Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22574 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017), n. 22574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25234/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
L.S.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 296/23/09 depositata il 12 novembre 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello di L.S. circa la percentuale di ricarico applicata nella rettifica induttiva del reddito d’impresa per l’anno 1991 oggetto dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS).
Il ricorso denuncia nullità per omessa pronuncia e inesistenza motivazionale, essendo la sentenza d’appello riferita non alla controversia del L., ma a quella di altro contribuente.
Il ricorso è fondato: l’atto d’appello riprodotto in autosufficienza e l’epigrafe della sentenza d’appello si riferiscono all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) verso L.S., mentre la decisione che segue l’epigrafe concerne altro contribuente ( O.E.), altro atto (cartella n. (OMISSIS)), altra questione (decadenza del potere di riscossione).
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per l’esame dell’appello; sollecitata dall’Agenzia, che pure è controparte dell’appello pretermesso, la cassazione con rinvio risponde all’interesse erariale per la certezza sulla sorte dell’avviso, certezza incompatibile con una sentenza viziata dal descritto e radicale error in procedendo.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017