Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22571 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22571

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24006/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Rijli,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Filippo Corridoni n. 4

presso lo studio dell’Avv. Paolo Maldari, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 99/16/09 depositata il 9 luglio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa l’avviso notificato a D.P. s.r.l. per omessa denuncia di distribuzione di utili e omesso versamento della pertinente ritenuta d’acconto in rapporto al maggior reddito accertato ai fini IRPEG e ILOR per l’anno 1987, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello della declaratoria di inefficacia pronunciata in primo grado.

Il ricorso denuncia violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 34 e 63, nonchè vizio logico, per aver il giudice d’appello ritenuto che il condono effettuato dalla società riguardo alle proprie imposte sui maggiori ricavi elidesse la pretesa erariale anche per i redditi di capitale da quei maggiori ricavi derivati ai soci.

Il ricorso è fondato: in tema di condono tributario, la L. n. 413 del 1991, art. 63, esige che il sostituto d’imposta presenti una specifica dichiarazione integrativa su quanto dovuto in tale qualità, dichiarazione distinta da quella richiesta dall’art. 34 circa il reddito imponibile, sicchè, ove la società abbia presentato la sola dichiarazione integrativa ex art. 34, il rapporto tributario nel quale essa riveste la posizione di sostituto d’imposta non può ritenersi condonato (Cass. 30 luglio 2002, n. 11239, Rv. 556394); la ratio decidendi del giudice d’appello secondo la quale “il condono relativo all’accertamento del reddito d’impresa riverbera i suoi effetti anche sull’accertamento dell’omessa dichiarazione della distribuzione degli utili e della relativa ritenuta d’acconto” è contraria all’autonomia logico-giuridica dei due profili tributari, l’uno relativo alla società quale contribuente e l’altro alla società quale sostituto d’imposta.

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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