Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22575 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Cortina

d’Ampezzo n. 65, presso lo studio dell’avv. NOLA Stefano, dal quale

è rapp.to e difeso giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 195/2006/28 depositata il 7/12/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Del Core.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 32/29/2005 che accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) Registro.

Il ricorso notificato il 13/9/2007 all’Avvocatura dello Stato e recante in n. di R.G. 23444/2007 si articola in due motivi.

Successivo ricorso con analogo contenuto è stato notificato all’Agenzia delle Entrate il 30/11/2007 (RG. 31110/2007). Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente riunito al presente ricorso quello recante il n. di R.G. 31110/2009 in quanto proposto dalla G. avverso la stessa sentenza. Il ricorso notificato il 13/9/2007 – R.G.23444- è inammissibile. Il primo motivo di censura (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27) è infatti inammissibile stante l’assenza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. Egualmente inammissibile perchè privo di autosufficienza, il secondo motivo di censura (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al valore dei cespiti caduti in successione). In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate. Orbene la ricorrente nell’assumere che il giudice a quo non avrebbe valutato “le articolate eccezioni formulate nel merito da questa difesa, non ne ha precisato il contenuto, nè ha indicato l’atto con il quale le stesse sarebbero state formulate. Nè a tal fine è rilevante la indicazione del contenuto del ricorso di 1^ grado – riportato alle pagg. 2, 3 e 4 del ricorso per cassazione, come affermato dalla ricorrente in sede di memoria- gravando sull’appellato, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 l’onere di riproporre in sede di appello domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite (v. Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011; Sez. 5, Sentenza n. 1545 del 24/01/2007).

Inammissibile è altresì il ricorso notificato il 30/11/2007 – R.G. 31110 – in quanto intempestivo. Ed invero, a riguardo, in difetto di anteriore notificazione della sentenza, occorre aver riguardo non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Sentenza n. 5053 del 03/03/2009). Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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