Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22580 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3153/2016 proposto da:

B.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCA MIGNOLLI,

e dall’Avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, presso il cui studio a Roma,

Piazza Pietra 26, elettivamente domicilia per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.A., e Z.F., rappresentati e difesi

dall’Avvocato DANIELE MACCARRONE, ed elettivamente domiciliati a

Roma, via dei Tre Orologi 14/A, presso lo studio dell’Avvocato

FRANCESCO BELLINI, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2477/2015 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/7/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M.A. e Z.F., in qualità di proprietari dei fondi censiti al C.T. di San Giovanni Ilarione al f. (OMISSIS), n. (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, B.A., chiedendo al tribunale di accertare, tra l’altro, il loro diritto di proprietà esclusiva sui predetti fondi (n. (OMISSIS)) e l’inesistenza di diritti reali a carico dei medesimi e a vantaggio dei fondi della convenuta (salvo un diritto di passaggio a carico del mappale (OMISSIS)).

La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori ed, in via riconvenzionale, l’accertamento, tra l’altro, del diritto di servitù di passaggio (pedonale e carraio), acquistato per usucapione, sul mappale (OMISSIS) e sul mappale (OMISSIS), ed, in via subordinata, limitatamente al passaggio sul mappale (OMISSIS), la sua costituzione in via coattiva.

Per quanto ancora rileva, il tribunale, con sentenza dell’8/9/2010, ha accertato l’intervenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio, pedonale e carraio, a carico del fondo contrassegnato dal mappale (OMISSIS) ed in favore del mappale (OMISSIS), di proprietà della B..

La convenuta ha proposto appello censurando la sentenza lì dove il tribunale ha riconosciuto il diritto di passaggio solo sul mappale (OMISSIS) sul rilievo che consentirebbe comunque all’appellante di accedere alla legnaia e alla rimessa.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della B..

La corte, in particolare, ha rilevato che il tribunale aveva dato conto in maniera convincente della risultanze istruttorie, lì dove ha ritenuto dimostrata dalla prova testimoniale e dalla stessa configurazione dei luoghi come accertata dal consulente tecnico d’ufficio, l’esistenza di un solo passaggio pedonale e carraio sul mappale (OMISSIS) a favore del fondo (OMISSIS) e che, dunque, era corretta la conclusione del primo giudice per aver riconosciuto l’usucapione del passaggio sul mappale (OMISSIS), utilizzato dalla B. per accedere alla casa di abitazione (“tracciato n. 1 della planimetria” allegata alla relazione del consulente tecnico d’ufficio), escludendolo, invece, sul mappale (OMISSIS) (“tracciato n. 2 della planimetria”), per raggiungere la legnaia e l’autorimessa esistenti sul fondo (OMISSIS): secondo la corte, “mentre per il passaggio sul mapp. (OMISSIS) vi sono plurimi, solidi elementi di fatto (ovvero un cancello metallico di ragguardevoli dimensioni, una strada sterrata ben battuta, le conferme testimoniali anche riferite al passaggio di camion e ruspa che dimostrano l’estensione del transito, nonchè il suo inizio, l’univoca valutazione oggettiva fatta dal c.t.u.),… tutto questo non si può certo dire per il passaggio sul (OMISSIS), se l’unico teste che ha riferito qualcosa di rilevante al riguardo si è limitato a parlare di un “tracciato visibile…”, senz’altro aggiungere nella prospettiva del possesso ad usucapionem (che dev’essere pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, protratto per il tempo richiesto dalla legge”.

La corte, inoltre, ha aggiunto che, “oltre a ciò”, si deve osservare che nelle conclusioni rese nel giudizio di appello, “la B. ha chiesto il passaggio sul (OMISSIS), per usucapione o per costituzione coattiva, specificando che detto passaggio le “… permette l’accesso dall’attigua pubblica via all’autorimessa e alla legnaia dell’edificio di sua proprietà”: questa circostanza è stata smentita dall’ausiliare, nel senso che il fondo B. non è intercluso, ma è già servito dal passaggio carraio (il n. 1 in planimetria) che consente di entrare dalla pubblica via, in corrispondenza del tornante, alla proprietà di B.A. (ctu p. 12)”.

B.A., con ricorso notificato il 22/1/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata il 26/11/2015.

C.M.A. e Z.F. hanno resistito con controricorso notificato il 4/3/2016 e depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato: –

la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la violazione degli artt. 115,116,61 e 62 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. La ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato le domande con le quali la stessa, in qualità d’appellante, aveva chiesto, in via principale, che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passo pedonale e carraio lungo la strada esistente, identificata dal consulente tecnico d’ufficio come passaggio n. 2, all’interno dell’area individuata come mappale n. (OMISSIS), che permette l’accesso dall’attigua pubblica via all’autorimessa e alla legnaia dell’edificio di sua proprietà, ovvero, in via subordinata, che fosse costituita, in favore dell’edificio di proprietà della B., servitù coattiva di passo pedonale e carraio a carico della strada esistente, identificata dal consulente tecnico d’ufficio come passaggio n. 2, all’interno dell’area individuata come mappale n. (OMISSIS), che permette l’accesso dall’attigua pubblica via all’autorimessa e alla legnaia dell’edificio di sua proprietà.

1.3. La corte, invero, ha aggiunto la ricorrente, ha ritenuto che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, il fondo di sua proprietà, dove si trovano la legnaia e l’autorimessa, non è intercluso in quanto già servito dal passaggio carraio n. 1, che consente di entrare dalla pubblica via alla proprietà della B..

1.4. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello, facendo un generico rinvio alle argomentazioni del consulente tecnico d’ufficio, non si è pronunciata sulle specifiche e puntuali censure avanzate in primo grado ed in sede d’appello ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio, la quale, del resto, ha omesso di prendere una specifica posizione sull’interclusione dell’autorimessa, adibita a posto auto, e della legnaia, laddove, in realtà, il mero richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, in presenza di specifiche e rilevanti critiche mosse alla relazione peritale, non può costituire motivazione neppure nella forma succinta richiesta dall’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, nel caso in esame, si configura il vizio assoluto di motivazione.

1.5. Peraltro, ha aggiunto la ricorrente, poichè il consulente tecnico d’ufficio non ha fatto alcuna considerazione in ordine alla legnaia, la statuizione della corte d’appello, lì dove ha ritenuto che anche la legnaia era interclusa, è stata assunta in violazione degli artt. 115,116,61 e 62 c.p.c..

1.6. Tale vizio, poi, ha proseguito la ricorrente, può essere censurato anche a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè l’interclusione del locale esterno costituisce un fatto costitutivo, rilevante e decisivo, della domanda proposta dall’appellante.

1.7. Non v’è stato, infine, ha concluso la ricorrente, alcuna decisione sull’ammissibilità e sulla rilevanza del documento 1), prodotto nell’atto d’appello, relativo alle conclusioni assunte, con parere del 19/5/1995, dal tecnico poi designato quale consulente tecnico d’ufficio, con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3, diametralmente opposte a quelle che lo stesso ha assunto come consulente del tribunale.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1051 c.c. e degli artt. 115,116,61 e 62 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, com’è stato ripetutamente eccepito, l’accesso alla parte posteriore del fabbricato, sul quale è stata costituita la servitù di passaggio per usucapione, non permette il transito di mezzi agricoli ed autovetture per raggiungere la legnaia esterna, il posto auto e l’area esclusiva e comune antistanti. In realtà, ha proseguito la ricorrente, tali locali ed aree sono accessibili, con autovetture o mezzi agricoli per il carico e scarico, solo dalla parte anteriore del fabbricato, transitando, in minima parte, sul mappale n. (OMISSIS).

2.2. La sentenza impugnata, inoltre, ha aggiunto la ricorrente, pronunciando sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 1051 c.c., ha omesso qualsiasi verifica in ordine al fatto principale e decisivo costituito all’accessibilità alla legnaia e alla parte anteriore adibita a garage, verificandone i relativi presupposti, nè, di conseguenza, sono state verificate, come richiesto dalla predetta norma, le opere che l’appellante deve realizzare per consentire il collegamento e la loro gravosità.

2.3. Ed è, invece, noto, ha osservato la ricorrente, che, in tema di servitù di passaggio, ove il fondo dominante non abbia una conformazione tale da ritenere che ciascuna parte del fondo (qualunque sia la relativa destinazione economica) sia facilmente accessibile l’una dall’altra, la considerazione unitaria del fondo non può che venir meno per cui, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all’altra, accertando, in particolare, se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio: e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano avuto – a differenza del caso di specie – esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati in tutte le censure in cui risultano articolati.

3.2. Il giudice di merito, intanto, con una motivazione nient’affatto omessa o apparente, ha ritenuto che il fondo di proprietà dell’appellante, sul quale si trovano la legnaia e l’autorimessa, non è intercluso in quanto, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, “già servito dal passaggio carraio (il n. 1 in planimetria) che consente di entrare dalla pubblica via, in corrispondenza del tornante, alla proprietà” della stessa. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto (svolto mediante il rinvio alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio) che, in quanto tale, è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis (Cass. n. 55 del 2018, in motiv.). Ed è noto, a tal ultimo proposito, che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), tale norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia (insussistente, come visto, nella specie) si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Pertanto, al di fuori dell’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente non ha specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che la corte d’appello, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe, mediante il rinvio agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio (ancorchè contestati), del tutto omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

2.3. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, in effetti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha escluso, in fatto, la sussistenza della dedotta interclusione del fondo sul quale si trovano l’autorimessa e la legnaia, e, quindi, la necessità dell’invocato passaggio sul mappale n. (OMISSIS), di proprietà degli appellati, al fine di accedere, dalla pubblica via, al predetto fondo. Ed è noto che l’esistenza dell’interclusione assoluta (per totale assenza di una uscita sulla via pubblica: art. 1051 c.c., comma 1) o relativa (per insufficiente ampiezza del passaggio esistente: art. 1051 c.c., comma 3), come anche l’inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e l’impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.), costituiscono oggetto di accertamento del giudice di merito che, se correttamente motivato, è sottratto ad ogni sindacato da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 1508 del 2006).

2.4. L’apprezzamento operato dalla corte d’appello si sottrae, inoltre, alle censure svolte dalla ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione.

2.5. Resta, comunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune (come la relazione del consulente tecnico d’ufficio) piuttosto che ad altre (come la missiva contenente il parere che nel 1995 lo stesso tecnico aveva redatto): “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra pero nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.). E non solo: la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare – com’è accaduto nella specie – le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

2.6. Nè, infine, rileva il fatto che la sentenza impugnata, dopo aver stabilito che il fondo di proprietà dell’appellante, sul quale si trovano la legnaia e l’autorimessa, non è intercluso in quanto già accessibile attraverso il passaggio carraio n. 1, non ha, poi, esaminato la questione relativa alle opere, che l’appellante dovrebbe realizzare, per consentire il collegamento tra le diverse parti del suo fondo. E’ senz’altro vero che, in linea di principio, per verificare la sussistenza dell’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell’art. 1051 c.c., il fondo dev’essere considerato unitariamente e non per parti separate: non si ha, dunque, interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, risolvendosi altrimenti la costituzione del passaggio coattivo nell’imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante (Cass. n. 22834 del 2009). L’assunto, secondo il quale il terreno debba essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione, vale, in effetti, solo a condizione che, dal punto di vista morfologico, il fondo dominante abbia una conformazione tale da ritenere che ciascuna parte del fondo (qualunque sia la relativa destinazione economica) sia facilmente accessibile l’una dall’altra. In tal caso, invero, ove il fondo non fosse considerato unitariamente, ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui, dettato da prevalenti ragioni di comodità, visto che il passaggio dall’una parte all’altra del terreno non sarebbe ostacolata da alcunchè. Quando, al contrario, il dislivello fra la parte superiore del fondo, che ha accesso sulla via pubblica, e la parte sottostante del fondo rende tale parte oggettivamente non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo non può che venir meno perchè l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè lo divide idealmente in due parti distinte. In siffatta ipotesi, pertanto, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all’altra, accertando, in particolare, se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio: e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano avuto esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita (Cass. n. 18372 del 2004; conf. di recente, Cass. n. 55 del 2018). E’ anche vero, però, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti, come quella in esame, trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. La ricorrente, infatti, non ha riprodotto, in ricorso, il testo dell’atto del giudizio di merito in cui (al di là delle critiche rivolte alle conclusioni assunte sul punto dal consulente tecnico d’ufficio) aveva formalmente dedotto la questione della quale lamenta il mancato esame da parte della corte d’appello, vale a dire la possibilità di costituzione della servitù coattiva di passaggio a fronte di un fondo dominante con una conformazione tale da escludere che ciascuna parte del fondo fosse facilmente accessibile l’una dall’altra con la conseguente necessità di verificare la possibilità di collegare la parte separata del fondo all’altra, accertando, in particolare, se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio.

4. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

L a Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,0, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

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