Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22580 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Directa SIM, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Brofferio n. 6, presso lo studio dell’avv.
ROSSI Adriano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 22/2006/32 depositata il 5/10/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Del Core.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Directa Sim p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Torino n. 36/24/2003 che aveva respinto il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 2000. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 1 e 18 del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. I criteri di tassazione di cui all’art. 6 cit. andrebbero applicati entrambi in relazione alla concreta attività svolta dalla SIM. La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011