Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22580 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23786/2018 R.G. proposto da:

Inchem Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Pico della

Mirandola 56/h, presso l’avv. Massimo Brunetti che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende per legge

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 20, n. 322/20/18, del 13 luglio 2017, depositata il

15 gennaio 2018 non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca emessa il (OMISSIS) e relativa a diverse cartelle di pagamento delle quali si eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica, chiedendo tuttavia non l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria bensì “la nullità delle iscrizioni a ruolo”. Il ricorso era accolto in primo grado nel senso di dichiarare nulla l’iscrizione di ipoteca perché non preceduta dalla prevista comunicazione, ma dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi per la non impugnabilità degli estratti di ruolo. L’appello della società contribuente era rigettato con la sentenza in epigrafe, la quale accoglieva tuttavia l’appello proposto da Agenzia italiana Riscossione. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate Riscossione con controricorso;

2. Con il primo motivo la società contribuente insiste sulla mancanza dello ius postulandi in capo al concessionario per la mancata identificazione della persona che ha rilasciato la delega per il giudizio: ma si tratta di questione già efficacemente e correttamente risolta dalla sentenza impugnata con il rilievo nel testo della delega della presenza: a) del codice fiscale del rappresentante idoneo a identificare con precisione la persona; b) del chiaro riferimento alla causa per la quale la procura era rilasciata;

3. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame della circostanza della mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato: in realtà la società contribuente aveva chiesto con il ricorso originario dichiararsi “la nullità delle iscrizioni a ruolo” e oggetto dell’appello era la contestazione della non autonoma impugnabilità, sicché la risposta data dalla sentenza impugnata deve comunque ritenersi corretta, sia perché interna ai limiti della domanda, sia perché riferita alla documentazione esibita dal concessionaria circa la regolarità delle notifiche eseguite relativamente al preavviso di ipoteca e alle cartelle presupposto;

4. Tanto basta a convincere anche della infondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale si impugna la decisione del giudice d’appello in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle, ma senza indicare specificamente quale sia il vizio che renderebbe quella decisione impugnabile per cassazione. La censura per come articolata è inammissibile perché viziata da genericità e allo stesso tempo tende ad ottenere una nuova valutazione delle prove con una sostanziale revisione del giudizio di merito chiedendo in buona sostanza a questo giudice di usurpare la funzione tipica del giudice d’appello;

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 7.830,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 7.830,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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