Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22579 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27230/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASA FAMIGLIA REGINA ELENA FAMIGLIA AMATO;

– intimata –

nonchè da:

CASA FAMIGLIA REGINA ELENA FAMIGLIA AMATO, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA G. DEL CALVI 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

OTTOLENGHI, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO CINTIOLI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 185/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 185/26/09, resa dalla CTR per la Sicilia, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla PCasa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato, avverso la cartella di pagamento emessa con riferimento ad IRPEG ed IRAP 2000;

2. la pretesa tributaria conseguiva a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, fondato sul presupposto che la contribuente, pur avendo indicato la titolarità di fabbricati produttivi di reddito dominicale, aveva omesso di riportare il conseguente importo nel quadro RN concernente la determinazione dell’IRPEG;

3. avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate formulando due motivi; la contribuente ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto la CTR – confermando la precedente decisione della CTP – avrebbe erroneamente escluso che nel caso di specie si versasse in tema di errore materiale rilevabile in sede di controllo automatizzato e, pertanto, la maggior pretesa tributaria poteva essere fatta valere esclusivamente mediante l’invio di avviso di accertamento; direttamente collegato a tale motivo è, pertanto, esaminabile congiuntamente, è il ricorso incidentale presentato dalla contribuente, secondo la quale la questione relativa all’applicabilità dell’art. 36 bis cit. non era stata oggetto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, sicchè non poteva essere esaminata nè in secondo grado, nè in fase di legittimità;

1.2. l’esame del motivo di ricorso incidentale è pregiudiziale rispetto al merito del ricorso principale; l’eccezione di giudicato formulata dalla contribuente è infondata, atteso che dalla mera lettura della sentenza della CTR si evince chiaramente come l’appello ha avuto ad oggetto l’intera pronuncia di primo grado e, pertanto, ha riguardato sia l’aspetto concernente l’applicabilità del controllo automatizzato, sia la spettanza o meno del beneficio previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6; del resto, è del tutto evidente che quest’ultimo aspetto, concernendo il merito e la quantificazione della pretesa tributaria, poteva essere dedotto ed esaminato in appello solo previa impugnazione della questione relativa alla legittimità del controllo automatizzato; ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso incidentale;

1.3. nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato; la CTR ha ritenuto, con motivazione immune da censure, che nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non poteva procedere all’emissione della cartella di pagamento ex art. 36 bis cit., in quanto non vi era un mero errore materiale o di calcolo nella determinazione dell’imposta, bensì si rilevava una specifica contestazione in ordine al presupposto dell’imposta ed all’eventuale regime agevolativo applicabile all’ente svolgente funzioni assistenziali;

1.4. l’impostazione seguita dalla CTR risulta conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36- bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. n. 14070 del 2011, n. 7536 del 2011, Cass. n. 12023 del 2015, Cass. 12762 del 2006); l’individuazione di una fonte di imposizione IRPEG., pertanto, non può essere accertata con l’immediata emissione di una cartella di pagamento, nella misura in cui il presupposto d’imposta si fonda sulla risoluzione di una questione giuridica che, nel caso di specie, concerne il regime applicabile agli enti assistenziali.

1.5. l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, nel caso di specie, il problema interpretativo non emergerebbe dalla dichiarazione, bensì dalle difese articolate dalla contribuente al fine di spiegare le ragioni della omessa indicazione della fonte di reddito nella dichiarazione annuale; invero, l’affermazione non è condivisibile, atteso che nella dichiarazione non vi è stato un mero errore materiale, nella misura in cui la titolarità degli immobili viene espressamente indicata nei riquadri RA e RB (redditi da fabbricati e terreni) per poi essere omessa la conseguente indicazione tra i redditi imponibili (riquadro RN); la modalità seguita nella dichiarazione, dimostra non già l’esistenza di un mero errore materiale, bensì una consapevole scelta in ordine alla idoneità degli immobili a produrre o meno un reddito rilevante ai fini IRPEG e, pertanto, implica una specifica questione interpretativa ricollegata alla funzione degli immobili in relazione alla natura dell’ente; ne consegue che la rettifica operata con l’iscrizione a ruolo contestata, non dipendendo da errore materiale, ma dal disconoscimento da parte dell’Ufficio dell’esenzione ai fini IRPEG, doveva essere contestata con un ordinario avviso di accertamento in rettifica, pertanto, la CTR ha ritenuto correttamente tale mancanza causa di illegittimità della cartella impugnata;

2. da quanto osservato, consegue il rigetto del ricorso, essendo assorbita l’ulteriore questione in merito al regime applicabile al reddito fondiario dell’ente, formulata con il secondo motivo di ricorso;

3. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale ed incidentale, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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