Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22577 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. un., 10/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sezione –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6024-2019 proposto da:

D.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO MADDALENA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 06/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dot.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Marcello Maddalena.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. – Il Dott. D.S.P., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di cassazione e del Ministero della Giustizia, per la cassazione della sentenza n. 205 del 2018, notificata il 3 gennaio 2019, con la quale la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura lo ha condannato alla sanzione della censura avendo accertato la commissione da parte dell’incolpato, nel 2011, allorchè era sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d).

Nè il Ministero nè la Procura generale presso la Corte di cassazione hanno svolto attività difensiva.

2. – Dalla lettura della sentenza, con maggiore chiarezza rispetto al ricorso, emerge che:

– nel corso dell’istruttoria nei confronti del D.S. per un fatto a) in relazione al quale venne sottoposto a provvedimento disciplinare e poi assolto dalla sezione disciplinare del CSM, a diversi anni dagli accadimenti” il Dott. N., all’epoca dell’episodio contestato P.M. come il ricorrente presso la Procura della Repubblica di Trapani, riferì al Procuratore generale un episodio verificatosi nel (OMISSIS), in cui il D.S., allorchè il N. entrava nella sua stanza per chiedergli di un procedimento penale in cui era stato nominato P.M. di udienza in luogo del D.S. in corrispondenza delle vacanze di Natale, l’aggrediva sia verbalmente che fisicamente, spingendolo urlando nel corridoio, dove si verificava una breve colluttazione mista a grida, percepita chiaramente da tutti i presenti nei locali della Procura, alla quale assistevano direttamente sia i privati cittadini in quel momento presenti negli uffici della Procura, sia la collega Dott.ssa M., che era costretta ad uscire dalla sua stanza interrompendo un interrogatorio, udite le urla, per cercare di frapporsi tra i dae e successivamente aveva una crisi di pianto per i toni che aveva assunto l’episodio, sia un agente e un altro magistrato della Procura. Il D.S. veniva sottoposto a procedimento disciplinare anche per tale fatto, ritenuto responsabile per l’episodio, in quanto pesantemente lesivo del prestigio dell’ordine giudiziario sia per la condotta scorretta in sè, sia perchè alla lite assistettero altri soggetti esterni al personale della Procura, e condannato alla sanzione della censura.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Manca, nel ricorso, l’esposizione autonoma in fatto della vicenda che ha portato alla condanna disciplinare in capo al D.S.. I termini della vicenda si evincono con qualche difficoltà dalla lettura dell’intero ricorso, si comprendono appieno a seguito della lettura della sentenza.

2. Ritenendo complessivamente superabili i pur evidenziati profili di inammissibilità” con il primo motivo il ricorrente sostiene che siano stati violati i diritti di difesa dell’incolpato nella fase delle indagini preliminari, in particolare l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Ricorda la peculiarità dei fatti: sulla base di circostanze apprese dal Dott. N. ad anni di distanza dallo svolgimento dei fatti, fortuitamente, nell’ambito dell’istruttoria per altro procedimento disciplinare, la Procura generale decideva di estendere l’incolpazione nei confronti del D.S. per l’episodio di cui al capo b) in relazione al quale è stato poi effettivamente ritenuto responsabile, senza dargli tempo nè modo di difendersi, senza procedere al suo preventivo interrogatorio, senza consentire il deposito preventivo di atti e prevedendo una discussione orale molto ravvicinata, a soli sei giorni di distanza dalla comunicazione della chiusura della fase preliminare. Segnala che tutto ciò si sia tradotto in una grave compressione del suo diritto d difesa.

Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità si è già espressa in senso contrario alla necessità di questi adempimenti ai fini della validità del procedimento disciplinare, ma ritiene che debba ritenersi obbligatorio, anche dopo la riforma del procedimento disciplinare, ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa, dar luogo all’interrogatorio dell’incolpato prima del rinvio a giudizio. Segnala che in concreto sono rarissimi i casi in cui un incolpato venga rinviato a giudizio senza essere prima interrogato.

Sostiene poi, anche in questo caso contro la prevalente giurisprudenza di legittimità, che anche nel procedimento disciplinare si dovrebbe applicare l’art. 415 bis c.p.p., sul deposito degli atti.

Afferma che non è logico nè spiegabile perchè nella nuova disciplina del procedimento disciplinare sarebbero presenti meno garanzie che in precedenza, e ritiene che diverse norme del c.p.p., benchè non espressamente richiamate, non siano incompatibili con il procedimento disciplinare e quindi dovrebbero ugualmente applicarsi ai fini della validità di un procedimento che sia rispettoso delle garanzie della difesa.

Il ricorrente solleva inoltre la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 15,16 e 17 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e 111 Cost., comma 2.

3. – Il motivo di ricorso è complessivamente infondato.

I precedenti di legittimità, ricordati dal ricorrente, gli sono contrari: Cass. n. 11964 del 2011 (e già prima Cass. n. 17935 del 2008; successivamente, Cass. n. 20568 del 2014, Cass. n. 5375 del 2017) stabiliscono uniformemente che il preventivo interrogatorio dell’incolpato da parte della Procura generale non costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, trattandosi di adempimento non previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, la cui autonoma completa e specifica disciplina della chiusura delle indagini disciplinari preclude l’applicazione dell’art. 415 bis c.p.p..

Cass. n. 17935 del 2008 oltre ad escludere l’applicabilità dell’art. 415 bis D.P.R.), esamina la questione di legittimità costituzionale qui proposta e la dichiara manifestamente infondata:wè, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agii artt. 3,24 e 111 Cost., dell’art. 17 citato, nella parte in cui non dispone che il P.G. presso la Corte di cassazione debba inviare all’incolpato e al difensore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415bis c.p.p., prima di presentare al Cons. Sup. Magistratura la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale”.

Rispetto alle posizioni sopra indicate, il ricorrente non introduce alcun argomento nuovo che induca ad un ripensamento, attesa la diversità tra procedimento penale e procedimento disciplinare, la diversa afflittività, l’introduzione da parte del D.Lgs. n. 209 del 2006 di una specifica e completa disciplina del procedimento disciplinare che assicura comunque garanzie (art. 15) al termine della fase preliminare, sufficienti a garantire l’esplicazione del diritto di difesa.

4. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza e da altri atti del processo.

Il motivo è infondato.

La motivazione della sezione disciplinare del C.S.M. è estremamente accurata sotto ogni profilo. Da essa emerge, nell’esame delle varie incolpazioni mosse al D.S., in generale, una elevata e diffusa conflittualità all’interno della Procura di Trapani all’epoca dei fatti, numerosi alterchi tra i sostituti e, in capo al D.S., una costante attitudine aggressiva, collerica e poco rispettosa sia dell’altro in generale che del comportamento che un magistrato dovrebbe tenere nei confronti dei colleghi specie in presenza del pubblico.

Ai fini della ritenuta responsabilità disciplinare nell’unico episodio per il quale è stato ritenuto responsabile, emerge dalla motivazione la valutazione di gravità dell’episodio, per le sue modalità e per essere avvenuto all’interno dei locali della Procura alla presenza anche di pubblico esterno, quindi con una maggiore idoneità a diffondere il discredito sul ordine giudiziario a causa di un comportamento eccessivamente aggressivo del ricorrente e della sua incapacità di dominarsi, anche in presenza del pubblico.

5. Da ultimo, il ricorrente sostiene che la motivazione sia contraddittoria laddove non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità per scarsa rilevanza del fatto, configurabile anche a fronte di una scorrettezza accertata per grave. Ricorda che l’esimente e pacificamente applicabile anche quando la gravità è elemento costitutivo del fatto tipico (come nella specie: l’illecito disciplinare per il quale è stato ritenuto responsabile il D.S. consiste nella violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) che sanziona i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori) e persino quando l’addebito consista nella commissione di un reato. Denuncia che il CSM non abbia tenuto in adeguato conto il dato, pur enunciato ed emergente dagli atti, che nonostante l’episodio il D.S. abbia continuato a godere di credito e prestigio, presso il Procuratore generale, i colleghi ed il Foro, tanto da essere di lì a poco eletto a ricoprire cariche associative.

Occorre in questa sede confermare che, come già affermato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 6327 del 2012), in tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la previsione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis secondo la quale l’illecito disciplinare noi è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione e sia per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando intenda la commissione di un reato (Cass. S.U. n. 18987 del 2017).

Ove si richieda l’applicazione della esimente di cui all’art. 3 bis, il giudice deve procedere ad una valutazione di ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito (v. anche Cass. n. 6468 del 2015).

Dall’esame della sentenza impugnata si ricava l’insussistenza del denunciato vizio di motivazione, atteso che dal complesso della motivazione, dalla enunciazione e valutazione delle circostanze di fatto sulla base delle quali è stata accertata la violazione disciplinare, si desume inequivocabilmente, benchè per implicito, che i fatti dai quali è derivata la condanna disciplinare del D.S. non siano stati ritenuti di scarsa rilevanza.

Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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