Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2258 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2258 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 27680 – 2010 R.G. proposto da:
PADOVAN FRANCO – c.f. PDVFNC58A30L157Y – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Mario Zezza ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 23, presso lo studio
dell’avvocato Giovanni Giustiniani.
RICORRENTE
contro
EQUITALIA NOMOS s.p.a. – Agente della Riscossione – p.i.v.a. 05165540013 – in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell’avvocato
Sante Ricci che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Maurizio Cimetti la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE
e
AGENZIA delle ENTRATE – UFFICIO di VICENZA 1

1

Data pubblicazione: 30/01/2018

INTIMATA
e
AGENZIA delle ENTRATE
INTIMATA
avverso la sentenza n. 33/10 dei 12/14.4.2010 della commissione tributaria

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale
ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni conseguente provvedimento,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 24.3.2007 “Equitalia Nomos” s.p.a. (già “Riscossione Uno” s.p.a.)
notificava a Franco Padovan avviso di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.p.r. n.
602/1973 in relazione a sei cartelle di pagamento per tributi asseritamente non
versati, interessi e sanzioni.
Franco Padovan proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di
Vicenza.
Chiedeva che fosse dichiarata l’inesistenza, la nullità ovvero l’inefficacia della
notificazione delle cartelle con conseguente annullamento dei ruoli sulla cui
scorta le cartelle erano state emesse e delle medesime cartelle; che venisse
dichiarata l’insussistenza della sua “responsabilità patrimoniale (…) in relazione
alle obbligazioni tributarie della società Cosmap (…)” (così sentenza impugnata,
pag. 3) e l’illegittimità dell’iscrizione d’ipoteca con ordine di cancellazione al

competente conservatore dei RR. II..
Si costituiva “Riscossione Uno” s.p.a..

regionale del Veneto,

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate – ufficio di Vicenza 1.
Con sentenza n. 237/10/2007 l’adita commissione tributaria dichiarava
inammissibile il ricorso, siccome tardivo, con riferimento all’invocata declaratoria
di inesistenza, nullità od inefficacia della notificazione delle cartelle, e lo rigettava
nel merito con riferimento all’invocata declaratoria di illegittimità dell’iscrizione

Proponeva appello Franco Padovan.
Resisteva “Equitalia Nomos” s.p.a..
Resisteva l’Agenzia delle Entrate – ufficio di Vicenza 1; proponeva appello
incidentale.
Con sentenza n. 33/10 dei 12/14.4.2010 la commissione tributaria regionale
del Veneto accoglieva parzialmente l’appello, confermava la validità dell’iscrizione
ipotecaria fino a concorrenza di euro 148.556,54 e compensava le spese.
Avverso tale sentenza Franco Padovan ha proposto ricorso per cassazione; ne
ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese.
“Equitalia Nomos” s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso
incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o
rigettarsi l’avverso ricorso ed in accoglimento dell’esperito ricorso incidentale
cassarsi la sentenza n. 33/10 dei 12/14.4.2010 della commissione tributaria
regionale del Veneto; in ogni caso con il favore delle spese.
L’Agenzia delle Entrate – ufficio di Vicenza 1 non ha svolto difese.
Del pari non ha svolto difese l’Agenzia delle Entrate.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112
3

ipotecaria .

cod. proc. civ.; la violazione dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 137 e
160 cod. proc. civ..
Deduce che con il ricorso alla c.t.p. aveva sollecitato la declaratoria di
inesistenza, nullità od inefficacia della notificazione delle cartelle in quanto
destinatario della notifica era propriamente la “Cosmap” s.n.c., in quanto, pur a

stessa s.n.c., era fuoriuscito a seguito di recesso dalla medesima società sin dal
12.6.1999 ed in quanto la notifica delle cartelle era stata eseguita da soggetto
non identificabile.
Deduce che in proposito non si è pronunciata né la c.t.p. di Vicenza né,
nonostante la reiterazione delle doglianze in sede di gravame, la c.t.r..
Deduce che comunque i vizi della notificazione ab origine denunciati sono
assolutamente insanabili, atteso che al momento della notificazione tra egli
ricorrente e la “Cosmap” s.n.c. non intercorreva alcun rapporto.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.
360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt.
112 e 156 cod. proc. civ.; la violazione dell’art. 19 del dec. Igs. n. 546/1992.
Deduce che quale conseguenza della declaratoria di inesistenza, nullità od
inefficacia della notificazione delle cartelle i giudici di merito avrebbero dovuto
dichiarare l’esperita impugnazione assolutamente tempestiva, siccome spiegata
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca,
ed ulteriormente dichiarare la nullità di tutti gli atti conseguenti ai sensi dell’art.
156 cod. proc. civ., segnatamente la nullità dei ruoli ai sensi dell’art. 25, 1° cc.,
del d.p.r. n. 602/1973 e dell’iscrizione ipotecaria.

reputar le cartelle a lui notificate in qualità di legale rappresentante e socio della

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa o contraddittoria motivazione circa fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Premette che la c.t.r. ha annullato la cartella di pagamento n.
124200300396797/77/503, per complessivi euro 8.020,34, “per mancanza della

cartella di pagamento n. 1242003005766/75/503, per complessivi euro
40.047,37, in quanto relativa ad adempimenti successivi al giugno 1999, per i
quali egli ricorrente non era responsabile in dipendenza dell’efficacia immediata
del suo recesso.
Indi deduce che in tal guisa la c.t.r. ha delibato il merito delle summenzionate
cartelle, dunque seppur implicitamente ha ritenuto che la notifica delle stesse
non fosse né valida né efficace; al contempo, che per coerenza la c.t.r. avrebbe
dovuto dichiarare la nullità delle ulteriori cartelle e dell’iscrizione ipotecaria.
Con il

primo motivo

la ricorrente

incidentale

denuncia l’erronea

interpretazione dell’art. 21 del dec. Igs. n. 546/1992.
Deduce che la c.t.r. ha erroneamente esaminato il merito della cartella di
pagamento n. 124200300396797/77/503 e della cartella di pagamento n.
1242003005766/75/503, per le quali viceversa andava confermata la
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto tardiva, espressa
dalla c.t.p..
Deduce che difatti le cartelle anzidette sono state ritualmente notificate in
data 18.11.2005, sicché Franco Padovan avrebbe dovuto notificare il ricorso ex
art. 18 del dec. Igs. n. 546/1992 avverso le cartelle – impugnabili ai sensi
dell’art. 19, 1° co., lett. d), del dec. Igs. n. 546/1992 – nel termine di decadenza
di sessanta giorni ex art. 21 del dec. Igs. n. 546/1992.

1(À

5

soggettività passiva del signor Padovan” (così sentenza c.t.r., pag. 6), e la

Deduce quindi che decorso il termine per l’impugnazione delle cartelle
l’iscrizione di ipoteca era impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri.
Con il

secondo motivo

la ricorrente

incidentale

denuncia l’erronea

interpretazione dell’art. 2291 cod. civ..
Deduce che la c.t.r. ha erroneamente annullato le cartelle di pagamento n.

l’applicazione anche in materia tributaria della responsabilità illimitata e solidale
ex art. 2291 cod. civ. del socio per le obbligazioni contratte dalla società.
Deduce che Franco Padovan è tenuto a rispondere delle obbligazioni tributarie
sorte in capo alla s.n.c. “Cosmap” e di cui alle summenzionate cartelle riferibili
all’anno 1999.
Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e meritevole di
accoglimento.
Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina e dei motivi del ricorso
principale e dell’ulteriore motivo del ricorso incidentale.
Invero le cartelle di pagamento de quibus agitur sono state notificate in data
18.11.2005.
Più esattamente, così come per certi versi lo stesso Franco Padovan ha dato
atto nell’iniziale ricorso (cfr. al riguardo sentenza in questa sede impugnata, pag.
3), le cartelle di pagamento sono state notificate al ricorrente “quale socio
responsabile in solido al pagamento” (cfr. controricorso, pagg. 5 – 6).
D’altro canto – ed al di là del rilievo della controricorrente “Equitalia Nomos”
per cui “le cartelle di pagamento sono state notificate al signor Padovan da un
Ufficiale della Riscossione (…) che si è qualificato tale al momento della consegna
dell’atto, apponendo la propria sottoscrizione sulla relata di notifica”

(così

124200300396797/77/503 e n. 1242003005766/75/503; che infatti è pacifica

controricorso, pag.

9) – la mancata indicazione nella relata della qualità del

soggetto esecutore della notifica al più dà luogo ad una mera irregolarità.
Ebbene, a fronte della rituale notificazione delle cartelle questa Corte non può
che reiterare il proprio insegnamento a tenor del quale, in tema di processo
tributario, sia per l’art. 16 del d.p.r. n. 636/1972, che per l’art. 19 del dec. Igs. n.

contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l’atto impositivo e,
pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano
impugnabili esclusivamente per vizi propri (cfr. Cass. 24.4.2002, n. 6029).
Più esattamente nel caso di specie, decorso vanamente il termine di sessanta
giorni entro cui, ai sensi dell’art. 21 del dec. Igs. n. 546/1992, sarebbe stato
possibile esperire ricorso avverso le cartelle di pagamento (impugnabili ai sensi
dell’art. 19, 10 co., lett. d), del dec.Igs. n. 546/1992),

vi era margine per

impugnare l’avviso di iscrizione di ipoteca legale unicamente per vizi suoi propri
(“controparte è irrimediabilmente decaduta dal diritto di svolgere qualsivoglia
censura attinente alle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria”: così
controricorso, pag. 46 e 47).
Del resto, in tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell’art. 19,
30 co., ultima parte, del dec. Igs. n. 546/1992, requisito di ammissibilità
dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del
d.p.r. n. 602/1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso
autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la
mancata notificazione di tale atto anteriore (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25270).
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo
del ricorso incidentale.

7

546/1992, i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal

Non si prospetta tuttavia la necessità di ulteriori accertamenti, sicché nulla
osta a che la causa sia decisa nel merito, propriamente con la declaratoria di
inammissibilità e con il rigetto del ricorso inizialmente proposto da Franco
Padovan alla commissione tributaria provinciale di Vicenza.
Giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione delle spese del giudizio

Franco Padovan va condannato a rimborsare ad “Equitalia Nomos” s.p.a. le
spese, liquidate come da dispositivo, del presente giudizio di legittimità.
L’Agenzia delle Entrate – ufficio di Vicenza 1 e l’Agenzia delle Entrate non
hanno svolto difese; nessuna statuizione in ordine alle spese del presente
giudizio va nei loro confronti assunta.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbita la disamina e dei motivi
del ricorso principale e dell’ulteriore motivo del ricorso incidentale,
cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto la sentenza n. 33/10 dei
12/14.4.2010 della commissione tributaria regionale del Veneto e, decidendo nel
merito, dichiara inammissibile e rigetta il ricorso proposto da Franco Padovan alla
commissione tributaria provinciale di Vicenza con atto notificato in data
17.5.2007,
compensa integralmente le spese del giudizio innanzi alla commissione tributaria
provinciale di Vicenza e del giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale
del Veneto,
condanna Franco Padovan a pagare ad “Equitalia Nomos” s.p.a. le spese del
presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in euro

innanzi alla c.t.p. e del giudizio innanzi alla c.t.r..

5.600,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cassa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria

della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA