Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22574 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4586/2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Duilio n.

7, presso lo studio dell’avvocato Massimo Maretto, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Urbano De Leonardis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA, elettivamente domiciliato a Roma in via Cosseria

n. 2, presso il Dott. Placidi e rappresentato e difeso dall’avvocato

Raffaele dè Robertis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliata in Roma via Laura

Mantegazza, presso il Dott. Marco Gardin, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Annalisa Agostinacchio;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI FOGGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/2016 della Corte d’appello di Bari, deposi-

tata il 20/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda di condanna al pagamento di compensi professionali, per l’attività di accertamento dei danni cagionati dalla siccità, proposta da C.D. nei confronti del Comune di Cerignola;

– il Comune proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal C. in forza del credito monitoriamente azionato di Euro 405.535,28 e all’esito del giudizio instaurato avanti al Tribunale di Foggia e nel quale, su istanza dell’opposto venivano chiamati in causa la Provincia di Foggia e la Regione Puglia, il giudice adito revocava il decreto ingiuntivo ed accoglieva, in misura ridotta, la domanda di condanna del C. sia nei confronti del Comune di Cerignola che della Provincia di Foggia;

– la sentenza di primo grado veniva appellata in via principale dalla Provincia di Foggia e in via incidentale dal Comune di Cerignola e dal C. e la Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1227/2005 accoglieva il gravame della Provincia dichiarando l’ente estraneo al rapporto convenzionale dedotto a fondamento della pretesa creditoria; la corte territoriale riteneva altresì inammissibile la domanda di rivalsa proposta in appello dal Comune e accoglieva parzialmente l’appello incidentale del C. in relazione alla entità delle credito dallo stesso vantato condannando il solo Comune di Cerignola al relativo pagamento;

– la pronuncia d’appello veniva impugnata per cassazione con ricorso principale dal Comune e, in via incidentale, dal C.;

– il Comune deduceva l’erroneità della sentenza d’appello per non avere ritenuto che l’ente comunale realizzava, attraverso le convenzioni, la delega di funzioni proprie della Regione ed agiva in continuità con la L.R. n. 19 del 1979 (primi tre motivi); deduceva altresì la falsa applicazione dell’art. 1183 c.c. e la violazione dell’art. 1363 c.c., per non avere ricostruito l’obbligazione del Comune di pagamento del compenso in termini di condizione sospensiva ovvero subordinato all’accredito delle somme da parte della Regione (quarto motivo);

– il giudizio di legittimità si concludeva con la sentenza n. 28006 del 5 novembre 2013 che accoglieva il ricorso del Comune in relazione ai primi quattro motivi del ricorso, con rigetto del quinto motivo ed assorbimento del sesto motivo del ricorso principale nonchè rigetto del ricorso incidentale proposto dal C.;

– la sentenza di questa Corte statuiva che il quadro normativo di riferimento costituito dalla L.R. n. 19 del 1979, prevedeva un sistema secondo il quale la Regione si avvaleva per l’istruttoria delle pratiche dei servizi comunali, restando, tuttavia, la regione l’ente effettivamente tenuto all’erogazione dei contributi in favore degli operatori agricoli danneggiati dalla siccità;

– conseguentemente affermava che andava verificato se l’accordo convenzionale intervenuto fra il Comune di Cerignola ed il C. identificava un’obbligazione costituita da incarico dato dal solo Comune e nel solo suo interesse senza correlazione con le finalità della L.R. n. 19 del 1979 e con il ruolo della Regione nell’adempimento delle obbligazioni stesse;

– inoltre, nella sentenza di questa Corte si è evidenziata la necessità di verificare se le suddette convenzioni dispongano che l’erogazione del compenso al C. sia o meno sospensivamente condizionata all’accredito al Comune delle somme da parte dei soggetti finanziatori;

– a seguito del rinvio ed all’esito della riassunzione da parte del Comune di Cerignola, la Corte d’appello di Bari ha pronunciato la sentenza qui impugnata;

– il giudice del rinvio, esaminate le convenzioni con le quali il Comune di Cerignola aveva affidato a C. l’incarico, ha ritenuto che esse stabiliscano un rapporto giuridico in linea con la L.R. n. 19 del 1979 e non finalizzato al soddisfacimento di un esclusivo interesse del Comune di Cerignola;

– ha ritenuto, altresì, che le convenzioni esaminate stabiliscano che il corrispettivo, fissato nella misura percentuale del 4%, vada liquidato man mano che la regione o la provincia o chi per esse avranno messo a disposizione del Comune le somme destinate allo scopo;

– inoltre, ad avviso della Corte tale disposizione relativa al pagamento identifica il tempo di adempimento dell’obbligazione di pagamento del compenso spettante al C. e non un evento, incerto nell’an, cui è condizionata l’efficacia del vincolo negoziale stipulato dal Comune con il C.;

– in applicazione di tale interpretazione, la corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado sulla base del rilievo che non vi era prova dell’erogazione da parte della Regione o della Provincia o di chi per essa di somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte a titolo di anticipazione e pari ad Euro 21.346,30 con la conseguenza che, in relazione al restante importo richiesto dal C., doveva concludersi che non era ancora scaduto il termine per il relativo pagamento;

– infine, la corte barese in applicazione dell’art. 389 c.p.c., ha condannato gli eredi del C., nel frattempo costituiti nel giudizio a seguito della morte dell’originario attore, alla restituzione dell’importo ulteriore rispetto a quello di Euro 21.346,30, incassato a seguito della sentenza di primo grado con gli interessi dal giorno del pagamento e la compensazione delle spese di lite;

– la cassazione della sentenza del giudice del rinvio è chiesta da C.M. con ricorso articolato su quattro motivi cui resistono con controricorso la Regione Puglia nonchè il Comune di Cerignola;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Provincia di Foggia;

– il ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la L.R. Puglia n. 19 del 1979, per avere la sentenza della corte territoriale qui impugnato omesso di decidere sulla domanda di condanna della Regione Puglia, tempestivamente formulata e ribadita nel giudizio di rinvio;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione contraddittoria, omessa ed insufficiente della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del Comune di Cerignola, in via esclusiva principale o comunque concorrente con gli altri enti territoriali particolarmente con la regione Puglia;

– il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente ed appaiono infondati;

– poichè si denuncia un error in procedendo della corte territoriale, il Collegio, quale giudice del processo, deve ricostruire le domande svolte dal C. e verificare se e quando è stata dallo stesso dedotta la legittimazione passiva della Regione Puglia;

– le domande di C.D. possono essere così ricostruite: a) il professionista ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Cerignola;

b) il decreto ingiuntivo è stato opposto dal Comune che ha eccepito la non liquidità ed esigibilità del credito in quanto le funzioni delegate non importavano spese a suo carico dovendo la Provincia provvedere alla costituzione della relativa provvista;

c) nel giudizio di opposizione si costituiva l’opposto C. che chiedeva di chiamare in causa la Provincia di Foggia e la Regione Puglia da ritenersi entrambe coobbligate;

d) si costituivano la Provincia di Foggia e la Regione Puglia e contestavano la loro legittimazione passiva;

e) avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la legittimazione passiva del Comune e della Provincia di Foggia, e non della Regione, vengono proposte due distinte impugnazioni: una da parte della Provincia di Foggia nella quale il C. svolge appello incidentale; una seconda impugnazione proposta in via principale dal C.; la Regione si costituisce solo in quella proposta dalla Provincia di Foggia;

f) i due appelli sono riuniti e la corte d’appello esclude la legittimazione passiva della Provincia di Foggia e respinge la domanda di rivalsa proposta dal Comune perchè inammissibile non essendo stata svolta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; la corte d’appello accoglie l’impuganzione incidentale del C. in relazione all’importo del suo credito nei confronti del Comune di Cerignola;

g) viene proposto ricorso principale per cassazione da parte del Comune ed in via incidentale dal C. professionista che in particolare censura l’interpretazione della convenzione con riferimento alla base di calcolo del credito (primo motivo, cfr. pag. 13 del controricorso e ricorso incidentale) e la decisione sulle spese di lite (secondo e terzo motivo, cfr. pagg. 15 e 17 del controricorso e ricorso incidentale) riconoscendo di non avere svolto domanda nei confronti della Regione;

– così ricostruite le domande del C., ritiene il Collegio che la statuizione di questa Corte contenuta nella sentenza n. 28006/2013 che, accogliendo il ricorso principale del Comune di Cerignola, ha rimesso al giudice del rinvio di verificare se le convenzioni da esso stipulate, e sulle quali si fonda la pretesa del C., sono in linea con la L.R. n. 19 del 1979, oppure se esprimono un incarico in proprio assunto solo dal Comune, non riapre nei confronti del C. la questione della legittimazione passiva dell’obbligazione azionata perchè, come desumibile inequivocabilmente da quanto sopra esposto, egli nel ricorso incidentale proposto per la cassazione della prima sentenza d’appello non l’aveva coltivata articolando motivi di ricorso su di essa e, pertanto, non può fondatamente dolersi dell’omessa pronuncia da parte del giudice del rinvio;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., per non avere la corte territoriale tenuto in considerazione il tempo trascorso dall’adempimento delle prestazioni da parte del C., e per avere ciononostante stabilito che il tempo dell’adempimento dell’obbligazione delle sue prestazioni maturerà man mano che la regione o la provincia o chi per esse metterà a disposizione del Comune le somme destinate allo scopo;

– la censura è non è ammissibile in quanto evidenzia per la prima volta la questione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle convenzioni e dall’adempimento delle prestazioni da parte del C. e censura la qualificazione dell’accredito degli importi da parte degli enti finanziatori quale termine a carico del Comune per l’esecuzione della pagamento del suo compenso, senza considerare che da tantissimi anni nessun accredito risultava essere stato eseguito;

– la questione non risulta infatti essere stata esaminata dalla corte territoriale e poichè il ricorrente non indica dove l’aveva precedentemente proposta, va dichiarata inammissibile;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione al quantum delle competenze professionali richiesto dal C.;

– la censura è inammissibile perchè il ricorso incidentale a suo tempo proposto dal C. avverso la sentenza d’appello n. 1227/2005 è stato respinto e la sentenza del giudice del rinvio non ha provveduto in senso difforme da quanto statuito da questa Corte nell’ambito del giudizio rescindente ma si è limitata a disporre con riguardo al compenso domandato dal C., la non esigibilità dell’importo eccedente quello Euro 21.346,30, sicchè il ricorrente non appare titolare di alcun interesse a sollevare la doglianza in esame;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di dei controricorrenti e liquidate, a favore di ciascuno di essi, in Euro 4500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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