Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22583 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26447-2015 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GIUA;

– ricorrente –

contro

C.F., BI.BR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA UGO OJETTI 191, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELISABETTA

SPANEDDA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO SALVATORE

SPANEDDA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 127/2015 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 21/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato il 25.05.2003, B.G. e S.C. convenivano davanti al Tribunale di Sassari C.F. e Bi.Br., per chiedere che fossero condannati alla cessazione delle immissioni di fumo, polveri ed odori provenienti dalle canne fumarie installate dai convenuti, nonchè al risarcimento per i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, quest’ultimi legati alla lesione del diritto alla salute.

B.G. e S.C. affermavano di essere proprietari di due distinti immobili, siti in (OMISSIS), frontistanti quello dei C.- Bi., ove questi ultimi avevano installato delle canne fumarie che esalavano intollerabili immissioni.

Si costituivano in giudizio C.F. e Bi.Br., chiedendo il rigetto delle domande.

Intervenivano, altresì, Gi.Fr.An. e Be.Gi.An., avanzando anch’essi pretese risarcitorie.

1.1 Il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento della domanda proposta, condannava i C.- Bi. alla cessazione delle immissioni, all’esecuzione delle opere e dei presidi, indicati nelle relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio consistenti nella sopraelevazione della canna fumaria – nonchè alle spese del giudizio. Infine, il giudice di prime cure, non ritenendo provati i lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali, rigettava la richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c.

1.2 Avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, i C.- Bi. proponevano appello, lamentando l’erronea applicazione del principio della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., nonchè l’erronea determinazione delle spese legali.

Con appello incidentale, S.C., G.F.A. e Be.Gi.An. censuravano la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda del risarcimento dei danni e per omessa condanna dei C.- Bi. alla refusione delle spese vive sostenute dagli originari attori.

Mentre, B.G. chiedeva la condanna dei C.- Bi. al pagamento delle spese di lite in misura più congrua rispetto alla ponderosa attività svolta nei procedimenti giudiziari, nonchè la riforma della sentenza nella parte in cui aveva omesso di condannare i C.- Bi. al pagamento delle spese vive.

2. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 127/2015 del 20.03.2015, accogliendo parzialmente l’appello proposto, condannava B.G. alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore dei C.- Bi. ed al 50% delle spese delle cc.tt.uu. disposte nel corso dei procedimenti.

Condannava, altresì, i C.- Bi. alla refusione in favore di S.C., G.F.A. e Be.Gi.An. delle spese del primo grado di giudizio e dichiarava integralmente compensate le spese del secondo grado di giudizio tra i C.- Bi. ed i S.- Be..

3. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso B.G. sulla base di due motivi.

3.1 Hanno resistito con controricorso C.F. e Bi.Br..

3.2 In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel condannare il ricorrente alle spese di tutti i gradi del giudizio, in quanto i C.- Bi. risulterebbero complessivamente soccombenti, essendo stati condannati dal tribunale e dalla corte d’appello alla cessazione delle immissioni.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio della soccombenza, secondo il quale soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, rientrando, invece, nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cassazione civile, sez. II, sentenza 28 agosto 2017, n. 20439; Cassazione civile sez. I, 04/08/2017, n. 19613).

1.3 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Infatti, benchè i C.- Bi. siano stati condannati in primo grado alla cessazione delle immissioni, ed in secondo grado gli sia stata rigettata la domanda sull’asserita violazione dell’art. 844 c.c., il B. non risulta totalmente vittorioso, dato che la sua abitazione a differenza dell’abitazione dei S.- Be. – non è risultata essere interessata dai fumi provenienti dal camino dei C.- Bi. e lo stesso non ha neanche dimostrato l’esistenza di alcuna patologia causalmente collegata all’emissione di fumi oggetto dei giudizi di merito.

Pertanto, tenuto conto dell’esito del giudizio nel rapporto tra i C.- Bi. ed il B., la Corte d’Appello ha giustamente stabilito che le spese dei due gradi di giudizio debbano seguire la soccombenza.

2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta del B. di condannare i C.- Bi. alle spese di lite in misura più congrua rispetto alle attività svolte nei vari procedimenti.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 La configurazione di omessa pronuncia s’incentra sul confronto fra la pronuncia del giudice e il petitum della domanda avanzata. Ad integrare gli estremi del vizio in esame non basta, tuttavia, la mancanza di un’espressa statuizione del giudizio ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. civ. Sez. V Ord., 06/12/2017, n. 29191; Cass., sez. II, 23 febbraio 1995, n. 2085).

2.3 Nella specie, la Corte territoriale, ha disatteso la richiesta del B. di condannare i C.- Bi. alle spese di lite in misura più congrua rispetto alle attività svolte nei vari procedimenti, avendo tenuto conto che lo stesso B. si è dimostrato soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

Inoltre, occorre ricordare che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. civ. Sez. I Sent., 04/07/2011, n. 14542).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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