Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22572 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24107/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 118/24/09 depositata il 10 luglio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione ad avviso di accertamento IRPEF 2001 notificato ad B.E. per la plusvalenza di una vendita immobiliare pro quota, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68 (già artt. 81 e 82), art. art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello escluso che la plusvalenza per le imposte dirette del venditore sia determinabile in base al valore concordato dall’acquirente nell’accertamento adesivo per l’imposta di registro.

Il ricorso deve essere respinto iure superveniente: in tema di imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, con norma retroattiva perchè interpretativa, esclude che l’ufficio finanziario possa accertare induttivamente la plusvalenza da cessione immobiliare o aziendale sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. 6 giugno 2016, n. 11543; Cass. 17 maggio 2017, n. 12265).

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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