Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2257 del 30/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.30/01/2017), n. 2257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14595/2011 proposto da:
M.M., C.F. (OMISSIS), ME.EN. C.F. (OMISSIS),
B.N. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che
li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, c.f. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 795/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 25/05/2010 R.G.N. 1580/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato MAURIZIO RIOMMI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 26.5.2010, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.N. e altri consorti di essere inquadrati nell’area C, posizione economica C2, a decorrere dal 25.2.1999, ovvero in area C, posizione economica C1, a decorrere dal 26.10.2000, nonchè di condannare comunque il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a corrispondere loro le differenze retributive maturate per aver svolto mansioni di addetti alla vigilanza e alle attività ispettive a far data dal 20.11.1998.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che del tutto legittimamente l’art. 13 del CCNL relativo al comparto Ministeri avesse previsto l’inquadramento in area B dei dipendenti che, come i ricorrenti, erano precedentemente inquadrati nella 6^ qualifica professionale e che altrettanto legittimamente l’art. 3 del CCNI avesse previsto il mantenimento ad esaurimento del profilo professionale di assistente dell’ispettorato del lavoro, stabilendo all’art. 10 l’accesso alla posizione C1 mediante corso-concorso.
Contro questa pronuncia ricorrono B.N., M.M. ed Me.En., articolando due motivi di censura. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha svolto in questa sede attività difensiva. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
Con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa motivazione, per non avere la Corte di merito statuito sulla domanda subordinata volta alla corresponsione delle differenze retributive comunque scaturenti dall’avvenuto svolgimento di mansioni superiori di addetti alla vigilanza, da ricollegarsi a loro avviso alla posizione economica C2.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, T.U. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 36 Cost., nonchè “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, per non avere la Corte riconosciuto la spettanza delle differenze dovute tra la retribuzione propria della qualifica posseduta (B3) e quella propria della qualifica C2, nonostante il comprovato svolgimento di mansioni ispettive.
Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati. Premesso che la materia degli inquadramenti del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui al T.U. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, onde le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, che non può interferirvi nemmeno in relazione al parametro di non discriminazione di cui al successivo art. 45 (Cass. S.U. n. 16038 del 2010), reputa il Collegio che correttamente la Corte di merito abbia ritenuto che il rigetto della domanda concernente l’inquadramento superiore esaurisse l’oggetto della lite che era stato devoluto in appello, dal momento che la domanda di differenze retributive appare intimamente collegata “all’errato inquadramento” (cfr. sul punto il ricorso introduttivo del giudizio, riprodotto, per quanto qui interessa, a pag. 5 del ricorso per cassazione) e dunque pertiene alla medesima questione della legittimità delle modalità di inquadramento del personale da parte del contratto collettivo, debitamente scrutinata dalla sentenza impugnata e strutturalmente estranea a quella dell’esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle assegnate e da sempre svolte (cfr. nello stesso senso Cass. n. 11696 del 2015).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto in questa sede attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017