Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22579 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 10/09/2019), n.22579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24639-2014 proposto da:

A.L.M., rappresentata e difesa dall’avvocato

A.L.M.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO del 9 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. A.L.M. veniva nominata dal Giudice per le indagini preliminari di Milano difensore d’ufficio di E.G.S.M., in relazione al processo penale r.g.n. 30633/2010. All’esito del giudizio, A.L.M. si rivolgeva al Giudice di pace di Milano, ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di E.G. per Euro 2.409,06, in seguito al quale chiedeva di procedersi a pignoramento mobiliare, pignoramento che terminava con esito infruttuoso.

Con istanza del 19 agosto 2013, A.L.M. si rivolgeva quindi al Tribunale che aveva a suo tempo giudicato l’imputato, chiedendo che venisse liquidato in suo favore il pagamento delle proprie competenze professionali e delle spese dovute, sia per l’attività difensiva che per il tentativo di recupero del credito, per un totale di Euro 2.168,10.

Il Tribunale di Milano, V sez. penale, con decreto del 6/12/2013 liquidava in favore dell’istante il minor importo di Euro 700 per l’espletata attività professionale, nonchè Euro 17,10 per spese documentate, respingendo integralmente la richiesta di liquidazione delle spese e delle competenze per l’attività di recupero del credito.

2. Avverso tale decreto proponeva opposizione A.L.M., lamentando tanto la decurtazione del compenso operata dal Tribunale, quanto il diniego delle competenze e delle spese per la procedura monitoria e per quella esecutiva di recupero del credito.

Il Tribunale di Milano, V sez. penale, in diversa composizione, con decreto del 9/7/2014, notificato il successivo 22 luglio, rigettava l’opposizione.

3. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione A.L.M., notificando il ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nonchè a E.G.S.M..

Questa Corte, con ordinanza del 9/5/2018, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi entro 60 giorni, sia nei confronti del Ministero della Giustizia che nei confronti di E.G.S.M..

La ricorrente ha provveduto alla rinnovazione nei soli confronti dell’intimato Ministero, che non ha proposto difese, al pari dell’intimato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, va rilevato che il mancato adempimento della ricorrente all’ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti di E.G.S.M., non impedisce l’esame del ricorso, non ricorrendo un’ipotesi riconducibile all’art. 331 c.p.c..

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82,D.M. n. 140 del 2012, artt. 4, 12 e 14, art. 111 Cost.: il giudice dell’opposizione, nel confermare la liquidazione che ha decurtato la nota spese della ricorrente (nota redatta applicando i valori medi previsti dalla tabella B del D.M. n. 140 del 2012, decurtandoli del 50%), avrebbe violato il citato D.M. e l’art. 111 Cost., comma 6.

Il motivo è infondato. Il giudice dell’opposizione ha correttamente interpretato e applicato le denunciate disposizioni: il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, per il quale la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore non può, “in ogni caso”, risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali, “tenuto conto della natura dell’impegno professionale”; gli articoli del D.M. n. 140 del 2012, che come sottolinea la pronuncia impugnata – prevedono parametri, individuati ai fini di una applicazione “di regola”, con esclusione di ogni inderogabilità minima (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. 18167/2015 e Cass. 15315/2018); l’art. 111 Cost., comma 6, che sì impone di motivare i provvedimenti decisori, ma è stato rispettato dal giudice che ha motivato la decurtazione (v. p. 3 del provvedimento impugnato).

b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116: il giudice dell’opposizione avrebbe violato le disposizioni laddove ha confermato il “mancato riconoscimento delle spese e competenze per l’esperita attività volta a tentare di recuperare il credito derivante dalla espletata difensionale direttamente dall’assistito”.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento “secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116” è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, “in quanto appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione” (così Cass. 27854/2011).

3. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa al giudice dell’opposizione che procederà a un nuovo esame attenendosi all’indicato principio di diritto; il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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