Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22573 del 31/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 31/10/2011), n.22573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria n. 27/2006/14 depositata il 22/5/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. De Core.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Genova n. 18/3/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente – esercente l’attività di medico convenzionato con il S.S.N.- avverso l’avviso di diniego di rimborso Irap per l’anno 1998. La CTR non riscontrava nell’attività del medico convenzionato i presupposti per la soggezione del relativo reddito ad Irap. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR, nel ritenere il rapporto del medico convenzionato assimilabile al rapporto di lavoro dipendente sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione.

La censura è infondata. In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Ciò ricorre nel caso in esame la CTR ha rigettato l’appello escludendo la soggezione all’IRAP del reddito del T. in considerazione della natura dell’attività professionale del T. – medico convenzionato con il S.S.N.- fatto prospettato dal T. medesimo fin dal giudizio di 1^ grado.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso; nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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