Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22575 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24100-2012 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato ALDO FERRARI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1141/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato FERRARI Aldo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEI, PROCESSO

M.M. convenne davanti al Tribunale di Ravenna il nipote P.F.F. per far dichiarare nulla la donazione di somme di denaro per complessive Lire 269.000.000 e chiederne la condanna alla restituzione, in subordine per la restituzione degli importi mutuati ed in ulteriore subordine per far accertare l’arricchimento senza causa esponendo di aver versato importi notevoli per l’acquisto e l’arredo di una casa.

Il nipote non negò l’entità delle somme corrispostegli ma eccepì la natura di donazione indiretta.

Con sentenza 16.1.2007 il Tribunale respinse le domande e la Corte di appello di Bologna, con sentenza 27.9.2011 respinse l’appello richiamando la prima decisione in ordine alle contraddittorie domande dell’attrice ed osservando che il gravame era limitato alla parziale mancata restituzione di Lire 119.000.000 con esclusione della somma versata direttamente al venditore.

Emergeva un unico spirito di liberalità giustamente qualificato come donazione indiretta per la quale non è richiesta la forma dell’atto pubblico, la domanda in appello era nuova ed in primo grado risultava dedotta specifica istruttoria per far valere l’indegnità del donatario, esclusa dal Tribunale e non oggetto di censura. Ricorre M. con tre motivi, illustrati da memoria,non resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono vizi di motivazione in riferimento all’affermazione incidentale circa la novità della domanda.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. perchè in primo grado erano stati chiesti l’annullamento e la restituzione della somma ed in appello la domanda era stata limitata a qualcosa in meno.

Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 782 e 809 c.c. in ordine all’affermazione che l’intera donazione doveva considerarsi indiretta.

Le censure non meritano accoglimento.

La sentenza si fonda sull’affermazione che emergeva un unico spirito di liberalità giustamente qualificato come donazione indiretta per la quale non è richiesta la forma dell’atto pubblico, la domanda in appello era nuova ed in primo grado risultava dedotta specifica istruttoria per far valere l’indegnità del donatario, esclusa dal Tribunale e non oggetto di censura.

Va preliminarmente osservato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamentc violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai tini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381. 23.7.04 n. 13839. 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359. 19.1.04 n. 753).

In ogni caso le censure non sono risolutive perchè la prima e la seconda sono riferite ad una affermazione incidentale della sentenza, contenuta a pagina sette (“prescindendosi dalla assoluta novità della domanda svolta in primo grado dalla M.”) e non impugnano la ratio decidendi dell’unitarietà dello spirito di liberalità, la terza nel riferimento ad una pluralità di versamenti non supera l’affermazione dell’unicità di detto spirito di liberalità ostativo al richiesto frazionamento dei vari esborsi effettuati.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA