Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22570 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22570

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21661/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.I.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 117/51/09 depositata il 26 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione a cartella di pagamento IRPEF e ILOR 1989/1990 notificata ad G.I. il 22 aprile 2006 per reiscrizione a ruolo dopo sgravio erroneo, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la conferma in appello dell’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, per aver il giudice d’appello escluso che il recupero diretto previsto da tale norma per il rimborso indebito sia estensibile allo sgravio indebito.

Il ricorso è infondato: nel testo vigente ratione temporis, modificato dal D.L. n. 106 del 2005, conv. L. n. 156 del 2005, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, consente all’ufficio di recuperare le “somme erroneamente rimborsate” e gli “interessi eventualmente corrisposti”, tramite diretta iscrizione a ruolo, entro termini correnti dall'”esecuzione del rimborso”; il dato letterale è chiaro nell’esclusivo riferimento al rimborso, senza alcuna menzione dello sgravio (cfr. Cass. 20 dicembre 2013, n. 28521); sgravio e rimborso possono sovrapporsi, ma restano eterogenei, dacchè l’uno è provvedimento in autotutela con effetto sull’obligatio, l’altro mero atto con effetto sulla solutio; la differenza di natura ed effetto tra i due istituti impedisce di estendere all’uno la disposizione letteralmente riferita all’altro; la diretta reiscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento è autorizzata dal legislatore per il recupero del rimborso indebito, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio ha da seguire la via ordinaria dell’accertamento, trattandosi di rimuovere un provvedimento di secondo grado.

Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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