Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2257 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2257 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 17137-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2142

EUROFOOD SRL;
– intimato Nonché da:
EUROFOOD SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

Data pubblicazione: 03/02/2014

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA
VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ODINO LUIGI, BODRITO ANDREA,
MARONGIU GIOVANNI giusta delega in calce;
-controricorrente incidentale contro

– intimato avverso la sentenza n. 54/2010 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
richiama;
udito per il controricorrente l’Avvocato BODRITO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del
ricorso incidentale.

AGENZIA DELLE DOGANE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Reg.CE n.780/2003, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni
bovine ha introdotto, per il periodo compreso dall’ 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004, un particolare
trattamento di favore in ordine al pagamento dei dazi (fissati nel 20 % del valore della merce) ai
soggetti comunitari importatori di carni bovine congelate da paesi extracomunitari.
2.11 nucleo regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna ha ipotizzato, mediante la

importazioni di carni bovine congelate nell’anno 2004 nell’interesse esclusivo della società
Euromeat spa, la quale ultima deteneva le quote di controllo delle società satelliti, al fine di ottenere
in modo fraudolento benefici daziari non spettanti al primo sodalizio.
3. L’Ufficio notificava così una rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali che veniva
impugnato dalla società contribuente innanzi alla CTP di Genova, la quale rigettava il ricorso.
4. La CTR della Liguria, con sentenza resa il 3 maggio 2010, riformava la sentenza impugnata
accogliendo l’appello proposto dalla società contribuente e dichiarava non dovuti i maggiori dazi
doganali pretesi dall’Agenzia delle Dogane.
4.111 giudice di appello rilevava che il collegamento fra le società era stato desunto da meri indizi,
che non escludevano la formale imputazione delle diverse operazioni a ciascun soggetto giuridico,
pienamente autonomo sotto il profilo legale ed economico. D’altra parte, l’esistenza di scambi
anche reiterati di merce fra imprese che operavano nello stesso campo merceologico non poteva
considerarsi un’anomalia sufficiente ad ingenerare la convinzione che i vantaggi delle negoziazioni
erano riconducibili in via centralizzata all’impresa capofila. Se si fosse, invece, ritenuto che i
vantaggi sono ripartiti fra tutte le società importatrici, ne sarebbe derivata l’illogicità di un
trattamento che penalizza alcune società per il solo fatto di essere caratterizzate da un rapporto
parentale dei loro soci con quelli di altre imprese analoghe ovvero di sottostare ad un’unica regia
commerciale. Su tale linea si poneva la sentenza del tribunale penale di Piacenza, chiamata a
verificare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria che avrebbe visto la Euromeat avvalersi di società
fittizie dalla stessa controllate per importare quantitativi di carne bovina congelata superando il
limite del contingente concesso dal Ministero. Ed infatti, ancorchè tale pronunzia non avesse
carattere vincolante per il giudice tributario, i poteri del P.M. erano da ritenere decisamente più
incisivi di quelli riservati al giudice tributario e malgrado ciò il Tribunale aveva mandato assolti gli
imputati ritenendo che tutte le società coinvolte erano state sottoposte a verifica, senza che fosse
mai stata contestata la loro natura fittizia. Aggiungeva che gli indizi addotti dall’Agenzia delle
Dogane, basati sul processo redatto dalla Guardia di Finanza, pur riferendosi a comportamenti
adottati anche da rappresentanti dall’appellante, non risultavano sufficienti per ritenere sussistente

redazione di un processo verbale di constatazione, che la Eurofood s.r.l. aveva compiuto delle

un accordo simulatorio inteso a violare il contingentamento dei titoli AGRIM in favore della
capofila. Anzi, la società anzidetta aveva fornito principi di prova in ordine alla propria effettiva
autonomia operativa, contabile e finanziaria, non avendo l’Ufficio provato che i vantaggi economici
delle importazioni confluivano nella disponibilità della Euromeat, non ricevendo questa uno
specifico vantaggio nei casi di riacquisto delle partite congelate da Eurofood.
4.2 Rispetto alle sanzioni contestate, la CTR rilevava che l’Agenzia aveva riconosciuto

5. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, al quale ha
resistito la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
6. L’Agenzia ha pure depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto il vizio di cui all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
Lamenta che la CTR, a fronte di un compendio di elementi costituenti presunzioni gravi, precise e
concordanti, volte a dimostrare l’esistenza di un collegamento diretto fra Eurofood ed Euromeat, la
CTR aveva reso una motivazione apparente, tralasciando di considerare che dette società avevano
solo autonomia formale e che la Eurofood aveva ceduto in via esclusiva alla Euromeat i
quantitativi di carne importati, come emergeva dal processo verbale della Guardia di Finanza.
Peraltro, la CTR aveva in modo illogico argomentato l’autonomia dei soggetti coinvolti,
tralasciando di considerare che oggetto del contendere era la verifica dell’autonomia sostanziale dei
soggetti coinvolti. Peraltro inconferente e giuridicamente erroneo era stato il riferimento alla
sentenza di assoluzione del tribunale di Piacenza e parimenti incongruo era risultata la valutazione
circa l’inidoneità degli indizi forniti dall’Ufficio per dimostrare che il collegamento delle società
era rivolto a realizzare un’idebita fruizione di agevolazioni daziarie in favore esclusivo della società
capofila.
9. La società contribuente, nel controricorso, ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza della
censura in quanto era palesemente errata l’individuazione del fatto controverso, non discutendosi
del carattere fittizio della società, quanto dell’esistenza di un legame evidente tra la società
contribuente e la Euromeat in violazione dell’art.9 reg.n.78012003. La censura era comunque
infondata, non ravvisandosi la contraddittorietà prospettata dalla controparte.
10. La censura è fondata. La stessa è, anzitutto, ammissibile, ad onta di quanto prospettato dalla
controricorrente, essendo sufficiente evidenziare che l’Agenzia ha indicato, quale

fatto

controverso, l’accertamento in ordine al reale ruolo svolto dalla società contribuente nell’ambito
delle importazioni di cui si discuteva ed all’eventuale esistenza di un vero e proprio aggiramento
della normativa volto a realizzare importazioni in numero superiore a quelle consentite.

l’inapplicabilità dell’art.303 t.u.l.d. per cui andava dichiarata cessata la materia del contendere.

10.1 Ciò posto, giova premettere che il Reg.CE n.780/2003 ha previsto un particolare trattamento
di favore in ordine al pagamento dei dazi (fissati nel 20 % del valore della merce) ai soggetti
comunitari importatori di carni bovine congelate da paesi extracomunitari, individuando quali
beneficiari di tale trattamento agevolato due distinte categorie di operatori.
10.2 Mentre nel “sottocontingente I” potevano operare gli importatori attivi in base ai relativi
documenti doganali comprovanti che l’importazione di carni bovine nell’ambito dello stesso tipo di

infatti, art.8 par.1 Reg.cit.- gli operatori preventivamente riconosciuti a tal fine dall’autorità
competente nello Stato membro nel quale sono iscritti sul registro dell’IVA, la quale può assegnare
un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.
10.3 Detto meccanismo era rivolto a garantire contemporaneamente la stabilità degli scambi di
carni bovine congelate ed un progressivo incremento della percentuale di contingente aperta a tutti i
vari operatori commerciali di carni bovine (v.considerando 11 Reg.cit.).
10.4 Ed infatti, proprio per garantire a tutti gli operatori riconosciuti la parità di accesso al
sottocontingente II, l’art.12 1^ par.del detto Regolamento 780/2003 prevede che “La domanda di
titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro di riconoscimento e ciascun operatore
riconosciuto può presentare una sola domanda di titolo per periodo.” Il secondo periodo del par.1
dello stesso articolo aggiunge, inoltre, che qualora un richiedente presenti più di una domanda per
periodo, tutte le sue domande sono irricevibili.
10.5 Anche l’art.14 par.2 reg.cit., nel sancire che “In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d’importazione rilasciati in virtù del presente regolamento
non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono
intestati agli stessi nomi e indirizzi indicati sulle dichiarazioni di immissione al consumo che li
accompagnano”, rende evidente come in tanto il legislatore comunitario ha inteso riconoscere detti

benefici, in quanto i richiedenti fossero direttamente in possesso dei requisiti richiesti ai fini
dell’ottenimento dei titoli d’importazione, in tal modo già mettendo in luce l’impossibilità di fruire
dei dazi agevolati attraverso intese volte a consentire detti benefici a chi intendeva eludere i limiti
quantitativi e qualitativi fissati.
10.6 L’esigenza, messa in chiaro fin dai considerando n.2-… al contempo criteri più severi di
partecipazione in modo da evitare, in particolare, la registrazione di operatori fittizi- n.7 Qualora ci siano ragioni concrete per sospettare che operatori fittizi abbiano presentato domanda
di registrazione, gli Stati membri devono procedere ad un esame più approfondito delle domande-

e n.8-… Occorre stabilire ammende qualora operatori fittizi abbiano presentato domanda di
registrazione o il riconoscimento sia stato concesso in base a documentazione falsificata o

contingente negli ultimi tre anni, nel “sottocontingente II” potevano inserirsi esclusivamente-v.

fraudolenta- di reprimere attività fraudolenta volte a superare i limiti fissati dal Regolamento stesso,

ha trovato ingresso nell’articolato del medesimo testo legislativo tanto nella parte dedicata alla
disciplina della fase di accertamento dei presupposti, che in quella di verifica successiva.
10.7 Per un verso, infatti, detto regolamento dispone che gli Stati membri esaminano e verificano la
validità della documentazione presentata- art.9 par.6-, inoltre prevedendo che “…qualora uno
Stato membro abbia motivi per sospettare che un richiedente sia legato ad un richiedente di un altro

reciprocamente se esiste un legame ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione”.
10.8 L’accertamento dei collegamenti sopra descritti fra le imprese non determina soltanto il rigetto
delle richieste, ma impone anche a posteriori alle autorità statali di porre nel nulla i titoli
eventualmente rilasciati in forza dell’art. 10 par.2, alla cui stregua “Qualora venga stabilito che il
riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato
insieme agli eventuali benefici già concessi in virtù del riconoscimento.”

10.9 In definitiva, la disciplina comunitaria è innervata dall’idea che i benefici all’importazione
possono essere riconosciuti sono nei confronti dei soggetti importatori che possiedono direttamente
i requisiti richiesti, non consentendosi cessioni di titoli fra operatori appartenenti ai diversi
sottocontingenti, né addirittura potendo le società che partecipano alla richiesta di titoli essere tra
loro legate alla stregua di quanto previsto dall’art.143 Reg.CE n.2454/1993.
10.10 Tale ultima disposizione, infatti, ritiene che due o più persone si considerano legate solo
se:a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e
viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una
persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle
azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente
o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una
terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;
oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia
solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:- maritoe moglie – ascendenti e
discendenti, in linea diretta, di primo grado – fratelli e sorelle (germani e unilineri) – ascendenti e
discendenti, in linea diretta, di secondo grado – zii/zie e nipoti – suoceri e generi o nuore – cognati e
cognate. 2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente,
distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si
considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

10.11 Non è qui superfluo rammentare che detta previsione contiene l’indicazione esplicita di

Stato membro sul piano della gestione, del personale o dell’attività, i due Stati membri verificano

ipotesi al ricorrere delle quali il legame fra soggetti (previsto, all’interno del codice doganale
comunitario e nelle norme di sua attuazione ai fini della determinazione del valore della merce ma
estensibile, nel caso di specie, alle vicende legale alla partecipazione degli operatori al rilascio dei
titoli di importazioni, in relazione all’espresso rinvio che l’art.9 del Reg. CE n.780 fa al citato
art.143, deve considerarsi esistente alla stregua di una presunzione assoluta in ragione della finalità
di prevenzione generale della disposizione, volta ad evitare il proliferare di certificati di

n.4723/2011).
10.12 Si vuole, in tal modo impedire ad operatori che partecipano ai contingenti del
sottocontingente I di fruire dei benefici riservati agli operatori che possono invece partecipare ai
contingenti tariffari in qualità di operatori non tradizionali all’interno della sottocontingente II.
10.13 Il tutto in ottica esplicitamente rivolta a combattere le pratiche speculative o artificiose in
materia di rilascio di titoli d’importazione, escludendo in tal modo la possibilità che un operatore
tradizionale, che abbia già preso parte ad un contingente tariffario, vi partecipi nuovamente, in
quanto operatore non tradizionale, tramite un altro operatore al quale sia legato. Ciò che
contribuisce al regolare approvvigionamento del mercato comunitario che la normativa comunitaria
è diretta a garantire.
10.14 Orbene, l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane si inserisce nelle attività di
controllo a posteriori che le autorità statali sono tenute ad adottare per scongiurare operazioni
fittizie e fraudolente degli operatori.
10.15 Ora, la CTR ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado -che aveva ritenuto la
legittimità dell’accertamento- utilizzando un apparato motivazionale incongruo e gravemente
carente.
10.16 Ed invero, la CTR ha affermato che ai fini di escludere i presupposti giuridici e di fatto sui
quali si era fondato l’avviso di rettifica rilevavano l’insufficienza degli indizi offerti dall’ufficio per
escludere la formale imputazione delle diverse operazioni a ciascun soggetto giuridico, ritenendo
che la mera circostanza degli scambi, anche reiterati, di merce fra le imprese non poteva
giustificare l’idea che i vantaggi fossero centralizzati verso la società capofila. Né gli indizi addotti
dall’Agenzia delle Dogane nel processo verbale della Guardia di Finanza erano sufficienti al fine di
ritenere l’assenza di un accordo simulatorio, considerando anche gli esiti del processo penale
conclusosi favorevolmente per gli amministratori delle società coinvolte. Ma con tale motivazione
lo stesso giudice è incorso nel prospettato vizio di contraddittorietà ed in plurimi errori di diritto
connessi al riscontro fattuale operato dal giudicante.
10.17 Ora, rileva la Corte come nel momento in cui il giudice di appello ha affermato che le

importazione facenti capo ad unitari centri di interesse familiare, (sul punto, v. Cons.Stato

importazioni eseguite formalmente dalla società contribuente sono transitate, per effetto di
successive contrattazione, presso la società capofila, pecca di illogicità l’affermazione per cui il
vantaggio concernente le medesime importazioni si sia suddiviso fra i partecipanti a siffatte
operazioni, in realtà risultando detto vantaggio non soltanto indirizzato unicamente verso la società
capofila, ma anche direttamente rivolto, per tale via, a consentire la fruizione di agevolazioni
altrimenti non spettanti a tale ultimo soggetto e, in definitiva, ad eludere il meccanismo di

art.143 Reg.n.2545/93.
10.18 E’, allora, intimamente incongrua l’affermazione per cui gli indizi addotti dall’Agenzia non
avevano provato l’accordo simulatorio, mentre l’Ufficio “… non ha provato né che i vantaggi
economici delle importazioni confluiscono nella disponibilità di Euromeat, né che questa riceve un
trattamento di particolare favore nei casi in cui riacquista le partite di merce di carne congelata da
Eurofood”-cfr.pag.9 sent.impugnata. Ed infatti, la parte finale del ragionamento non è in alcun
modo idonea a supportare, in maniera giuridicamente corretta, l’assunto della CTR se solo si
consideri che non era certo onere dell’ufficio dimostrare il vantaggio economico della società
Euromeat, quanto la circostanza che tale società avesse ottenuto le carni congelate acquistate con
dazio agevolato per effetto dell’intervento elusivo posto in essere dalla società contribuente.
10.19 Contraddittorietà che appare particolarmente marcata se si considera che la CTR,
nell’affermare che gli indizi contenuti nel processo verbale di constatazione non erano in grado di
dimostrare l’accordo simulatorio, ha per un verso valorizzato, in modo difficilmente intelligibile, la
circostanza che “per quanto la pronuncia del giudice penale non sia vincolante per il giudice
tributario, non vi è dubbio che i poteri di indagine assegnati al P.M. siano assai più invasivi e
completi di quelli consentiti al giudice tributario”, per poi affermare che il tribunale di Piacenza
aveva assolto gli imputati, ritenendo che le società coinvolte non erano risultate fittizie nel corso
delle varie verifiche fiscali compiute dalla Guardia di Finanza.
10.20 Così facendo la CTR si è limitata a rilevare l’esistenza di una sentenza penale assolutoria in
materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, senza procedere
autonomamente ad un apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli
altri elementi di prova acquisiti nel giudizio-cfr.Cass. n. 19786 del 27/09/2011-.
10.21 In tale prospettiva, l’apparato documentale compendiato nelle attività della Guardia di
Finanza ed analiticamente richiamato nel ricorso e dettagliatamente esposto nel processo verbale di
constatazione della Guardia di Finanza non poteva essere liquidato dal giudice di appello con la
semplice affermazione per cui gli indizi addotti …non risultavano quindi sufficienti per ritenere
sussistente un accordo simulatorio inteso a violare il contingentamento dei titoli AGRIM in favore

assegnazione previsto dalla disciplina comunitaria, alla stregua di quanto previsto dal ricordato

della società capofila. E’ infatti pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Cortecfr.Cass.n.3370/2012- che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto
conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti
in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato, come nel caso
di specie, ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere veruna analitica considerazione

10.22 Parimenti, il riferimento operato dalla CTR all’assenza di un accordo fra la società
contribuente e la Euromeat inteso a violare il contingentamento dei titoli Agrim appare per un
verso incomprensibile, non essendo in discussione l’esistenza di un accordo quanto il legame di cui
all’art.143 ult. cit. e, per altro verso ancora una volta apodittico, ove lo stesso fosse inteso nel senso
che la CTR aveva escluso detto legame.
10.23 La censura sopra esaminata merita quindi di essere accolta.
11. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo di ricorso la società contribuente
ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.11 digs.n.374/1990. Lamenta che l’atto di
rettifica non sarebbe stato preceduto da alcun contraddittorio con essa società.
11.1 Richiama, a tal proposito, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso Sopropè, recepita
da questa Corte nella sentenza n.14105/2010, rilevando che l’immediata necessità di fare
applicazione dei principi comunitari giustificava la proposizione per la prima volta di tale censura
in sede di ricorso per Cassazione, non potendosi nemmeno ritenere che il contraddittorio al quale
pure aveva fatto riferimento l’Agenzia nella rubrica dell’atto impugnato potesse integrare l’esigenza
di un pieno ed effettivo contraddittorio sancita dalla Corte di Giustizia.
12. Il motivo di ricorso è infondato.
12.1 Questa Corte, in caso speculare a quello oggi in esame, ha avuto modo di ritenere che in tema
di rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali, allorquando non sia in contestazione la
motivazione del provvedimento impugnato, ma soltanto la sua adozione, perché asseritamente non
preceduta dal contraddittorio con il destinatario, deve ritenersi tutelato tale diritto – desumibile
dall’art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e costituente principio generale del diritto
eurounitario ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto
un atto ad esso lesivo – se sia stata assicurata la partecipazione di quest’ultimo alla contestazione
esposta nei suoi confronti avvenuto nel processo verbale di constatazione, per il richiamo espresso
al diritto del contribuente a rendere osservazioni nel termine fissato dall’art. 12, settimo comma,
della legge 27 luglio 2000, n. 212-cfr.Cass.n.8060/2013.
13. Sulla base di quanto esposto, il ricorso principale deve essere accolto mentre va rigettato il

delle risultanze processuali che, per converso, risultavano decisive ai fini del decidere.

. i.

3

NAIERIA

ricorso incidentale.
14.La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della
Liguria perché provveda a nuovo esame sulla base di quanto sopra esposto
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale

quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 18 giugno 2013 nella camera di consiglio della Quinta sezione civile in Roma.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria per nuovo esame, la

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