Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22570 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11193-2012 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO

VALERIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO INSANGUINE;

– ricorrente –

contro

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR

5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIAGIO X.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato ROMANO Mario, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato INSANGUINE Domenico, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto 1 motivo in

sub altri motivi del ricorso; condanna spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificato il 17 luglio 2000 il signor S.F., proprietario di un appartamento posto al quarto piano di un palazzo sito in (OMISSIS), convenne davanti al tribunale di Trani il signor D.P.L. esponendo che quest’ultimo – proprietario di un locale ad uso lavanderia ubicato sul lastrico solare del medesimo palazzo, in adiacenza all’appartamento dello stesso D.P. collocato nel contiguo (e più alto) palazzo con accesso da (OMISSIS) – aveva collegato il suddetto locale con il proprio appartamento, praticando un’apertura nel muro di divisione tra il palazzo con accesso da (OMISSIS) e il terrazzo del palazzo con accesso da via (OMISSIS).

Il signor S., deducendo l’illiceità della descritta apertura, chiedeva che il convenuto fosse condannato, per quanto qui ancora interessa, al ripristino dello stato dei luoghi.

Nella resistenza del D.P. il tribunale accoglieva la domanda dell’attore, ritenendo che due edifici dovessero essere considerati condomini distinti e che, pertanto, non fosse consentita l’apertura di varchi di comunicazione tra vani o spazi ivi ricadenti.

La corte d’appello di Bari, adita dal D.P., ha riformato la sentenza di prime cure, rigettando la domanda dell’attore sulla scorta di due distinte rationes decidendi, di seguito indicate.

a) In primo luogo, la corte barese ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’attore non aveva offerto la prova, del cui onere era gravato, che il corpo di fabbrica con accesso via (OMISSIS) e quello con accesso da (OMISSIS) costituissero due condomini distinti; secondo il giudice distrettuale, infatti, dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado emergeva che i due corpi scala dell’edificio, pur presentando accessi autonomi, presentavano in comune taluni elementi previsti dall’art. 117 c.c., (il suolo di sedime, le strutture portanti, le fondamenta, parti del solaio di copertura), cosicchè i medesimi dovevano considerarsi parte di un fabbricato condominiale.

b) In secondo luogo, la corte barese ha affermato che, pur quando nella specie si dovesse riconoscere l’esistenza di due distinti condomini, nulla dimostrerebbe che il muro in cui il D.P. ha aperto il varco in questione costituisca la muratura perimetrale del fabbricato con accesso da via (OMISSIS) invece che, come ab origine sostenuto dal convenuto, del fabbricato con accesso da (OMISSIS); difetterebbe quindi la prova che detta apertura abbia creato un asservimento sul fabbricato con accesso da via (OMISSIS), modificandone la muratura perimetrale, invece che sul fabbricato con accesso da (OMISSIS). Ciò in ultima analisi implicherebbe, secondo la sentenza gravata, la mancanza di prova dell’interesse ad agire della S., in quanto, argomenta la corte barese, l’interesse a dolersi dell’apertura di un varco di collegamento fra due fabbricati condominiali va riconosciuto solo ai condomini del fabbricato nella cui muratura l’apertura viene praticata, giacchè solo su tale fabbricato la creazione dell’apertura determinerebbe un asservimento.

Avverso la sentenza di secondo grado S.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.

D.P.L. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.7.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso il ricorrente attinge la ratio decidendi sopra sintetizzata sub a), sostenendo che la corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare che i due corpi di fabbrica costituivano un unico condominio, perchè la circostanza che essi costituissero due condomini separati era pacifica tra le parti. Al riguardo il ricorrente argomenta che la circostanza che i fabbricati in questione costituissero condomini separati sarebbe stata dedotta dallo stesso D.P. fin dalla comparsa di costituzione risposta (le cui conclusioni non sarebbero mai state modificate nel corso del giudizio di primo grado), nella quale si affermava che il muro perimetrale su cui era stata operata l’apertura non apparteneva al fabbricato di via (OMISSIS) e quindi non rientrava nella proprietà condominiale dell’attore.

Ponendo a fondamento della ratio decidendi sub a) l’assunto che i due fabbricati di cui si discute costituissero un unico condominio la corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe violato:

– l’art. 112 c.p.c., per aver proceduto d’ufficio ad un accertamento istruttorio relativo ad una circostanza pacifica tra le parti;

– l’art. 345 c.p.c., per non aver rilevato che il motivo di appello con cui il D.P. contestava la sussistenza di due distinti condomini era inammissibile in quanto fondato su una questione non dedotta in primo grado;

– l’art. 2697 c.c., per avere essa corte:

1) addossato allo S. l’onere di provare un fatto – la duplicità dei condomini – non necessitante di prova, in quanto ammesso dalla controparte;

2) addossato allo S. un onere probatorio che, ove anche non fosse stato pacifico che i fabbricati in questione costituivano condomini autonomi, sarebbe comunque gravato sul convenuto, in base al principio che “normalmente due fabbricati con accessi e corpi di fabbrica differenti, anche se adiacenti, costituiscono due diversi condomini; chi dovesse rilevare il contrario ha l’onere di provare l’unicità del condominio” (così pag. 13 del ricorso per cassazione).

Essa corte, aggiunge il ricorrente, sarebbe inoltre incorsa nel vizio di omessa motivazione per aver trascurato che lo stesso D.P. aveva sostenuto nei propri atti difensivi la duplicità dei condomini e che perfino nell’atto d’appello il medesimo aveva dato atto del fatto che i fabbricati in questione erano sempre stati retti da amministrazioni diverse.

Le censure proposte dal ricorrente col primo, complesso, motivo di ricorso non possono trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., la stessa va giudicata insussistente, alla stregua del costante orientamento di questa Corte (tra le varie, sentt. nn. 16809/08, 2209/16) che il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., è sufficiente considerare che la deduzione dell’appellante secondo cui i fabbricati in questione costituivano un unico condominio costituisce una mera difesa, e non un’eccezione, in quanto si risolve nella contestazione della prospettazione (l’esistenza di due condomini confinanti) dedotta a fondamento della domanda di parte attrice.

Quanto alla pretesa, duplice, violazione dell’art. 2697 c.c., il Collegio deve svolgere le seguenti considerazioni.

Il primo profilo in cui detta censura si articola, sopra sintetizzato sub 1), va giudicato infondato, in quanto la qualificazione del compendio immobiliare in questione come condominio unico o come due distinti condomini adiacenti non si risolve in un mero accertamento di fatto, ma implica anche un giudizio di diritto e (cfr. Cass. n. 16765/03: “Il giudice ha il dovere di controllare la rilevanza giuridica dei fatti indicati dal ricorrente, relativi all’esistenza del diritto vantato, ancorchè il convenuto non li abbia contestati, giacchè la non contestazione dei “fatti” allegati da controparte ne rende superflua la prova, ma quanto agli aspetti in diritto della pretesa non esime il giudice dal dovere di corretta interpretazione ed applicazione della norma invocata.”).

Il secondo profilo in cui detta censura si articola, sopra sintetizzato sub 1), va pur esso giudicato infondato perchè l’assunto del ricorrente secondo cui, nel caso che due fabbricati abbiano accessi e corpi di fabbrica differenti, anche se adiacenti, si dovrebbe presumere che i medesimi costituiscano condomini distinti non ha alcuna base normativa; esclusa, quindi, la sussistenza di una presunzione juris tantum, l’argomento del ricorrente si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice territoriale, che non attinge l’applicazione dell’art. 2697 dal medesimo effettuata.

Con il secondo motivo il ricorrente attinge la ratio decidendi sub b), sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 345 c.p.c., art. 183 c.p.c., artt. 115, 116, 163 e 167 c.p.c.) che sotto il profilo della deficitaria e contraddittoria motivazione. Secondo il ricorrente, l’argomento della corte d’appello relativo alla mancanza di prova del fatto che il muro in cui era stato aperto il varco fosse comune entrambi gli edifici non terrebbe conto dell’ammissione del D.P. in ordine alla natura perimetrale del muro di cui era stato aperto il varco.

Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza gravata, come già sottolineato, si regge su due autonome rationes decidendi, la prima concernente l’appartenenza dei due fabbricati in questione ad un unico condominio e la seconda avente ad oggetto la mancata dimostrazione che il muro su cui è stato aperto il varco per cui è causa sia del fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare del sig. S.. Poichè, non avendo trovato accoglimento il primo motivo, la prima ratio decidendi resiste all’impugnazione, viene meno l’interesse del ricorrente all’esame del secondo motivo. Come questa Corte ha chiarito la sentenza n. 2108/12, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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