Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22574 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25234/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 296/23/09 depositata il 12 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello di L.S. circa la percentuale di ricarico applicata nella rettifica induttiva del reddito d’impresa per l’anno 1991 oggetto dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Il ricorso denuncia nullità per omessa pronuncia e inesistenza motivazionale, essendo la sentenza d’appello riferita non alla controversia del L., ma a quella di altro contribuente.

Il ricorso è fondato: l’atto d’appello riprodotto in autosufficienza e l’epigrafe della sentenza d’appello si riferiscono all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) verso L.S., mentre la decisione che segue l’epigrafe concerne altro contribuente ( O.E.), altro atto (cartella n. (OMISSIS)), altra questione (decadenza del potere di riscossione).

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per l’esame dell’appello; sollecitata dall’Agenzia, che pure è controparte dell’appello pretermesso, la cassazione con rinvio risponde all’interesse erariale per la certezza sulla sorte dell’avviso, certezza incompatibile con una sentenza viziata dal descritto e radicale error in procedendo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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