Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22573 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8023/2015 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Nassisi in

forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e

presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via Genzano n.

18;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD Spa, in persona del Responsabile del Contenzioso

Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio Avv. Maria

Stranieri, giusta procura speciale rilasciata dal Direttore Generale

Dott. P.A. in data (OMISSIS) per atto del notaio

D.L.M. in Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia Vaccari in

virtù di procura speciale per atto in calce al controricorso per

cassazione e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Gioacchino Rossini n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5222/14/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio depositata in data 20 agosto 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno

2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 96/52/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accolse il ricorso proposto da M.A. contro la comunicazione preventiva di fermo di autoveicolo, eseguita dal concessionario della riscossione, basata su cinque cartelle relative ad IVA, Tosap e Tarsu, asseritamente notificate fra il 2004 e il 2006, rilevando che Equitalia SUD Spa, non costituita in giudizio, non aveva provato la notifica delle cartelle.

Investita dall’appello di Equitalia Sud Spa, che dedusse come le cartelle fossero state ritualmente notificate e produsse la documentazione a sostegno del suo assunto, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5222/14/2014, accolse l’appello. Ritenne che la documentazione prodotta in giudizio da Equitalia, pur se soltanto nel giudizio di appello, dimostrava che le cartelle erano state tutte notificate a mani proprie del contribuente e non erano state impugnate, il che rendeva inammissibile la eccezione di prescrizione e le altre questioni proposte con riferimento a pretesi vizi degli atti pregressi all’atto impugnato.

Contro la sentenza, depositata in data 20 agosto 2014, ha presentato ricorso per cassazione la contribuente con atto notificato in data 16.3/15.4.2015, affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso Equitalia Sud Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata fondato la propria decisione sulla produzione in copia degli estratti di ruolo e dei referti di notifica delle cartelle, benché la sola produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale con cui era stata eseguita la notifica non fosse sufficiente a provare la regolarità del procedimento di notifica e non provasse il contenuto del plico, anche perché non erano stati depositati gli originali e le copie conformi delle relate di notifica.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché Equitalia, attraverso la mera produzione in copia degli estratti di ruolo e dei presunti referti di notifica, non aveva provato il titolo esecutivo azionato.

3. Con il terzo motivo si duole di violazione dell’art. 2934 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché la mancata notifica delle cartelle esattoriali aveva determinato la prescrizione delle pretese tributarie, questione che erroneamente era stata ritenuta assorbita dal giudice d’appello.

4. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente poiché attengono entrambi alla prova della notifica delle cartelle esattoriali costituenti il presupposto del preavviso di fermo, che, ad avviso della ricorrente, non sarebbe stata offerta dal concessionario della riscossione, stante la inidoneità della relata di notifica, in copia, in assenza oltretutto della produzione della cartella in originale, a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle.

4.1. I motivi sono infondati.

4.2. Quanto al primo profilo – attinente alla mancata produzione delle cartelle esattoriali al fine di comprovare la regolarità della notificazione delle stesse, non essendo all’uopo sufficienti, secondo il ricorrente, gli estratti di ruolo che pure Equitalia aveva prodotto in giudizio a dimostrazione della corrispondenza delle relate di notifica alle cartelle poste a base dell’atto impugnato – si deve richiamare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, posto che la relata dimostra la specifica identità dell’atto impugnato (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019 Rv. 654535 – 01). Infatti, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017 Rv. 645709 – 02; Sez. 3 -, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020 Rv. 658297 – 02) e ciò nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).

4.2. Quanto al secondo profilo, relativo alla mancata produzione degli originali delle relate di notifica, occorre premettere che il ricorrente non ha mai dedotto di avere disconosciuto la conformità della copia all’originale, mentre si è limitato a sostenere con il ricorso per cassazione, senza peraltro neppure trascrivere ed indicare, ai fini della autosufficienza, dove e quando avrebbe formulato la contestazione, che avrebbe chiesto nel giudizio di merito la produzione degli originali.

4.3. Orbene, in tal caso, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, posto che l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (v. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 882 del 16/01/2018 Rv. 646669 – 01).

4.4. In ogni caso, in tema di notifica della cartella esattoriale, anche laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c. (il che non è comunque avvenuto nel caso in esame), il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020 Rv. 659342 – 01). Ma nella specie nessuna specifica difformità è stata dedotta poiché il ricorrente si è doluto soltanto della mancata produzione degli originali, con conseguente irrilevanza della doglianza.

5. Il terzo motivo resta assorbito ed è comunque infondato poiché la ritenuta regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali, costituenti atto interruttivo della prescrizione, ha impedito il decorso della prescrizione. Ed infatti lo stesso ricorrente ha dedotto la prescrizione sotto il profilo che sarebbe maturata proprio in conseguenza della mancata notifica delle cartelle.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente – fermo restando il carico delle spese già disposto dal giudice di merito – deve essere condannato, per effetto della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. Si deve, infine, dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA