Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22576 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10364/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CID COMMERCIO INGROSSO DETERSIVI Srl, in persona del legale

rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3452/35/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, depositata in data 11 novembre 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno

2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 219/10/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo accolse, limitatamente alla somma di Euro 18.004,79 relativa a buoni sconti ritenuti non costituenti reddito poiché la merce era stata fatturata al netto dei buoni sconti, mentre invece rigettò nel resto il ricorso proposto dalla Srl C.I.D. Commercio Ingrosso Detersivi contro l’avviso di accertamento emesso ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2005, sulla base di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, con cui la Agenzia delle Entrate, per quanto ancora interessa, aveva determinato con metodo induttivo, considerata la totale inattendibilità della contabilità, maggiori ricavi derivanti da vendite in nero per l’importo di Euro 76.500,00, ritenuto come rilevante ed ingiustificata liquidità di cassa (che la contribuente aveva attribuito a versamenti in contanti da parte del socio amministratore, che non avevano lasciato traccia contabile), tale da integrare un reddito conseguito nell’anno in considerazione e non dichiarato. Il primo giudice ritenne altresì corretto il ricorso al metodo induttivo ed il conseguente recupero del maggiore reddito.

Investita dall’appello principale della contribuente – che sostanzialmente lamentò la illegittimità del ricorso ad accertamento induttivo in presenza di scritture contabili attendibili senza neppure procedere ad una verifica della documentazione bancaria e senza considerare che dai maggiori ricavi erano conseguiti anche maggiori costi di impresa – nonché dall’appello incidentale della Agenzia delle Entrate – con riguardo a recupero dei buoni sconto per cui era rimasta soccombente in primo grado -, la Commissione Tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3452/35/2014, accolse parzialmente l’appello principale, ritenendo che fosse corretto l’accertamento con metodo induttivo, ma che, peraltro, fosse fondato il rilievo della contribuente per cui, onde rispettare il parametro della capacità contributiva, non potendosi assoggettare a tassazione il profitto lordo, dai maggiori ricavi dovevano essere detratti i costi correlati, per cui determinò il reddito netto sulla base della percentuale media del reddito dichiarato da analoghe imprese del settore insistenti nella medesima realtà territoriale nella misura dei 10% di quanto accertato; mentre invece rigettò l’appello incidentale e compensò fra le parti le spese del giudizio.

Contro la sentenza di appello, depositata in data 11 novembre 2014 e non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato in data (OMISSIS), affidato a due motivi.

La società contribuente non si è costituita nel presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta violazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente detratto dai maggiori ricavi presunti costi nella misura del 90% sulla base di una media contenuta in una Circolare del 1959, che non erano né certi né precisi.

2. Con il secondo motivo di duole di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata caduta in vizio di ultrapetizione, non avendo la ricorrente chiesto con il ricorso introduttivo la detrazione dei costi occulti, tanto più che si trattava di finanziamenti dei soci che costituivano normali operazioni di gestione.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Occorre premettere che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16698 del 16/07/2010 Rv. 614588 – 01), mentre invece nella specie viene contestata, nella sostanza, la misura della percentuale dei costi determinata in concrete dall’Ufficio, il che pone un problema di inammissibilità del motivo in quanto non viene dedotta una questione di erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta, relativa alla applicazione, appunto in astratto, dell’art. 109 TUIR, con riferimento ai criteri astratti di certezza e di precisione che devono avere i costi, bensì di ricostruzione della fattispecie concreta che ha portato alla determinazione dei costi sulla base di criteri presuntivi, il cui esame spetta esclusivamente al giudice di merito.

3.2. Comunque, erroneamente il motivo di ricorso invoca la violazione dell’art. 109 TUIR, poiché, in caso di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, quale è incontestabilmente quello in esame, come accertato dalla sentenza impugnata a pagina 3, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve altresì determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 TUIR, che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019 Rv. 654710 – 01). Quindi la disposizione invocata dalla ricorrente riguarda il diverso caso, non assimilabile a quello in esame, di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) in cui è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017 Rv. 645900 – 01).

3.3. La sentenza impugnata ha perciò fatto applicazione, anche sotto tale profilo, di corretti principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità in questa sede laddove ha determinato i costi afferenti ai maggiori ricavi accertati induttivamente con metodo forfettario, trattandosi di costi correlati a ricavi occulti e che pertanto non potevano risultare dalla contabilità ufficiale che non indicava neppure i ricavi occulti. Ed anche il criterio seguito per la determinazione dei costi in misura forfettaria appare del tutto corretto, non tanto con riguardo al richiamo ad una Circolare della Agenzia delle Entrate, quanto con riguardo al riferimento della percentuale media di utili applicata da aziende similari dello stesso settore appartenenti alla stessa area territoriale.

4. Anche il secondo motivo di ricorso, laddove si deduce vizio di ultrapetizione poiché fra i motivi di ricorsi non era contenuta la richiesta subordinata di detrazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati induttivamente, è infondato.

4.1. Al di là del rilievo che con il ricorso iniziale la contribuente aveva contestato l’accertamento nel suo complesso deducendo la illegittimità del metodo ed escludendo anche la esistenza di ricavi occulti di cui era stato richiesto l’integrale annullamento, la Commissione Tributaria Regionale, a fronte delle contestazioni della contribuente, non poteva confermare integralmente l’accertamento, alla luce del principio giuridico, già sopra richiamato, per cui, in caso di accertamento di ricavi in nero e cioè in evasione di imposta con metodo induttivo, il giudice deve, comunque, come già rilevato, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109) in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. L’Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021 Rv. 660477 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018 Rv. 651111 – 01).

4.2. Con il ricorso l’Agenzia ricorrente ha rilevato che si trattava di finanziamenti dei soci che non costituivano ricavi, però trascura che la sentenza impugnata, con accertamento di fatto contenuto a pagine 1, 3 e 4, confermando sul punto anche la sentenza di primo grado, ha ritenuto motivatamente trattarsi non già di finanziamento dei soci bensì di maggiori ricavi provenienti da vendite in nero (sostanzialmente perché si sarebbe trattato di somme versate in contanti di cui non vi era alcuna necessità in presenza di una eccedenza di cassa e che non erano stati restituiti pur avendo la società distribuito utili), sui quali dovevano perciò dedursi i costi in base ai principi giuridici sopra indicati; con conseguente inesistenza del dedotto vizio di ultrapetizione.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese poiché la contribuente non si è costituita nel presente giudizio. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, poiché tale disposizione non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 (Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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