Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22573 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24710/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.D.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 132/4/09 depositata il 16 luglio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa l’avviso IRPEF 1999 notificato a V.D. in accertamento reddituale sintetico, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia insufficienza della motivazione, per aver il giudice d’appello negato valore induttivo a un acquisto immobiliare di Lire 450.000.000, nonostante il mutuo ipotecario contestuale al rogito coprisse il prezzo solo per Lire 350.000.000.

Come già deciso dalla Corte in ordine agli avvisi IRPEF 1997 e 1998 (Cass. 30 marzo 2012, nn. 5217 e 5218), è insufficiente a giustificare la liquidità della contribuente al tempo dell’acquisto immobiliare la contrazione di ulteriori mutui successivi ad esso; in altri termini, nella motivazione d’appello è sempre rimasta inesplicata la compatibilità reddituale della provvista al tempo del rogito, giacchè allora il prezzo era finanziato dal mutuo ipotecario solo in parte (con l’ingente scopertura di Lire 100.000.000).

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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