Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22583 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 385/2016 proposto da:

C.F., socio unico della società s.n.c. Immobiliare

B.L. e C.F., elettivamente domiciliato in Lecce, via

dei Salesiani n. 45, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Marzo,

che lo rappresenta e difende insieme con l’avvocato Lanfranco Leo;

– ricorrente –

contro

L.C.L., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Stasi, del

foro di Lecce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 da Dott. COSENTINO ANTONELLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. C.F., divenuto socio unico della società Immobiliare B.L. e C.F. s.n.c., ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città, ha rigettato l’opposizione proposta dalla suddetta Immobiliare B.L. e C.F. s.n.c. al decreto ingiuntivo con cui quest’ultima era stata condannata a pagare al Dott. L.C.L. la somma di Euro 17.751,05 a titolo di compenso per le funzioni di liquidatore, giudizialmente nominato, della stessa.

La Corte salentina – premesso che non era in discussione nè lo stato di liquidazione della società appellante nè l’attribuzione della carica di liquidatore al sig. L. – ha ritenuto congruo il compenso preteso dal professionista in via monitoria in base alla parcella approvata dall’Ordine dei dottori commercialisti; sotto altro aspetto, la stessa Corte ha disatteso le doglianze mosse dall’opponente in relazione alla richiesta di fallimento della società presentata dal liquidatore medesimo.

Il Dott. L. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’8 aprile 2020 e, in seguito al differimento di ufficio disposto ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastate l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), è stata nuovamente chiamata, e decisa, all’adunanza di Camera di consiglio del 22 luglio 2020, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Nel primo motivo di ricorso, riferito indistintamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, vengono articolate due distinte censure.

a) In primo luogo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della Corte territoriale sul motivo di appello con cui egli aveva dedotto l’illegittimità del decreto ingiuntivo per non esser stato emesso dal presidente del Tribunale, bensì da altro magistrato dell’ufficio.

b) In secondo luogo, reiterando la doglianza sviluppata nel suddetto motivo di appello, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 100 (modificativo del testo dell’art. 637 c.p.c.), per eccesso di delega, sostenendo che la Legge Delega n. 254 del 1997, non conterrebbe alcuna disposizione che consentisse al legislatore delegato di modificare la disposizione del previgente testo dell’art. 637 c.p.c., che assegnava al Presidente del Tribunale la competenza all’emissione dei decreti ingiuntivi. Conseguentemente il ricorrente deduce la nullità del decreto opposto (a cui conseguirebbe la cassazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha posto a suo carico anche le spese del procedimento monitorio), in quanto emesso da magistrato diverso dal Presidente del Tribunale, ancorchè non risultasse alcun impedimento di quest’ultimo.

La doglianza sub a) va giudicata inammissibile in base al consolidato principio di questa Corte secondo il quale il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. n. 321/16).

La doglianza sub b) va giudicata infondata, perchè il decreto opposto è stato emesso da magistrato diverso dal Presidente del Tribunale in conformità al testo vigente dell’art. 637 c.p.c., quale risultante dalla modifica recata dal D.Lgs. n. 51 del 1989; art. 100, la questione di legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, per eccesso di delega, è, d’altra parte, manifestamente infondata, perchè l’assegnazione della competenza all’emissione del decreto ingiuntivo dal tribunale in composizione monocratica, invece che al presidente del tribunale, risulta compresa nella delega conferita al Governo dalla L. n. 254 del 1997, laddove, dell’art. 1, comma 1, lett. a), indica, tra i principi e criteri direttivi che devono orientare il legislatore delegato quello di “ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico”. Nella ristrutturazione degli uffici giudiziari secondo il modulo del giudice unico rientra, infatti, anche la ridefinizione delle competenze giurisdizionali assegnate al dirigente dell’ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., n. 3 e degli artt. 2229, 2233, 2293 c.c., in relazione agli artt. 2276 e 1703 c.c., nonchè la violazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 426 c.p.c.. Nel mezzo di impugnazione si argomenta che, poichè l’attività di liquidatore della società non rappresenta una prestazione d’opera intellettuale riconducibile all’oggetto del contratto d’opera di cui agli artt. 2222 c.c. e segg., il relativo compenso non potrebbe essere giudizialmente richiesto con il procedimento monitorio, difettando i presupposti di cui all’art. 633 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente, pertanto, il rapporto intercorrente tra una società e il suo liquidatore andrebbe ricondotto nell’ambito di un rapporto di lavoro, sicchè la competenza funzionale all’emissione del decreto ingiuntivo competerebbe al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale.

Anche il secondo mezzo di ricorso va disatteso. L’assunto da cui prende le mosse l’argomentazione del ricorrente – ossia che il rapporto intercorrente tra una società e il suo liquidatore, quand’anche di nomina giudiziale, non è assimilabile al contratto d’opera di cui agli artt. 2230 c.c. e segg. – è giuridicamente esatto; proprio su tale assunto, infatti, si fonda la giurisprudenza di questa Corte che ha negato che il credito avente ad oggetto il compenso per l’attività di liquidazione di una società sia assistito dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2 (cfr. Cass. 13805/04 e altre). Tale assunto, tuttavia, non giustifica la conclusione che la domanda giudiziale avente ad oggetto il compenso dell’attività di liquidazione di una società non potrebbe essere introdotta per via monitoria. Non può infatti condividersi la tesi secondo la procedura monitoria sarebbe riservata alle domande giudiziali relative ai compensi che trovino titolo in un contratto d’opera professionale. L’art. 633 c.p.c., contempla, al n. 3, i crediti riguardanti “onorari diritti o rimborsi spettanti… ad… esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”. La tariffa professionale prevede un compenso per determinate attività; che poi queste attività formino oggetto della prestazione dovuta dal professionista in forza di un contratto d’opera professionale oppure in forza di rapporti negoziali diversi dal contratto d’opera professionale (si pensi al mandato, o al rapporto associativo) è irrilevante ai fini dell’applicabilità della tariffa professionale e, quindi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria.

Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere emesso da un magistrato della Sezione Lavoro, invece che da un magistrato della Sezione Imprese, e che, conseguentemente, il giudizio di opposizione avrebbe dovuto svolgersi nelle forme del rito del lavoro, previa ordinanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., è sufficiente osservare che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la controversia sul compenso dell’amministratore di una società (a cui va assimilato il liquidatore) rientra nella competenza del tribunale delle imprese; si veda, in proposito, Cass. 13956/16: “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla ratio del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”, si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l’attività gestoria svolta dagli amministratori nell’espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” (conf. Cass. 2759/16, nonchè, successivamente, Cass. SSUU n. 1545/17).

Con il terzo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il sig. C. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, attinenti all’avvenuta contestazione dell’avversa pretesa e alla mancanza, o insufficienza, di prove dimostrative dell’attività a cui si riferisce il corrispettivo giudizialmente richiesto dal Dott. L.; nel motivo, inoltre, si lamenta la violazione dei principi regolatori del giusto processo sulla disponibilità delle prove e sull’onere della prova. Il ricorrente sostiene che il Dott. L. null’altro avrebbe provato se non i colloqui intrattenuti con lo studio del Dott. Terragno, commercialista della società Immobiliare B.L. e C.F. s.n.c., al fine di ricevere le necessarie informazioni sulla contabilità aziendale; la partecipazione, in rappresentanza di detta società, ad una assemblea di condominio; la presentazione di una istanza (disattesa dal Tribunale) di fallimento della stessa società alla cui liquidazione egli attendeva. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente censura il giudizio della Corte d’appello di congruità della notula emessa dal suddetto Dott. L. per l’attività di liquidazione societaria da lui svolta.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Quanto alla doglianza con cui si addebita alla Corte d’appello di aver fatto malgoverno del principio di non contestazione, è sufficiente rilevare che l’impugnata sentenza non afferma che l’opponente non avrebbe contestato le attività di cui il liquidatore ha chiesto il pagamento, ma afferma, correttamente, che l’opponente non ha contestato nè che la società fosse in liquidazione nè che il Dott. L. fosse stato nominato liquidatore.

Per il resto, la Corte salentina ha ritenuto provato lo svolgimento, da parte del Dott. L., delle attività “elencate nella nota specifica in atti” (pagina 10 della sentenza, ultimo capoverso); tale giudizio di fatto non è censurabile in sede di legittimità se non con il mezzo, e nei limiti, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo di ricorso in esame, per contro, non indica alcun un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e che, essendo decisivo, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. 27415/18). Il ricorrente si limita a sviluppare doglianze di merito, che si risolvono nella richiesta a questa Corte di sostituirsi alla Corte territoriale nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Tale richiesta va giudicata inammissibile, in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale alla cui stregua, come ricordato ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 34476/19, “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.

Con il quarto motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il sig. C. lamenta l’omesso esame dei fatti, asseritamente decisivi per il giudizio, dedotti dalla società Immobiliare a fondamento della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionatole dalla presentazione dell’istanza di fallimento. Nel mezzo di impugnazione si denuncia altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla prova del danno causato da detta istanza alla società in liquidazione, la violazione degli artt. 2043,1223,1226,2056 c.c. e la violazione del principio del giusto processo sulla disponibilità delle prove. Il ricorrente sostiene che il Dott. L. – prestando acquiescenza alla pretesa della Banca Nazionale del Lavoro, anzichè contestarla, e proponendo istanza di fallimento avrebbe arrecato un danno alla società Immobiliare non solo per le spese legali sostenute, comprensive del compenso del consulente contabile, ma anche e soprattutto per l’allarme che la pendenza dell’istanza di fallimento aveva generato nell’ambiente economico; danno di carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.

Anche il quarto motivo di ricorso va giudicato inammissibile, per le stesse ragioni di diritto processuale da cui dipende l’inammissibilità del terzo motivo. Pure il quarto motivo, infatti, si risolve nella proposizione di una richiesta di rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie, che non può essere svolta nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni derivati alla Immobiliare B.L. e C.F. s.n.c. dalla istanza di “autofallimento” presentata dal suo liquidatore sulla scorta di una duplice ratio decidendi, ossia, per un verso, escludendo in radice della presentazione di tale istanza e, per altro verso, ritenendo non raggiunta la prova di un qualunque danno. Le doglianze proposte dal ricorrente non attingono adeguatamente la prima ratio decidendi, in quanto dalle argomentazioni sviluppate alle pagine 24 e 25 del ricorso per cassazione non emerge alcun fatto decisivo trascurato dalla Corte d’appello che, se esaminato, avrebbe condotto all’accertamento di una condotta colposa del liquidatore nella proposizione dell’istanza di fallimento.

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.300, oltre Euro 200 per esborsi e oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA