Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22572 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6943-2012 proposto da:

C.G., (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

procuratore di G.M., G.G., G.K.,

GO.GA., G.S. tutti eredi di GORLA ENZO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI SILVIO REZZONICO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO CIVEZZA DI SAN LORENZO AL MARE, in persona

dell’Amministratore pro tempore GA.LI., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio

dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO NOVARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1031/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14.2.02 i signori C.G. e G.S., M., G., K. e Ga., comproprietari di un appartamento ubicato al piano attico di uno stabile in (OMISSIS), acquistato per successione ereditaria al sig. G.E. (o E.), convennero davanti al tribunale di Imperia il Condominio (OMISSIS), in persona del suo amministratore, per sentirlo condannare – previa, occorrendo, declaratoria di nullità della Delib. assembleare 8 agosto 1997 – alla eliminazione della parte di canna fumaria passante per il terrazzo di loro proprietà, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Al riguardo gli attori esponevano che il Condominio aveva installato una canna fumaria esterna passante attraverso il loro terrazzo, la cui realizzazione era stata deliberata con Delib. assembleare 2 luglio 1996 (che aveva approvato il progetto di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari) ed il consuntivo dei cui lavori era stato approvato con Delib. 8 agosto 1997; l’installazione di tale canna fumaria costitutiva, secondo gli attori, di una servitù a favore Condominio e a carico del loro appartamento.

Il Condominio, ritualmente costituitosi in persona dell’amministratore, rag. Ga.Li., eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva – affermando che gli unici legittimati a contraddire all’attore sarebbero stati i condomini proprietari degli appartamenti serviti dalla menzionata canna fumaria per cui è causa – e comunque contestava nel merito le pretese degli attori.

Il tribunale di Imperia, disattesa la domanda di annullamento delle Delib. 8 agosto 1997, condannava il Condominio “nella persone di R.V., + ALTRI OMESSI

La corte di appello di Genova, adita dal Condominio in persona dell’amministratore, riformava totalmente la sentenza di primo grado e rigettava la domanda degli attori.

La corte distrettuale disattendeva l’eccezione con cui il Condominio reiterava in grado di appello l’assunto della propria carenza di legittimazione passiva, argomentando che la legittimazione passiva del condominio, in persona dell’amministratore, si estende a tutte le azioni che hanno per oggetto l’accertamento dell’esistenza di una servitù a carico o a favore di beni condominiali, anche quando si tratti di beni in condominio parziale. Nel merito, tuttavia, la corte genovese rigettava la domanda degli eredi G. sulla duplice ragione che:

a) Il signor G.E. (o E.) aveva espresso il proprio voto favorevole al progetto di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti individuali nell’assemblea del 2/7/96, il cui verbale egli aveva altresì sottoscritto in qualità di presidente dell’assemblea stessa; d’altra parte, si argomenta nella sentenza gravata, il suddetto progetto, non più reperibile, presumibilmente prevedeva anche la realizzazione della canna fumaria in contestazione, nella sua attuale collocazione, come desumibile dal rilievo che tale canna era stata realizzata “perforando le solette di balconi degli appartamenti posti sulla stessa colonna, senza opposizione degli attori”;

b) la canna fumaria costituiva comunque bene condominiale, comune anche agli attori (ancorchè i medesimi non si fossero avvalsi della facoltà di allacciarvi il loro impianto termico) cosicchè la relativa installazione non poteva ritenersi costitutiva di una servitù a carico dell’appartamento degli attori, in base al principio nemini res sua servit.

Avverso la sentenza d’appello C.G. (in proprio e quale procuratrice speciale dei figli, G.M., G., K. e Ga.), nonchè G.S., propongono ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi. Il Condominio si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.7.16, per la quale entrambe le patti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente perchè in sostanza propongono la medesima doglianza, i ricorrenti – sottolineato che la sentenza di primo grado aveva condannato alla rimozione del tratto di canna fumaria in questione il Condominio “nella persone di R.V., + ALTRI OMESSI

per un verso, la carenza di interesse del Condominio ad appellare la sentenza di primo grado, in quanto pronunciata solo nei confronti di alcuni condomini (primo motivo, denuncia di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 per difetto di interesse all’impugnazione e di legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado in capo al Condominio);

per altro verso, il passaggio in giudicato era sentenza di primo grado in punto di condanna del Condominio, non avendo quest’ultimo specificamente dedotto con il proprio appello il vizio di ultra petizione in cui il primo giudice era incorso pronunciando la sentenza di condanna alla rimozione della canna fumaria nei confronti di taluni condomini, invece che del Condominio in persona del suo amministratore (secondo motivo, denuncia di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia sul passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).

I motivi sono entrambi infondati perchè la sentenza di primo grado risulta inequivocabilmente pronunciata nei confronti del Condominio e non nei confronti dei singoli condomini nominati nella sentenza stessa, giacchè costoro risulta indicati solo quali rappresentanti del Condominio (“nella persona”). Da tanto discende che:

il Condominio, quale destinatario della statuizione contenuta nella sentenza del tribunale di Imperia, aveva interesse ad appellare tale sentenza;

nessun giudicato si era formato sulla statuizione di condanna alla rimozione della canna fumaria, nè nei confronti del Condominio, avendo quest’ultimo tempestivamente appellato la sentenza del tribunale, nè nei confronti dei singoli condomini indicati in tale sentenza, giacchè costoro non avevano preso parte al giudizio di primo grado, non essendovi intervenuti, nè essendovi stati personalmente convenuti dagli eredi G..

Può peraltro aggiungersi che la tesi sviluppata nel ricorso per cassazione, secondo cui “il Condominio non aveva alcun interesse ad impugnare una pronuncia i cui effetti riguardavano solo alcuni condomini” (pag. 6, penultimo cpv), cosicchè “la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione attiva del condominio all’impugnazione” (pag. 7, primo cpv), non potrebbe trovare accoglimento nemmeno nel caso (la cui eventuale ricorrenza nella fattispecie non è, comunque, dedotta nel ricorso per cassazione) in cui i proprietari delle unità immobiliari servite dalla canna fumaria in questione si fossero costituiti in condominio parziale (cfr. Cass. n. 2363/12).

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della vertenza. Secondo i ricorrenti, che a fondamento della propria censura richiamano le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, la corte genovese “non coglie nel segno”, laddove assume che la canna fumaria in questione sarebbe sottoposto al regime di cui all’art. 1117 c.c., comma 3, avendo gli attori il diritto di utilizzarla al pari degli altri condomini.

Il motivo è inammissibile perchè il suo sviluppo argomentativo si risolve nella mera trascrizione letterale di uno stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e non contiene alcuna specifica censura all’iter argomentativo sulla cui base la corte d’appello è pervenuta agli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1027 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa considerando il verbale assembleare del 2/7/96 atto scritto idoneo a costituire una servitù a carico della proprietà G., posto che tale verbale si limitava ad approvare la trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, con una spesa massima di Euro 18.000 per la realizzazione delle canne fumarie, senza alcuna specifica previsione in ordine alla costituzione di servitù a carico della proprietà G.. Argomentano al riguardo i ricorrenti che, ove anche la canna fumaria di cui si discute potesse astrattamente ritenersi impianto di proprietà comuni dei condomini ex art. 1117 c.c., n. 3, in ogni caso la perforazione della soletta del terrazzo dei ricorrenti per il passaggio di detta canna non potrebbe non costituire violazione delle norme di sulla servitù di cui all’art. 1027 c.c. e segg..

Il motivo non può trovare accoglimento, ancorchè la motivazione della sentenza gravata debba essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

E’ vero, infatti, che la ratio decidendi della sentenza gravata sintetizzata nel punto b), è giuridicamente errata, giacchè, come questa Corte ha più volte affermato (sent. nn. 13106/00, 22408/04), il principio nemini res sua servit trova applicazione soltanto quando un unico soggetto sia titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell’altro, giacchè in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune.

Il motivo, tuttavia, va disatteso perchè non attinge efficacemente la ratio decidendi della sentenza gravata sopra sintetizzata nel punto a). La doglianza, infatti, non censura specificamente il giudizio di fatto della corte distrettuale (basato sul ragionamento presuntivo fondato sul rilievo che la materiale installazione della canna fumaria era avvenuta mediante opere, la cui esecuzione non era stata impedita, di perforazione del terrazzo degli odierni ricorrenti) che l’attuale ubicazione della canna fumaria in questione era prevista nel progetto approvato dall’assemblea del 2/7/96, col voto favorevole del G. e con la sua firma sul verbale assembleare (sulla idoneità verbale dell’assemblea di condominio a soddisfare il requisito della forma scritta di cui all’art. 1350 c.c., ove sottoscritto da parte nella cui sfera giuridica sia destinato prodursi l’effetto costitutivo o traslativo del diritto reale, vedi Cass. 2132/95).

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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