Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22577 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26960-2011 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA MEDAGLIE D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO DE

MARTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BARATTELLI;

– ricorrente –

contro

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL CAUCASO

21, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SILENZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

TOSKA AFERDITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3527/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato BARATTELLI Stefano, difensore del ricorrente che ha

ribadita la tardività del controricorso, nel merito ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SILENZI Gianluca, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica o il

suo rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata M.U. conveniva davanti al Tribunale di Roma Toska Aferdita per sentir risolvere il contratto di compravendita (OMISSIS) in notaio Mi. per l’inadempimento della predetta convenuta consistito nel mancato pagamento del prezzo, cui si era espressamente obbligata con l’impegno a pagare le mensilità del mutuo a partire dal 31.3.2001.

In particolare deduceva che, sebbene il notaio avesse trasmesso copia autentica dell’atto al Credito Italiano per provvedere all’accollo del mutuo, si era visto addebitare sul proprio conto corrente le successive mensilità.

Nella contumacia della convenuta il Tribunale, con sentenza 6.4.2004, accoglieva la domanda e risolveva il contratto per inadempimento della convenuta, condannata alle spese.

Proposto appello dalla soccombente, il M. ne chiedeva il rigetto.

All’udienza di precisazione delle conclusioni interveniva volontariamente P.R. che, premettendo di essersi visto notificare unitamente al precetto la sentenza 8.7.2008 che lo aveva condannato al rilascio dell’immobile di via (OMISSIS) unitamente a Toska Aferdita e B.E.M., chiedeva dichiararsi infondata o erronea la domanda di risoluzione spiegata in primo grado. La Corte di appello, con sentenza 9.9.2010, rigettava l’appello e dichiarava inammissibili le domande del P., statuendo, per quanto ancora interessa, che l’intervento sembrava in astratto ammissibile anche se confusamente si faceva riferimento ad una sentenza di rilascio, non sembrava proposta una autonoma domanda nè sarebbe stata proponibile e, per completezza, erano inammissibili le nuove eccezioni proposte.

Ricorre P. con quattro motivi, non hanno svolto originariamente difese le altre parti.

All’udienza del 18 febbraio 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la notifica del ricorso a M.U. o per la produzione della ricevuta di ritorno.

Ha presentato controricorso M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano, col primo motivo contraddittorietà della motivazione sulla ammissibilità dell’intervento, col secondo totale omissione di motivazione sulle eccezioni sollevate. col terzo erronea applicazione di fattispecie “seppur appartenenti al medesimo istituto e conseguente errata applicazione della normativa” per non essere attribuibile alla T. “il rifiuto accollo del mutuo”, col quarto “omessa applicazione del procedimento di messa in mora, assenza di procedimento necessario, illegittimità conclamata, in relazione ad una lettera del legale del M..

La censure, come proposte, sono sotto vari profili inammissibili sia per la loro assoluta genericità ed assertività sia perchè prive di autosufficienza.

In particolare la prima difetta anche di interesse perchè l’intervento è stato ritenuto in astratto ammissibile, la seconda non riporta le eccezioni sollevate e non mette la Corte in grado di valutarne la decisività, omettendo, tra l’altro, di considerare che andava proposta rituale censura ex art. 112 c.p.c..

Le ultime due censure sono inammissibili perchè non solo sono generiche ma attengono alla posizione della T. nei cui confronti si è formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza nè dimostrano il concreto interesse del P. a proporle, stante la sua posizione di interveniente volontario.

Questa Corte Suprema ha statuito che si ha intervento adesivo dipendente quando si interloquisce sostenendo le ragioni di una parte senza proporre nuove domande e senza ampliare il tema del contendere, con la conseguenza che si può aderire all’impugnazione proposta dalla parte ma non proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata non abbia proposto la sua impugnazione Cass. 24.10.1995 n.11064, Cass. 27.5.1987 n. 4744, etc.).

Nella specie, anche a ritenere un interesse diretto, il che pare quanto meno dubbio, le censure si riferiscono esclusivamente alla posizione della convenuta ed, in ogni caso, si traducono in mere affermazioni apodittiche in violazione di qualsiasi canone di impugnabilità della sentenza in Cassazione.

Ne deriva il rigetto del ricorso con condanna alle spese limitate alla fase della discussione perchè il controricorso del 27.7.2016 è tardivo rispetto ad una notifica del ricorso del 15.5.2016..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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