Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2257 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2257 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 27466 – 2010 R.G. proposto da:
EQUITALIA POLIS s.p.a. (già “Gest Line” s.p.a.) – Agente della Riscossione c.f./p.i.v.a. 07843060638 – in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, presso lo studio
dell’avvocato professor Gustavo Visentini e dell’avvocato Alfonso Papa Malatesta
che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di
procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
BETTI EMILIO – c.f. BTTMLE60D11L182W – elettivamente domiciliato in Roma,
alla via L. Mancinelli, n. 65, presso lo studio dell’avvocato Nello De Ponte che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giuliano Marchi lo rappresenta e
difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e

Data pubblicazione: 30/01/2018

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 39/29/10 del47.2010 della commissione tributaria

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In data 31.1.2007 la “Gest Line” s.p.a. notificava ad Emilio Betti la cartella n.
11920060013938114 con cui gli intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo
nell’anno 2006 in dipendenza del mancato pagamento di tributi per euro
70.618,40.
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Venezia Emilio Betti
impugnava la cartella.
Ne denunciava tra l’altro la illegittimità per omessa indicazione del
responsabile del procedimento.
Resistevano la “Gest Line” e l’Agenzia delle Entrate.
Con sentenza n. 59/06/2008 l’adita c.t.p. rigettava il ricorso.
Proponeva appello Emilio Betti.
Resistevano l’Agenzia delle Entrate ed “Equitalia Polis” s.p.a.

(già “Gest

Line”).
Con sentenza n. 39/29/10 del 4.7.2010 la c.t.r. del Veneto accoglieva
l’appello, annullava la cartella di pagamento e compensava le spese.

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2

regionale del Veneto,

Premetteva la commissione che alla stregua della disciplina di cui al dec. leg.
n. 248/2007 la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento
concerneva i soli ruoli consegnati a decorrere dall’1.6.2008.
Indi evidenziava che nel segno delle ordinanze n. 117/2000 e n. 377/2007
della Corte costituzionale doveva opinarsi per l’applicabilità ai procedimenti

sicché alla omessa indicazione del responsabile del procedimento faceva seguito
ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1991 l’irrogazione della sanzione
dell’annullabilità.
Evidenziava dunque che se, da un canto, l’impugnata cartella recava
indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, dall’altro, non
recava alcuna indicazione con riferimento al responsabile del procedimento
concernente la medesima cartella; che conseguentemente la cartella andava
annullata.
Avverso tale sentenza “Equitalia Polis” s.p.a. ha proposto ricorso; ne ha
chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione
in ordine alle spese.
Emilio Betti ha depositato controricorso; ha chiesto, in via preliminare,
dichiararsi inammissibile od improcedibile l’avverso ricorso; nel merito, ne ha
chiesto il rigetto siccome infondato; in ogni caso con il favore delle spese dei
gradi tutti di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione
all’udienza di discussione.
“Equitalia Polis” s.p.a. ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria Emilio Betti.

tributari della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo,

”i
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 21 ter e 21 octies della legge n. 241/1990, dell’art. 49 del d.p.r. n.
602/1973, dell’art. 156, 1° co., cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 4 ter, del
dec. leg. n. 248/2007.
Deduce che l’agente della riscossione non emana provvedimenti

dalla legge a ricevere il pagamento; che in mancanza di adempimento spontaneo
l’agente è autorizzato

ex lege a dar corso non già ad un procedimento

amministrativo, ma ad un processo di esecuzione forzata nel cui quadro la
cartella di pagamento è assimilabile al precetto.
Deduce quindi che la cartella, in quanto atto prodromico all’esecuzione,
soggiace, siccome si desume dallo stesso art. 21 ter della legge n. 241/1990,
non già alla disciplina della legge n. 241/1990, sibbene alla disciplina del cod.
proc. civ. e del d.p.r. n. 602/1973, che a loro volta contemplano unicamente la
sanzione della nullità e non già la sanzione dell’annullabilità.
Deduce infine che soltanto a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 36,
comma 4 ter, dei dec. leg. n. 248/2007, inapplicabile ratione temporis alla
fattispecie, alla violazione dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento
consegue la nullità della cartella di pagamento.
Con il

secondo motivo

la ricorrente denuncia la violazione e falsa

applicazione degli artt. 4 e 21 octies della legge n. 241/1990.
Deduce che pur ad ammettere che la cartella di pagamento sia un
provvedimento amministrativo, la mancata indicazione del responsabile del
procedimento, con riferimento a fattispecie, siccome quella in esame,
antecedenti all’entrata in vigore del dec. leg. n. 248/2007, determina una mera
irregolarità; che segnatamente la cartella impugnata reca indicazione dell’ufficio
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amministrativi e nel segno dell’art. 1188, 1° co., cod. civ. è soggetto autorizzato

dell’agente della riscossione che ha emesso la cartella, cosicché il preposto a tale
ufficio acquista ex lege la qualifica di responsabile del procedimento relativo alla
stessa cartella.
Deduce altresì che, pur ad ammettere che il preteso vizio produca
l’annullabilità della cartella, l’annullabilità deve reputarsi sanata alla stregua del

Deduce invero che la cartella di pagamento per cui è controversia, appieno si
conforma al modello predisposto in attuazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973,
modello che, antecedentemente all’entrata in vigore del dec. leg. n. 248/2007,
“non richiedeva l’indicazione anche del responsabile della formazione della
cartella e della sua notificazione” (così ricorso, pag. 12); che dunque a norma del
2° co. dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 la presunta annullabilità della
cartella non doveva essere rilevata, giacché il suo contenuto non avrebbe potuto
essere diverso da quello concretamente assunto.
Si evidenzia previamente quanto segue in ordine agli asseriti profili di
inammissibilità del ricorso prefigurati dal controricorrente.
In primo luogo, che la sentenza impugnata è stata depositata in data
4.7.2010 e quindi successivamente al 4.7.2009, dì dell’entrata in vigore – ex art.
58, 5° co., della legge 18.6.2009, n. 69 – dell’art. 47, 1° co., lett. d), della
medesima legge n. 69/2009, che ha abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ..
Nondimeno, la circostanza che la ricorrente s.p.a. abbia formulato il “quesito
di diritto” a conclusione e dell’uno e dell’altro motivo di ricorso, pur non essendo
ratione temporis

a tanto tenuta, per nulla vale a rendere inammissibile

l’impugnazione a questa Corte esperita (cfr. Cass. 21.9.2012, n. 16122, secondo
cui non è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati illustrati
con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell’abrogato art. 366 bis cod.
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disposto del 2° co. dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.

proc. civ., seppur non richiesti dalla norma processuale applicabile “ratione
temporis”, secondo la disciplina transitoria dettata dall’art. 58, 5° co., della legge
18.6.2009, n. 69, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata
successivamente all’entrata in vigore di tale legge, in quanto, esclusa
qualsivoglia invalidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, prevista

indispensabili per il raggiungimento dello scopo, non è configurabile nel caso in
cui l’atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi
sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali).
Si soggiunge che l’assunto del controricorrente secondo cui “Equitalia Polis”

“non ha concretamente motivato la ragione in nome della quale la sentenza (…)
andrebbe censurata” (così controricorso di Emilio Betti, pagg. 2 – 3), si risolve,
alla luce dell’esposizione – dapprima operata – delle ragioni veicolate e dall’uno e
dall’altro mezzo di impugnazione, in una mera petizione di principio.
In secondo luogo, che ambedue i motivi di ricorso veicolano asseriti errores in
iudicando e perciò non concernono propriamente la valutazione, quale operata
dal giudice del merito, di atti processuali o documenti, sicché è da ritenere che il
requisito di ammissibilità di cui al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. non
riveste nella fattispecie precipua valenza.
Del resto le sezioni unite di questa Corte spiegano che, in tema di ricorso per
cassazione, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, 1° co., n.
6, cod. proc. civ. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di
impugnazione e che la mancata specifica indicazione

(ed allegazione) dei

documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi, può comportarne la
declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali
uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando,
6

dall’art. 156, 2° co., cod. proc. civ., in relazione al difetto dei requisiti formali

senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di
doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché
la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (cfr. Cass. sez. un.
5.7.2013, n. 16887).
In terzo luogo, che nelle s.p.a. ai sensi dell’art. 2384 cod. civ. il potere di

sez. lav. 26.4.1996, n. 3899), a fortiori all’amministratore delegato, ha carattere
generale e le eventuali limitazioni, anche se pubblicate, non sono
tendenzialmente – opponibili ai terzi; cosicché ai fini dell’ammissibilità del ricorso
per cassazione è necessario e sufficiente che la procura alle liti sia rilasciata da
persona della quale sia stata indicata tale qualità (cfr. Cass. sez. lav. 26.4.1996,
n. 3899; Cass. sez. lav. 25.2.1998, n. 2042).
Tanto in relazione al rilievo del controricorrente secondo cui “la procura alle
liti non risulta essere stata conferita dal legale rappresentante (…) ma
dall’amministratore delegato di Equitalia Polis” (così controricorso, pag. 4).
D’altra parte, questa Corte spiega che, salvo divieto contenuto nell’atto
costitutivo o nello statuto, l’organo investito della rappresentanza legale di una
società con personalità giuridica può validamente delegare ad altro soggetto,
anche se estraneo alla società, il potere di rappresentanza giudiziale della società
medesima (cfr. Cass. 9.11.1982, n. 5877).
Altresì, che, nel quadro del principio della non conferibilità della
rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di poteri di
rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, il legale
rappresentante di una società di capitali può ritenersi abilitato a conferire ad altre
persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio – e quindi anche di
conferire procure alle liti ai difensori a norma dell’art. 83 cod. proc. civ. – se le

rappresentanza spetta agli amministratori (cfr. Cass. 15.7.1987, n. 6239; Cass.

stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale di carattere
generale o inerenti ad un campo organico di interessi, come nel caso della
rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche riguardo al dirigente
preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall’elemento comune di
costituire oggetto di controversia (cfr. Cass. sez. lav. 7.4.2003, n. 5425; nel caso

esame dell’atto attributivo del potere rappresentativo, ha dichiarato
l’ammissibilità del ricorso della s.p.a. Ferrovie dello Stato sottoscritto da avvocati
nominati da procuratori speciali – tra i quali i direttori compartimentali e i capi
degli uffici Affari Legali territoriali – ai quali l’amministratore delegato della
società aveva conferito il potere di rappresentare la medesima in tutti i giudizi in
cui fosse parte, all’uopo attribuendo a detti procura tori tutti i necessari poteri di
rappresentanza processuale e sostanziale).
Tanto in relazione ai rilievi del controricorrente secondo cui “l’amministratore
delegato, essendo semplicemente un delegato ad acta, non necessariamente è in
possesso di valida delega di funzioni per delegare, a sua volta, un responsabile
(quale quello dell’area contenzioso) (…)” (così controricorso, pag. 4) e secondo
cui, “nel caso che ci occupa, nessuna prova è data, da parte di Equitalia (…) che
l’Amministratore delegato medesimo fosse effettivamente nel pieno possesso dei
poteri necessari alla delega” (così controricorso, pag. 4).
Fondato e meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso.
Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo motivo.
E difatti questa Corte spiega che la cartella esattoriale che ometta di indicare
il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della
riscossione in data anteriore all’1.6.2008 – è il caso per cui è ricorso – non è
affetta da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4 ter, del dec. leg. 31.12.2007, n.
8

di specie la Suprema Corte, sulla base del principio suesposto e di un diretto

248, convertito nella legge n. 31/2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione
alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dall’1.6.2008, né è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui all’art. 7
della legge n. 212/2000 priva di sanzione (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2016, n. 332;
Cass. 15.2.2013, n. 3754; Cass. 21.3.2012, n.4516, secondo cui, in tema di

questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4 ter, del dec. leg.
31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28.2.2008, n. 31,
nella parte in cui esclude la retroattività della sanzione di nullità o comunque
l’annullabilità per le cartelle emesse precedentemente all’1.6.2008 che non
rechino l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di
quello di emissione e notificazione della stessa cartella, per violazione degli artt.
3, 24 e 97 Cost.).
Evidentemente al cospetto dell’elaborazione giurisprudenziale surriferita, per
un verso, non si giustifica l’affermazione della c.t.r. del Veneto a tenor della
quale “alla mancata indicazione del responsabile del procedimento è applicabile
(…) la sanzione dell’annullabilità” (così sentenza impugnata, pag. 4), per altro
verso, va condivisa la prospettazione della ricorrente a tenor della quale “prima
dell’entrata in vigore delle (…) disposizioni del d.l. 248/2007, la mancata
indicazione del responsabile del procedimento (…) configurava (…) una mera
irregolarità” (così ricorso, pag. 9).
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 39/29/10 del
4.7.2010 della commissione tributaria regionale del Veneto va cassata con rinvio
alla stessa c.t.r. in diversa composizione.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.
civ. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio 9

cartella esattoriale, è manifestamente infondata e in parte inammissibile la

può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima
desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 332/2016 dapprima citato.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la
disamina del primo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 39/29/10
del 4.7.2010 della commissione tributaria regionale del Veneto e rinvia alla
stessa c.t.r. in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.
Il presidente
dott. Ernestino Luigi Bruschetta

IN

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