Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22569 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.P.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5613/08 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 4225/06 r.g. lav., depositata in data

3.07.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28.09.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato generale dott. FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva accolta la domanda di R.A.P. di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine apposto all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 6.10-30.11.98 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del ccnl 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

2.- Proposto appello da Poste Italiane spa, la Corte d’appello di Roma, in contumacia dell’appellato, con sentenza depositata in data 3.07.09 accoglieva solo parzialmente l’impugnazione, confermando la pronunzia in punto di nullità del termine, ma rigettando la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. R. non svolgeva attività difensiva.

4.- Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con relazione comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore di Poste Italiane, ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso, non risultando esso notificato al soggetto intimato.

5.- Rileva il Collegio che il ricorso, consegnato in data 1.7.10 per la notifica personale al lavoratore – contumace in appello – il successivo 2.7.10 è stato dall’Ufficiale giudiziario inoltrato a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c. Il plico contenente l’atto notificando è stato tuttavia restituito al richiedente, con relazione dell’ufficiale postale, resa in calce all’avviso di ricevimento, che il R. era irreperibile all’indirizzo indicato.

6.- Non risultando effettuato nessun ulteriore tentativo di notifica, essendo ormai spirato il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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