Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22578 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29103/2012 proposto da:

A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

ROBERTO ARDIGO’, 30, presso lo studio dell’avvocato BARBARA TANGARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO DI PAOLA;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1657/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Vincenzo Alberto PENNISI, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato DI PAOLA Carmelo, difensore della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato A.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa il fratello A.G., esponendo che:

il (OMISSIS) era deceduta in (OMISSIS) la madre M.M., la quale aveva disposto della sua successione con un testamento olografo datato “(OMISSIS)” e con due schede aggiuntive, la prima sottoscritta e datata 4 (OMISSIS), la seconda priva di data e di sottoscrizione;

la madre aveva predisposto, altresì, due schede supplementari, sottoscritte e datate rispettivamente 20 aprile 1995 e 13 marzo 1996.

L’attrice chiedeva che:

fossero dichiarate nulle la scheda testamentaria datata (OMISSIS), perchè incompleta nella data, nonchè quella che ne ripeteva i contenuti, in quanto priva di sottoscrizione e pure incompleta nella data;

fosse dichiarata nulla la scheda datata 20 aprile 1995 accompagnata dal codicillo 13 marzo 1996, poichè la de cuius era in stato di infermità mentale all’epoca della redazione;

il patrimonio ereditario fosse diviso in parti uguali tra i figli in forza di successione legittima, tenuto conto delle donazioni da essi ricevute.

Qualora fossero state ritenute valide le disposizioni testamentarie, l’attrice domandava che:

fosse dichiarata la invalidità per nullità o per errore-vizio della disposizione con cui la de cuius aveva trasferito in suo favore una certa quota residua del fondo sito in contrada (OMISSIS) e la quota parte dei terreni residui del fondo in contrada (OMISSIS), trattandosi di beni già oggetto di precedenti donazioni in suo favore e che, per la parti residue, erano stati ceduti a terzi già nel (OMISSIS), nonchè delle clausole relative ai beni mobili ed ai gioielli e di quella con la quale essa era stata onerata dei debiti agrari, compresi quelli contratti dal fratello nel suo esclusivo interesse;

fosse accertata la lesione della sua quota di riserva, con conseguente riduzione;

fosse ordinato al fratello G. di rendere il conto dei frutti dei beni ereditari goduti, con condanna al pagamento della quota parte a lei spettante ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva A.G., che chiedeva il rigetto delle domande della sorella e, in via riconvenzionale, deduceva la lesione della sua quota di legittima, domandando la condanna dell’attrice a rimborsare le somme versate ed a rendere il conto dei beni amministrati.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 28 febbraio 2006, rigettava le domande dell’attrice e del convenuto.

Con citazione dell’8 maggio 2006 A.M. appellava la sentenza, chiedendone la riforma.

La Corte di Appello di Catania, nella resistenza dell’appellato, che proponeva appello incidentale contro il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale, con sentenza n. 1657/11, rigettava tutte le impugnazioni statuendo il carattere testamentario del primo documento datato 4.12.1990 e delle dichiarazioni ad esso collegate datate (OMISSIS).

L’appellante dubitava solo delle capacità intellettive della testatrice per le disposizioni del 20.4.1995 e 13.31996 ma non era decisivo il riferimento alla diagnosi di grave demenza senile del medico curante perchè il significato delle disposizioni del 1995 e del 1996 dimostrava la lucidità dell’autore.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione A.M., articolandolo su due motivi, mentre A.G. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 587 e 602 c.c., nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e l’omessa valutazione di elementi di fatto decisivi, poichè la corte territoriale aveva errato nel ritenere che la mancata indicazione del giorno di redazione del testamento fosse stata sanata dalla circostanza che questo risultava da altro documento contenuto in una busta a sua volta inserita, assieme a quella contenente il testamento in esame, all’interno di altra busta più grande.

Infatti, ad avviso della ricorrente, nella specie non veniva in questione un testamento unico composto da più fogli, ma degli atti distinti ed autonomi, contenuti in buste diverse ed aventi funzione e natura non identica.

Con il secondo motivo A.M. lamenta la violazione degli artt. 587 e 602 c.c. e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte territoriale aveva qualificato la dichiarazione “debbo a mia sorella G. cinquemilionicinquecento più interessi a partire dal (OMISSIS) – M.M. – (OMISSIS)”, contenuta nella busta color paglierino, come un testamento.

In realtà, ad avviso della ricorrente, non essendovi stato un atto di disposizione patrimoniale, tale documento era da considerare come una mera dichiarazione di debito.

Ciò premesso si osserva:

La Corte territoriale ha statuito il carattere testamentario del primo documento datato (OMISSIS) e delle dichiarazioni ad esso collegate datate (OMISSIS).

L’appellante dubitava solo delle capacità intellettive della testatrice per le disposizioni del 20.4.1995 e 13.31996 ma non era decisivo il riferimento alla diagnosi di grave demenza senile del medico curante perchè il significato delle disposizioni del 1995 e del 1996 dimostrava la lucidità dell’autore.

Rispetto a tale statuizione le odierne censure sono inidonee a ribaltare la decisione perchè propongono una parcellizzazione dei documenti esaminati che la Corte ha invece, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, valutato in unico contesto in quanto collegate osservando che una prima busta bianca conteneva un testamento datato (OMISSIS), una seconda di colore paglierino altri due foglietti di cui uno in cui si leggeva “debbo a mia sorella G. cinquemilionicinquecentomila più interessi a partire dal (OMISSIS) – M.M. (OMISSIS)”, mentre l’altro ribadiva il precedente aggiungendo “ho piacere di dare come mio ricordo quanto segue a Mo.Ga. e M. e M. 10 milioni ciascuno e se possibile 5 milioni ciascuno ai quattro pronipoti”.

Questa Corte non ignora che per il combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., la data è un elemento essenziale, la cui mancanza è incondizionatamente configurata quale causa di annullamento, che può essere fatta valere anche se non si controverte sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti e su altri punti da decidersi in base all’accertamento del tempo in cui l’olografo è redatto.

Affinchè concorra il requisito predetto è necessario che l’olografo contenga indicazioni che, pur se formulate in termini non del tutto appropriati e puntuali, consentano tuttavia, da sole, di individuare il giorno, il mese e l’anno della redazione dell’atto, senza che all’uopo sia necessario riferirsi ad altri elementi non risultanti dalla scheda testamentaria (Cass. 28.5.1960 n. 1385, Cass. 24.6.1965 n. 1323).

In senso conforme, sulla circostanza che la data è requisito essenziale anche nel caso in cui sia irrilevante rispetto al regolamento di interessi Cass. 14.5.2008 n. 12124.

Rimane, però, incensurabile l’accertamento in fatto sul collegamento logico e temporale tra le disposizioni richiamate così come la valutazione del comportamento complessivo conforme alla giurisprudenza sulla formazione progressiva della volontà del testatore (Cass. 27.10.2008 n. 25845, Cass. 22.3.1985 n. 2074).

Sul secondo motivo va osservato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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