Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22571 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3679-2012 proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO VEZZOLI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTA BELLO, IDA

FAVERO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2738/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato NUZZACI Vittorio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale;

accoglimento del ricorso incidentale;

deposita 1 cartolina ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,

compensate le spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificata il 2/3/04 il rag. D.A., già amministratore del Condominio di (OMISSIS), in (OMISSIS), convenne detto Condominio davanti al tribunale di Milano per sentirlo condannare a rimborsargli le somme che egli sosteneva di aver anticipato per il pagamento di spese inerenti ai servizi condominiali, nell’esercizio del suo mandato di amministratore.

Il Condominio si costituì chiedendo il rigetto della domanda del D. e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore a risarcire:

– il danno conseguito alla imperfetta esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell’edifico appaltate all’Impresa edile coop. Edalpa a r.l.; danno di cui il Condominio assumeva che il D. dovesse rispondere in solido con l’appaltatrice;

– il danno conseguente alla violazione dell’obbligo di rendere edotto il Condominio di una causa contro il medesimo intentata dal condomino sig. A., nonchè alla mancata costituzione nella fase cautelare di tale controversia; danno quantificato nell’importo delle spese legali che il Condominio, rimasto soccombente, era stato condannato a rifondere al sig. A..

Il tribunale rigettò tanto la domanda principale quanto la domanda riconvenzionale e la sentenza di primo grado, appellata da entrambe la parti, è stata confermata dalla corte di appello di Milano.

La domanda del D. è stata respinta dalla sentenza di secondo grado sulla scorta dei seguenti rilievi.

In primo luogo la corte distrettuale ha rilevato il difetto di prova delle anticipazioni di spese asseritamente effettuata dall’amministratore in favore del condominio, affermando che la prova di tali anticipazioni non poteva desumersi dalla mera evidenza di un disavanzo tra le entrate ed uscite del rendiconto approvato dall’assemblea. Argomenta la riguardo la sentenza gravata, da un lato, che l’approvazione di un rendiconto non consente di presumere che la differenza tra le entrate e le uscite sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio e, d’altro lato, che all’approvazione del rendiconto non può attribuirsi la portata di atto di ricognizione di debito, giacchè quest’ultima postula un atto di volizione, da parte dell’assemblea condominiale, su un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale.

In secondo luogo la corte distrettuale ha escluso che il riconoscimento del debito del Condominio nei confronti dell’ex amministratore potesse desumersi dal tenore del verbale assembleare del (OMISSIS) giacchè, si argomenta nella sentenza gravata, dal testo di tale verbale emergerebbe che il debito del Condominio verso il D., seppur ammesso, sarebbe stato adempiuto solo dopo l’avverarsi della condizione sospensiva, mai avveratasi, del ripristino regolare dei lavori male eseguiti dalla suddetta società Edalpa.

Le domande riconvenzionali del Condominio sono state respinte dalla sentenza di secondo grado sulla scorta dei seguenti rilievi.

Quanto alla domanda fondata sulla pretesa responsabilità dell’ex amministratore per i danni derivati dall’imperfetta esecuzione dei lavori appaltati alla società Edalpa, la corte distrettuale ha rilevato che nessun dato testuale ricavabile da documenti prodotti dalle parti consentisse di affermare che il D. si fosse assunto in proprio l’obbligo del ripristino a regola d’arte per la totale eliminazione dell’infiltrazione d’acqua nei box.

Quanto alla domanda fondata sulla mancata comunicazione al Condominio della causa intentata nei suoi confronti dal condomino A., la corte distrettuale ha ritenuto non provato che la mancata informazione del Condominio sulla instaurazione di detta causa abbia causato danni al Condominio stesso, non risultando che la lite fosse stata mal gestita nè che l’adozione di un diversa linea difensiva avrebbe evitato la condanna del Condominio. Al riguardo nella sentenza gravata si evidenzia che neppure la decadenza del Condominio dalla facoltà di chiamare in causa l’impresa appaltatrice Edalpa, per esserne manlevato, assumerebbe rilievo decisivo “potendo essere introdotto una successiva distinta causa al fine” (pag. 10 della sentenza) e che, inoltre, il Condominio, se avesse ritenuta ingiusta la sentenza che lo aveva condannato nei confronti dal condomino A., avrebbe potuto impugnarla, incaricando all’uopo il nuovo amministratore.

Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione il D. in via principale, con due motivi, e il Condominio in via incidentale, con due motivi.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.7.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso principale – rispettivamente riferiti al vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4) ed al vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo (art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5) – il sig. D. propone in sostanza la medesima doglianza, qualificata nel primo motivo come omissione di pronuncia e nel secondo motivo come omissione di motivazione.

Secondo il ricorrente la corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare i documenti da lui prodotti in primo grado sub nn. da 19 a 25, conseguentemente non cogliendo che dai documenti nn. 24 e 25 emergeva il riconoscimento del debito del Condominio nei confronti dell’ex amministratore e che dei documenti nn. 19/23 emergeva che la condizione a cui il Condominio aveva subordinato il soddisfacimento del credito dell’ex amministratore – ossia che la società Edalpa rifacesse a regola d’arte i lavori dalla stessa precedentemente eseguiti male – non si era avverata soltanto a causa del rifiuto del medesimo Condominio di ricevere la prestazione che la medesima società Edalpa gli aveva reiteratamente offerto.

La doglianza non può essere accolta con riferimento a nessuno dei due motivi da trattare congiuntamente, per la loro intima connessione – attraverso i quali la stessa viene presentata.

Premesso, infatti, che l’omessa considerazione di risultanze documentali potrebbe astrattamente integrare un vizio di motivazione e non mai un vizio di omessa pronuncia (con il che risulta senz’altro esclusa la fondatezza del primo motivo) osserva ulteriormente il Collegio che:

– il richiamo al verbale assembleare del (OMISSIS) (doc. 25) ed alla nota 10/12/02 con cui il nuovo amministratore trasmetteva detto verbale all’ex amministratore (doc. 24) non è concludente ai fini della doglianza concernente il vizio motivazionale, in quanto la corte distrettuale ha esaminato il verbale (OMISSIS) ed ha espressamente accertato che lo stesso subordinava il soddisfacimento del credito dell’ex amministratore alla “condizione del ripristino a regola d’arte dei lavori mal eseguiti da Edalpa, in tutta evidenza di carattere sospensivo.”

– Il richiamo al carteggio tra il signor D., il Condominio e la società Edalpa (docc. 19/23) è pur esso inconcludente. E’ vero, infatti, che la corte distrettuale non fa alcuna menzione di detti documenti (debitamente trascritti per stralcio a pag. 25 e segg. del ricorso), i quali contengono dichiarazioni del D. e della stessa Edalpa attestanti la disponibilità di quest’ultima a realizzazione i ripristini de quibus; ma tale rilievo è privo di decisività, perchè la difesa D. non ha identificato nel ricorso per cassazione (nè, tanto meno, ha riferito di aver identificato nel giudizio di merito) in cosa sarebbero consistiti i comportamenti che il Condominio avrebbe avuto l’obbligo di tenere, e non avrebbe tenuto, per consentire l’adempimento della prestazione da parte di Edalpa (cfr,. in argomento, Cass. 8843/13 “Nell’ipotesi di negozio condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge.)

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Il ricorso incidentale si articola, come sopra accennato, pur esso in due motivi.

Con il primo motivo il Condominio censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui il signor D. non avrebbe prestato alcuna garanzia personale circa l’esecuzione delle opere di cui era stata incaricata la società Edalpa, ditta scelta personalmente da lui, senza preventiva delibera condominiale. Nel motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo (con riferimento all’art. 1130 c.c., art. 1131 c.c., nn. 2 e 3, e art. 1937 c.c.), ossia la circostanza che l’amministratore avrebbe più volte garantito per iscritto la corretta esecuzione delle predette opere, come, secondo la difesa del Condominio, emergerebbe dai documenti nn. 1, 13, 14 e 23 e 18 del fascicolo di primo grado del Condominio stesso, riprodotti per stralcio a pag. 19 del controricorso.

Il motivo va disatteso.

Osserva riguardo il Collegio che l’interpretazione delle dichiarazioni negoziali delle parti che ha condotto la corte distrettuale ad affermare “non v’è alcun dato testuale ricavabile dai documenti prodotti dalle parti, per affermare con tranquillante certezza che il D. si sia assunto in proprio l’obbligo del ripristino a regola d’arte per la totale eliminazione dell’infiltrazione d’acqua nei box” (pag. 9, quarto cpv, della sentenza gravata) rientra nei poteri propri del giudice di merito e in questa sede può essere censurata soltanto sotto il profilo, non dedotto nel motivo di ricorso in esame, della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e sotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Quest’ultimo profilo viene sviluppato nel motivo in esame, risolvendosi nella doglianza di mancata considerazione di evidenze documentali, ma tale doglianza non può trovare accoglimento per difetto di decisività dei documenti asseritamente trascurati dalla corte ambrosiana, giacchè da tali documenti non emergono risultanze decisive che, ove valutate dalla corte distrettuale, avrebbero potuto con certezza condurre la stessa ad una conclusione diversa da quella secondo cui il D. non sia era obbligato in proprio ai ripristini de quibus. In proposito va qui evidenziato che, per integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (anche nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012) è necessario l’omessa o insufficiente motivazione su circostanze specifiche “di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito” (così Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06).

Con il secondo motivo il Condominio censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui nessun danno sarebbe derivato al Condominio dal fatto che il D. abbia omesso di informare l’assemblea della causa intentata al Condominio stesso dal condomino A.. Nel motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo (con riferimento all’art. 1130 c.c., art. 1131 c.c., nn. 2 e 3, e art. 2043 c.c.), ossia il fatto che dalla mancata informazione dell’assemblea e dalla cattiva gestione, da parte del D., della lite introdotta dalli A., sarebbe derivata al Condominio la preclusione della possibilità di chiamare in causa la ditta Edalpa.

Il motivo va disatteso perchè la questione della cattiva gestione della lite Condominio/ A. è stata puntualmente esaminata nella sentenza gravata, che ha anche espressamente affermato la non decisività della preclusione, per il Condominio, della possibilità di chiamare in causa la ditta Edalpa (pag. 10, secondo cpv, della sentenza). Non ricorre quindi il denunciato vizio di motivazione, risolvendosi la censura proposta nel motivo di ricorso in esame nella mera riproposizione, in sede di legittimità, di una questione di merito risolta dalla corte territoriale in senso difforme dalle aspettative della parte. Anche il ricorso incidentale va quindi rigettato.

In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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