Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22576 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6614/2016 proposto da:

T.A., T.E., nella loro qualità di eredi di

T.L., elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone 44, presso lo

studio dell’avv. Giovanni Corbyons, che li rappresenta e difende,

insieme all’avv. Alessandra Mazza, in virtù di mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1609/2015 della Corte d’appello di Torino,

depositata l’8 settembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la pretesa dell’ingegnere V.C. di vedersi corrisposto dal committente T.L. il compenso per un progetto edilizio, la cui approvazione era stata sospesa dal Comune di Verolengo, competente al rilascio dei permessi occorrenti, “in attesa della definizione degli argini da parte della Regione Piemonte Direzione difesa del suolo”.

La Corte d’appello ha rilevato che il Comune aveva sospeso l’approvazione del progetto non per vizi intrinseci di esso, ma perchè l’approvazione richiedeva. in considerazione della zona interessata dall’intervento, la preventiva definizione degli argini e ciò non era ancora avvenuto per ritardo non imputabile all’architetto, ma alla Pubblica amministrazione.

Per la cassazione della sentenza gli eredi del committente, T.A. e T.E., già subentrati alla parte originaria nel corso del giudizio di primo grado, hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. L’ingegnere V. è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., comma 1 e art. 1176 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ai fini di valutare l’idoneità del progetto, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto del fine in concreto perseguito dal committente, rappresentato dalla possibilità di portare a realizzazione il progetto in tempi ragionevoli e soprattutto congrui rispetto alla natura imprenditoriale della operazione e alla tipologia della pratica amministrativa avviata.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e1176 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame della mancata e/o non corretta informazione da parte del professionista in merito alla non approvabilità del progetto commissionato.

Il vincolo che aveva impedito la approvazione del progetto derivava da norma già in vigore al tempo del conferimento dell’incarico. La conoscenza di tale disciplina rientrava nel bagaglio tecnico che si poteva ragionevolmente attendere dal professionista. La Corte d’appello, là dove ha posto l’accento sul fatto che il committente era stato informato delle richieste di integrazione del progetto da parte del Comune, ha dimostrato di non avere colto il senso della censura. Questa riguardava il fatto che il professionista non aveva prontamente e chiaramente rappresentato le oggettive difficoltà esistenti rispetto all’accoglimento del progetto da parte della P.A..

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Poichè l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui deve essere eseguita (Cass. n. 8033/1993). Il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico (Cass. n. 1214/2017).

Consegue dai principi di cui sopra, da un lato, che la realizzabilità del progetto va valutata non in astratto, ma in concreto, in rapporto al risultato avuto di mira dal cliente, anche se non espressamente dedotto nel contratto (Cass. n. 4394/1985); dall’altro, che le difficoltà che si oppongano a una rapida approvazione nei tempi sperati rientrano certamente nel dovere di informazioni derivante dalla diligenza imposta al professionista nell’esecuzione dell’incarico (cfr. Cass. n. 16288/2019; n. 14387/2019).

La Corte d’appello non si è attenuta a tali principi.

Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che l’opera. per la sue caratteristiche di progetto (aumento del carico antropico e urbanistico) non era suscettibile di immediata approvazione, ma tuttavia suscettibile di approvazione una volta ultimate certe opere di competenza della P.A.. Si legge testualmente a pag. 10 della sentenza impugnata: “Una volta che la P.A. avrà provveduto ad ultimare i lavori di sua competenza in tema di messa in sicurezza idrogeologica, il progetto dell’ing. V. potrà, senza necessità di modifiche, ottenere una sicura approvazione”.

In questo modo la Corte d’appello ha valutato la realizzabilità del progetto in astratto, mentre questa va considerata in concreto in rapporto al risultato perseguito dal committente, nell’orizzonte temporale ragionevolmente desumibile dall’incarico.

Il fatto, evidenziato nella sentenza, che il professionista si fosse adeguato ai rilievi del Comune che condizionavano l’approvazione del progetto non è risolutivo, perchè, come dimostrato dai fatti, l’adeguamento non bastava a rendere il progetto prontamente approvabile e realizzabile, essendo a tal fine essenziale che la P.A. provvedesse alle opere di sua competenza.

E’ certo che il professionista deve adeguarsi ai rilievi formulati dall’ente preposto all’approvazione (Cass. n. 2540/1997), fermo restando che, diversamente da quanto ha ritenuto la Corte d’appello, il dovere di informazione verso il cliente, prima ancora che l’iter della pratica, ha per oggetto i requisiti di fattibilità dell’opera e le condizioni richieste per l’approvazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e il giudice di rinvio dovrà provvedere a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.

La corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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