Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22574 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. un., 10/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15917/2018 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 126, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARIA PAOLUCCI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.A., A.N., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. n.

(OMISSIS), E-DISTRIBUZIONE S.P.A., TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

7178/2015 del TRIBUNALE di NOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude perchè, in accoglimento

del ricorso, sia affermata la giurisdizione amministrativa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (d’ora innanzi più semplicemente GSE) ha proposto, col ricorso in esame, regolamento preventivo di giurisdizione nella causa pendente innanzi al Tribunale di Nola con n. R.G. 7178/2015 ed avente ad oggetto controversia instaurata da D.P.A..

Quest’ultimo aveva, con citazione in data 18 novembre 2015, convenuto in giudizio innanzi al suddetto Tribunale le parti di cui in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato guadagno derivante dal commercio di energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico installato dalla Dalia S.r.l. per il tramite dell’installatrice (OMISSIS) ed a cura dell’ A..

L’attore, in particolare, specificava che per il detto impianto era stata proposta istanza per l’ammissione ai previsti incentivi di legge, istanza – di poi – respinta dalla G.S.E. perchè l’impianto non aveva le caratteristiche previste dall’art. 7 D.M. luglio 2012 e che, pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti ai convenuti tutti, ciascuno “per quanto di responsabilità e competenza”.

L’odierna parte ricorrente chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell’A.G.A. a mente dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. o) quanto alla domanda risarcitoria che la investe.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della giurisdizione ammnistrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la controversia per cui è causa ha, in primis, ad oggetto il rigetto dell’istanza dell’attore da parte del GSE, rigetto che ha carattere dirimente e prioritario rispetto ad ogni altro profilo.

E’ noto che l’art. 133 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) prevede – col suo comma 1, lett. o) – la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

In particolare la suddetta norma sancisce che appartengono a tale ultimo Giudice “….le controversie incluse quelle risarcitorie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia….”.

La controversia in esame rientra certamente, quanto al rapporto fra il D.P. e il GSE, nel suddetto novero delle ipotesi di giurisdizione esclusiva (in punto si veda, ex plurimis: Cass. civ., S.U., Ord. 13 dicembre 2017, n. 29922).

Conseguentemente non può che affermarsi la sussistenza, quanto al medesimo rapporto, della giurisdizione dell’A.G.A..

Peraltro le eventuali conseguenze – sotto il profilo risarcitorio – nei confronti di altri soggetti diversi dal GSE e nell’ipotesi di confermata esclusione del richiesto beneficio non ostano nè impediscono l’applicazione del citato art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a..

In punto non può che ribadirsi il principio, già affermato, per cui “la controversia vertente sull’esclusione dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), in quanto riguarda un provvedimento concernente la “produzione di energia” adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche. (Cass. civ., Ord. 2 novembre 2018, n. 28057).

2.- Deve, quindi in conclusione, dichiararsi – in accoglimento del proposto ricorso – la giurisdizione del Giudice Amministrativo quanto al rapporto con il GSE e la giurisdizione del Giudice Ordinario quanto alle altre domande azionate in giudizio.

3.- La regolamentazione delle spese va rimessa al giudizio del merito.

PQM

La Corte:

dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto al rapporto con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. e la giurisdizione del Giudice ordinario per il resto.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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