Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22582 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 14/03/2017, dep.27/09/2017),  n. 22582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5625/2013 proposto da:

INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv.

Pasquale Iannuccilli, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via Lima, n. 7;

– ricorrente –

contro

S.M. – I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3,

depositata in data 5 gennaio 2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda di determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione proposte da S.M. e I.A., in relazione a procedimento ablativo per la realizzazione del polo interportuale di (OMISSIS), ha rigettato l’eccezione preliminare di merito sollevata dalla convenuta Interporto Sud Europa S.p.a. (d’ora in poi, per brevità, ISE), concernente il già intervenuto perfezionamento della cessione volontaria del fondo;

per la cassazione di tale decisione la S.p.a. ISE propone ricorso, affidato a due motivi;

le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile;

la decisione impugnata è una sentenza non definitiva, con cui è stata risolta esclusivamente una questione di merito relativa alla cessione volontaria del bene;

la Corte d’appello, senza definire, neppure parzialmente, il rapporto controverso e senza regolare le spese di lite, ha provveduto con separata ordinanza in merito all’istruzione e all’ulteriore corso del giudizio;

deve pertanto trovare applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 3, introdotto dal D.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che prevede il divieto di impugnazione con ricorso per cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, come quelle su questioni pregiudiziali di rito, o preliminari di merito che – come nella specie – non definiscono, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate; l’individuazione delle sentenze non definitive su questioni deve avvenire, come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25774), sulla base dell’evidente collegamento fra la disposizione contenuta nell’art. 360 c.p.c., comma 3, con la dell’art. 279, comma 2, n. 4, che, nello stabilire le ipotesi in cui il giudice pronuncia sentenza, contempla anche le decisioni su questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito idonee a definire il giudizio;

l’impugnazione con ricorso per cassazione della decisione in esame è quindi inammissibile, potendo la stessa essere proposta, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio;

non vanno regolate le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le intimate svolto attività difensiva.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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