Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22575 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8596/2016 proposto da:

P.A.R., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in

calce al ricorso, dall’avv. Beatrice Pammolli;

– ricorrente –

contro

GAUDENZIO s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Trionfale

7, presso lo studio dell’avv. Mario Scialla, che la rappresenta e

difende, insieme all’avv. Laura Parlanti, in virtù di mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2015 del Tribunale di Siena, depositata il

17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

– con atto del 17 giugno 2020 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione;

– l’atto, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale, è stato notificato alla controparte;

-conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità;

-in assenza di accettazione le spese sono a carico della rinunciante (Cass., S.U., n. 34429/2019; Cass. n. 9474/2020), mentre non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; pone le spese del giudizio di legittimità a carico della rinunciante, spese che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

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