Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22577 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 887200671 depositata il 287672006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Del Core.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da V.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Varese n. 165/12/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente – agente assicurativo – avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’irap versata per gli anni 1998-2001. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo. Nessuna attività è stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. e dell’art. 2195 c.c. della L. 23 dicembre 1996, n. 662, degli art. 3 comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attività di agente assicurativo comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura è infondata. L’esercizio dell’attività di agente assicurativo è esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. A tali principi risulta essersi attenuta la CTR laddove ha rigettato l’appello sul rilievo che “l’attività è svolta senza personale dipendente e apprezzabili beni strumentali”. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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