Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22576 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. un., 10/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18468-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO, con

ordinanza n. 1205/2018 depositata il 14/6/18 nella causa tra:

COMUNE DI CERISANO;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.

COOP., ADDIDUEMILA S.R.L., D.S.F.P.,

D.S.M., D.S.G.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di

Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito della pronunzia Cass. n. 14829 del 2016 il Comune di Cerisano ha riassunto il giudizio avanti al Tar Calabria, una prima volta con ricorso “passato in notifica il 16 novembre 2016” e una seconda volta, dopo declaratoria di interruzione del giudizio “avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa dalla Cattolica Assicurazioni Società in favore del Comune di Cerisano a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione ed a titolo di penale, pattuiti in una convenzione di lottizzazione”.

Con ordinanza del 14/6/2018 l’adito Tar Calabria ha sollevato d’ufficio il conflitto ritenendo nel caso spettare la giurisdizione al giudice ordinario.

Con requisitoria scritta del 12/2/2018 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conflitto per tardività, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tar Calabria ha sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, osservando che “la causa proviene da un difetto di giurisdizione, dichiarato dal Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2627/2009, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza n. 1017/2012, con cui la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello, per l’omessa integrazione del contraddittorio nel termine dato. La sentenza della Corte n. 14829/2016 non ha statuito sulla giurisdizione. Sulla questione va sollevato, d’ufficio, conflitto di giurisdizione. Ed infatti, la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione ed a titolo di penale, pattuita in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonchè la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri”.

Il conflitto è inammissibile.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, il giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 71, senza manifestare alle parti l’intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 11, comma 3, nè esternare dubbi sulla propria giurisdizione (indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata), nè, ancora, precisare di volersi riservare ex art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3 secondo inciso, D.Lgs. n. 104 del 2010 (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2018, n. 8981).

Si è al riguardo precisato che la medesima preclusione opera allorchè il giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, alla prima udienza abbia manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 73, comma 3 secondo inciso, riguardo alla domanda principale (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2018, n. 8981).

Si è in proposito ulteriormente precisato che, non risultando invero ostative le eventuali camere di consiglio su richieste cautelari anche allorquando venga emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito, la prima udienza entro cui D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 11, comma 3, è consentito al giudice amministrativo, avanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione, che, fissata ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (v. Cass., Sez. Un., 15/5/2017, n. 11988).

Orbene, nella specie la vicenda attiene all’escussione da parte del Comune di fideiussione prestata a garanzia di somme a titolo di oneri di urbanizzazione e di penale, giusta Convenzione di lottizzazione.

All’esito della pronunzia Cass. n. 14829 del 20161i1 giudizio è stato dal Comune riassunto avanti al Tar Calabria, proponendo altresì istanza cautelare di pagamento di provvisionale da liquidarsi in via equitativa.

Discussa l’istanza cautelare all’udienza del 16/11/2016, all’udienza del 24/1/2016, fissata per la discussione, è stata dichiarata la morte del controinteressato D.S.F.P. e con ordinanza del 29/1/2018 il processo è stato dichiarato interrotto.

Riassunto dal Comune nuovamente il giudizio, all’udienza del 13/6/2018 la causa è stata trattenuta in decisione, con successiva emissione dell’ordinanza di declaratoria del conflitto in esame.

A tale stregua, alla detta udienza di discussione il Tar ha assunto la causa in decisione senza invero avere esternato alcun dubbio riguardo alla domanda principale oggetto di giudizio, e su cui ha poi sollevato il conflitto di giurisdizione.

Il giudice amministrativo non si è al riguardo invero nemmeno riservato di decidere a norma dell’art. 186 c.p.c., al fine di conservare i poteri di cui alla prima udienza e quindi anche quello di elevare il conflitto, sicchè l’operato trattenimento della causa in decisione non può nella specie considerarsi neanche quale attività di prosecuzione e completamento di quella propria della prima udienza (cfr. Cass., Sez. Un., 15/5/2017, n. 11988).

Emerge pertanto evidente che nella specie il conflitto è stato dal Tar Lazio sollevato oltre il limite della prima udienza di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11, comma 3 e pertanto tardivamente, allorquando il relativo potere era ormai precluso.

Ne consegue che la giurisdizione rimane nella specie radicata avanti a tale giudice.

Deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione nel caso del giudice amministrativo, in ragione del consolidamento della giurisdizione dinanzi al Tar Lazio a causa della tardività dell’elevazione del conflitto di giurisdizione.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 6/3/2018, n. 5303).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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