Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22582 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 10/09/2019), n.22582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27896/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO,

14, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MAZZUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO ARRIA;

– ricorrente –

contro

T.E., L.C., T.S., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 246/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, con delega orale

dell’Avvocato ARRIA Claudio, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.E. chiamava in giudizio la Settimio Market s.r.l., S.L. e M.L., chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di Lire 40.000.000, che l’attore assumeva di avere concesso in mutuo ai fini dell’acquisto, da parte della Settimio Market s.r.l., di cui la S. e la M. erano soci, di un nuovo punto vendita in (OMISSIS), acquisto poi avvenuto.

Si costituivano i convenuti e contestavano la domanda, dando dei fatti una versione del tutto diversa. In particolare si sosteneva che il T. aveva versato l’importo quale apporto di capitale per l’assunzione della qualità di socio, pure se questa non fu poi formalizzata.

Si sosteneva ancora che il T. aveva gestito il punto vendita in piena autonomia con la moglie L.C. e la figlia T.S., senza mai rendere il conto e cagionando, con il proprio operato, danni alla società.

Il M. e la S. eccepivano inoltre il difetto di legittimazione passiva, deducendo che la somma richiesta dal T. era stata in ipotesi concessa in prestito alla sola società.

Il giudice di primo grado riteneva raggiunta la prova della dazione della somma in favore dei tre convenuti.

Li condannava pertanto alla restituzione, rigettando nel contempo la loro domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del T. e dei familiari.

La corte d’appello, adita con distinte impugnazione poi riunite dalla S. e dal M., riconosceva la legittimazione passiva degli appellanti quali unici soci della Settimio Market s.r.l. nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

Nel merito riteneva che la diversa versione dei fatti accreditata nel giudizio dagli appellanti (anticipazione in vista dell’ingresso del T. nella società) non era stata provata, mentre l’attore aveva provato la dazione della somma giustificata con la causa di mutuo.

Da ciò conseguiva l’obbligo del M. e della S., quali soci della Settimio Market s.r.l., alla restituzione al mutuante del relativo importo.

La corte rilevava che gli appellanti non avevano formulato specifici motivi di gravame con riferimento al rigetto delle domande proposte nei confronti della L. e di T.S., essendosi limitati a reiterare, in sede di precisazione delle conclusioni, le domanda formulate in primo grado.

Nello stesso tempo la corte dichiarava inammissibile la domanda volta a fare accertare la qualità di socio occulto del T., in quanto proposta solo in grado d’appello.

Per la cassazione della sentenza la S. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

Gli intimati sono rimasti tali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 2 e mancanza o insufficiente motivazione.

Si lamenta che la corte di merito, riconosciuta la legittimazione degli ex soci della società estinta, avrebbe dovuto limitare la responsabilità degli stessi nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, trattandosi di società a responsabilità illimitata.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione in relazione ai titoli di responsabilità per cui S.L. è stata condannata, in solido con M.L., a pagare la somma di Lire 40.000.000 oggetto della domanda.

Il giudice di primo grado, ritenendo sussistente la dazione di una somma di denaro da parte del T. e qualificando la stessa come mutuo, aveva condannato i tre convenuti in solido fra loro alla restituzione, senza indicare il titolo di responsabilità di ciascuno, che non poteva essere per tutti il medesimo.

La corte d’appello, benchè investita della questione con specifica censura, è incorso in analoga violazione, senza chiarire il titolo della condanna pronunciata nei confronti delle persone fisiche.

Si evidenzia che la S. aveva appellato la sentenza anche in proprio.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata il giudice di primo aveva accertato che l’attore aveva corrisposto ai convenuti la somma di Lire 40.000.000 per l’acquisto di un punto vendita da parte della società.

La corte d’appello, dopo avere richiamato i principi di giurisprudenza sulle società estinte, ha riconosciuto che gli ex (unici) soci della società erano legittimati nel giudizio di impugnazione, sia dal lato attivo e sia dal lato passivo.

Sempre secondo la ricostruzione della corte d’appello, il tribunale aveva giustificato l’accoglimento della domanda, argomentando in base a una scrittura privata prodotta in giudizio.

La ricorrente si duole che la corte l’abbia condannata al pagamento dell’intero importo e non lei limiti di quanto ricevuto in base alla liquidazione, ma è chiaro che la censura implica che il solo titolo di responsabilità fatto valere nel giudizio si identificasse con la qualità di ex socia, mentre la S. fu chiamata in giudizio in proprio e fu condannata in primo grado in solido con la società.

Insomma le considerazioni proposte dalla corte d’appello sulla successione della società di capitali avevano il solo scopo di giustificare la legittimazione dei soci, già presenti in giudizio personalmente, a stare in giudizio anche in luogo della società estinta e non per fondare un titolo di responsabilità altrimenti inesistente. La ricorrente era già stata condannata in solido con la società alla restituzione con la sentenza di primo grado.

Nello stesso tempo il motivo incorre in un evidente difetto di specificità, perchè non indica in alcun modo il contenuto della scrittura privata considerata positivamente dai giudici di merito ai fini della prova della dazione dell’importo.

Il terzo motivo denuncia omesso esame delle richieste istruttorie dedotte in primo grado dalla Settimo Market s.r.l. e delle prove documentali.

La ricorrente, con il motivo in esame, lamenta inoltre che la corte d’appello non ha deciso sui motivi di gravame circa la mancata ammissione dei mezzi di prova da parte del primo giudice.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla prova orale, si rileva che non sono trascritti i capitoli di prova di cui si denuncia la mancata ammissione (Cass. n. 9748/2010n. 8204/2018).

Quanto alle ulteriori istanze istruttorie (esibizione e consulenza tecnica), le stesse, in assenza della indicazione del fatto decisivo che si intendeva dimostrare attraverso quei mezzi, appaiono prima facie esplorative, per cui la mancata ammissione non è censurabile in questa sede (Cass. n. 2055/1978; n. 1873/1998).

Si lamenta inoltre la superficiale e illogica valutazione dei documenti da parte del giudice d’appello.

La censura è altrettanto inammissibile, in assenza di qualsiasi indicazione dei documenti esaminati e del tipo di errore che il giudice avrebbe commesso. Colui in sede di legittimità “denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività” (Cass. n. 18506/2006; n. 21621/2007).

Il quarto motivo denuncia omesso esame di una domanda e pronuncia su una domanda non proposta.

La sentenza è censurata nella parte in cui la corte di merito ha negato che ci fosse specifico motivo di impugnazione sul rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla S. nei confronti di L. e T.S..

Tale assunto del giudice d’appello è smentito da quanto dedotto nell’atto di appello e in comparsa conclusionale.

Il motivo è inammissibile: non si trascrive lo scritto difensivo nelle parti di interesse, impedendo così alla Corte la verifica della censura sulla base del solo ricorso (Cass. n. 22880/2017; n. 20405/2006).

Si lamenta infine che la corte ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della qualità di socio occulto del T., svolta dal solo M., e non dall’attuale ricorrente, che non aveva proposto analoga domanda nè in primo grado nè in grado d’appello.

Il motivo inammissibile per difetto di interesse.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Nulla sulle spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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