Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22580 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, (ud. 14/03/2017, dep.27/09/2017), n. 22580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9800/2013 R.G. proposto da:
P.A. – C.C. rappresentati e difesi dall’avv.
Luigi Oliverio, con domicilio eletto presso la cancelleria della
Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO QUARTO POZZUOLI, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno
Cimadomo, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 12, presso
lo studio dell’avv. Luca Savini;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:
CONSORZIO QUARTO POZZUOLI, come sopra rappresentato;
– ricorrente in via incidentale –
contro
P.A. – C.C.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1469,
depositata in data 24 aprile 2012;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Pietro Campanile.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale, preso atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di terreno di proprietà degli attori signori P.A. e C.C., essendo nel frattempo intervenuto il decreto di espropriazione, era stata rigettata la domanda, proposta nei confronti del Consorzio Quarto Pozzuoli, relativa all’indennità di occupazione legittima;
in particolare, è stato affermato che l’atto di concordamento intercorso fra le parti in data 10 luglio 1989, con il quale i proprietari avevano accettato l’indennità di esproprio, comportasse rinuncia all’indennità di occupazione;
per la cassazione di tale decisione il proprietari del terreno propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste il Consorzio, interponendo ricorso incidentale, con unica censura; le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con i motivi del ricorso principale si deduce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1366 e 1965 c.c., nonchè dell’art. 136 Cost., in relazione all’esclusione del diritto all’indennità di occupazione, in quanto interessata dalla rinuncia espressa nel verbale di concordamento;
sotto il primo profilo, i ricorrenti affermano che la rinuncia era, testualmente, riferita – e ad essa le parti avevano avuto riguardo – all’indennità di espropriazione ex adverso offerta e da loro accettata, senza alcun fine transattivo che tanto meno riguardasse l’indennità di occupazione, dovuta a ristoro di un pregiudizio del tutto diverso;
sotto il secondo, i ricorrenti sostengono che essendo stata dichiarata, con la sentenza Corte Cost. n. 24 del 2009, l’illegittimità del D.L. n. 300 del 2006, art. 3,l’efficacia del verbale di concordamento è, comunque, venuta meno, tenuto conto che tra la redazione del verbale e l’emissione del decreto di espropriazione erano decorsi quindici anni, sicchè il decreto era intempestivo;
il primo motivo è fondato;
questa Corte ha già affrontato e risolto, in senso favorevole ai ricorrenti, le questioni oggi dedotte, con le sentenze n. 1537, n. 3512 e n. 19324 del 2013, nonchè, da ultimo, con le decisioni n. 19688 e 24785 del 2016;
in particolare, è stato affermato che l’atto definitivo, cosiddetto di “concordamento bonario”, con il quale l’espropriato accetta l’offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria “che abbia attinenza all’occupazione” oltre che all’espropriazione dell’immobile, non si estende all’indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell’ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso”;
ed invero, avendo il concessionario comunicato ai proprietari la sola indennità di espropriazione offerta dall’autorità amministrativa, ed essendo stata tale indennità accettata dagli odierni ricorrenti allo scopo di godere dei benefici premiali connessi, l’esegesi contenuta nell’impugnata sentenza non si giustifica al lume del tenore della rinuncia, trascritta per autosufficienza, contenuta nel verbale di concordamento, che, in coerenza con l’oggetto dell’offerta, ha precluso qualsiasi ulteriore pretesa dell’espropriando comunque correlata e correlabile alla perdita della disponibilità materiale e giuridica del bene ma senza interferire con l’istituto dell’occupazione temporanea (e col relativo indennizzo), il quale, da un lato, attribuisce alla P.A. il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, privando il proprietario dei corrispondenti poteri e perciò comportando la trasformazione del correlativo diritto in diritto ad autonomo indennizzo ex art. 42 Cost., non assorbibile nell’indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre), dall’altro costituisce una fase del tutto distinta, autonoma e solo eventuale nell’ambito della procedura ablativa;
rimane assorbito, sulla scorta delle superiori considerazioni, ogni altro rilievo del ricorso principale;
il ricorso incidentale, con il quale si afferma che la Corte di appello non avrebbe colto la riferibilità del gravame proposto dai proprietari alla sola questione dell’illegittimità, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2009, del D.L. n. 300 del 2006, art. 3, comma 3, senza quindi attingere l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura transattiva dell’atto di concordamento, non appare condivisibile;
nello stesso ricorso incidentale, infatti, sono trascritti interi brani del gravame proposto dal P. e dalla C., dai quali si evince che, sebbene in via principale l’appello si fondi sull’intervenuta declaratoria di incostituzionalità della suddetta norma (per il vero priva di rilievo, dopo l’emanazione del decreto di esproprio), la questione dell’autonomia dell’indennità di occupazione rispetto a quella di espropriazione risulta validamente proposta, anche con richiamo a giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4538 del 2008), così attingendosi il dato fondante della tesi secondo cui l’atto di concordamento, indipendentemente dalla sua natura transattiva o meno, ricomprendesse anche la rinuncia all’indennità di occupazione legittima;
la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione, applicherà il principio di diritto sopra indicato, provvedendo, inoltre, al regolamento delle spesa relative al presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017