Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22574 del 31/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
AM Quaglia s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Marchetti 19, presso lo studio
dell’avv. NERI Maria Rosaria, rapp.to e difeso dall’avv. ROCCO
Pasquale, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 68/2006/33 depositata il 5/6/06;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Del Core.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da AM Quaglia s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 81/19/03 che aveva accolto il ricorso della società avverso gli avvisi di liquidazione n. (OMISSIS) e avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) Registro. La CTR escludeva che alla controversia – relativa all’impugnativa di avvisi di liquidazione- fosse applicabile la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La società ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe violato le suddette norme nel ritenere che la vertenza non fosse definibile tramite il condono di cui all’art. 16 cit..
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 20731 del 06/10/2010; Sentenza n. 4129 del 20/02/2009), secondo cui, in tema di Condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo della della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria. Ciò ricorre nel caso in esame laddove la controversia non investe il mero profilo di una automatica liquidazione dell’imposta – come assunto dalla controricorrente anche con la propria memoria – bensì le condizioni di legittimità degli avvisi di liquidazione con i quali l’Ufficio sulla base del PVC redatto a carico della EMMEFFECCI s.a.s.- richiese l’imposta di registro evasa, irrogando le relative sanzioni.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011