Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22582 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

APA Agenzia Pubblicità Affissioni S.R.L., in persona del

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Claudio Monteverdi 16, presso l’avv. prof. Consolo Giuseppe, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Raimondo, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Promoidea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 133, presso

l’avv. Simeone Giulio, che la rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 34, n. 222/34/06 del 13 giugno 2006, depositata il 5

luglio 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di consiglio del 13 ottobre 2011 dal consigliere relatore

dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del

ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 Prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società APA Agen Pubblicità Affissioni S.r.l., si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tributi comunali aboliti, sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere; rilevato che con istanza del 27 luglio 2011 la parte ricorrente ed il Comune hanno, rispettivamente, rinunciato al ricorso e accettato la rinuncia; ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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