Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22579 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elett.te dom.to in Roma, alla via Pacuvio n. 34,

presso lo studio dell’avv. Romanelli Guido, dal quale è rapp.to e

difeso, unitamente all’avv. Antonio Scozzarella, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 95/2006/36 depositata il 27/6/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Del Core.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Viterbo n. 110/5/2O03 aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998-2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”) il ricorrente assume l’erroneità della decisione laddove la CTR ha ritenuto di dover accertare la sussistenza di mezzi organizzati, laddove tale questione non era stata sollevata dall’Agenzia nè in primo nè in secondo grado.

Formula il quesito di diritto: “se in difetto di contestazione nel giudizio di primo grado, il giudice di appello possa sindacare d’ufficio i presupposti di fatto della imposizione fiscale”.

La censura è inammissibile in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anzichè con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella carenza di autosufficienza del ricorso – non avendo il ricorrente trascritto puntualmente la memoria di costituzione dell’Agenzia e l’atto di appello -, nonchè nella genericità del quesito di diritto.

Con secondo motivo (con cui deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) il ricorrente assume la erroneità della decisione laddove ha posto a carico del contribuente l’onere della prova.

La censura è infondata alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte (Sent. 3678 del 16/02/2007) secondo cui “Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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