore, a tanto abilitato in virtù di procura speciale;

sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M..

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Cosi deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Il Presidente

è stato prodotto atto di transazione sottoscritto in data 5 febbraio 2013 dalle parti e dai loro difensori, con il quale è stato raggiunto un accordo complessivo circa le somme dovute per l’espropriazione e l’occupazione del terreno per cui è causa, dandosi atto della composizione totale della vertenza, anche con riferimento alle spese del giudizio;

in considerazione dell’intervenuta definizione di tutti i rapporti fra il Comune ricorrente e la parte espropriata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione;

alla cessazione della materia del contendere, infatti, consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. Sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., 25 settembre 2013, n. 21951);

ricorrono giusti motivi, anche sulla base degli accordi tra le parti, per le compensazione delle spese di lite.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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