Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22578 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.C., elett.te dom.to in Roma, alla via Fasana n. 16,
presso lo studio dell’avv. Rosario Rao, rapp.to e difeso dall’avv. Di
Rienzo Giuseppe, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate, in persona del
legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 71/2007/11 depositata il 15/6/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Del Core.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Bari n. 71/11/2007 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso Irap versata negli anni 1999- 2000. La CTR rilevava che l’appellante non aveva addotto alcuna prova atta a dimostrare la mancanza di struttura organizzativa.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del controricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio di appello. Nel merito, con unico motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 nonchè del principio di non contestazione; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. La CTR non avrebbe “adeguatamente apprezzato l’efficacia probatoria della documentazione in atti al fine di valutare la mancanza di automa organizzazione”.
La censura è inammissibile , In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.
Va altresì rilevata la inammissibilità del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in quanto privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Inammissibile è il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in quanto privo della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente e contraddittoria.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011