Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22569 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14129/2010 R.G. proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gerardo Marino,

Vittorio Grieco e Giuseppe Grieco, elettivamente domiciliato presso

lo studio di questi ultimi in Roma alla via Cosseria n. 2, per

procure a margine del ricorso e in calce a comparsa depositata il 18

settembre 2017;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 89/23/09 depositata il 26 marzo 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto

accogliersi il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione a cartella di pagamento notificatagli in seguito a controllo formale del modello 740/1987, M.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il rigetto del suo appello contro il rigetto dell’impugnazione di primo grado.

La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve essere provata tramite l’avviso di ricevimento, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione notificato per posta, ove non sia prodotto l’avviso di ricevimento (ex multis, Cass. 4 gennaio 2002, n. 70, Rv. 551390; Cass. 4 giugno 2010, n. 13639, Rv. 613239; Cass. 21 luglio 2014, n. 16574, Rv. 632008).

Nella specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta e tuttavia non risulta agli atti l’avviso di ricevimento, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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