Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22569 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 07/11/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 07/11/2016), n.22569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25718-2011 proposto da:

C.R., (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI EREDE DI

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LERO 14, presso lo

studio dell’avvocato VIRGILIO DI MEO, rappresentata e difesa dagli

avvocati RITA CELLINI, MARIA CLAUDIA CONIDI;

– ricorrente –

Nonchè da:

PA.FI., (OMISSIS), G.A.M.A. C.F.

(OMISSIS) (DECEDUTA), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO RACCUGLIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE IANNELLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LERO

14, presso lo studio dell’avvocato VIRGILIO DI MEO, rappresentata e

difesa dagli avvocati RITA CELLINI, MARIA CLAUDIA CONIDI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 221/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Raccuglia Tommaso con delega depositata in udienza

dell’Avv. Iannello Giuseppe difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e

l’accoglimento dell’incidentale, facendo presente come già in

memoria che la Sig.ra G.A.M.A. è deceduta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. premesso: di essere proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un complesso edilizio denominato “(OMISSIS)” sito in agro di (OMISSIS), sovrastante l’unità immobiliare dei sigg. Pa.Fi. e G.A.M.; che da qualche anno i sigg. Pa. e G. abusivamente ed in violazione delle distanze legali adiacente al loro fabbricato, edificavano una costruzione che poggiava sull’immobile in cui l’attore possiede l’appartamento e creava, non solo una situazione di pericolo dato che la costruzione funge da tramite per poter accedere facilmente all’immobile del P., ma anche una situazione di danno per l’immobile dovute alle continue infiltrazioni di umidità proveniente dalla costrizione per cui è causa; che i sigg. Pa. e G. avevano realizzato un pozzo senza il rispetto della distanza prevista dall’art. 889 c.c..

Con atto di citazione del 6 ottobre 2001 convocava in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro i sigg. Pa. e G. chiedendo che venisse accertato che l’immobile dei convenuti era stato costruito in violazione delle distanze legali e, dunque, venisse disposta la demolizione, nonchè venisse disposto l’arretramento del pozzo nel rispetto delle distanze dai confini, così come previsto dall’art. 889 c.c., che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva Pa.Fi., ma non si costituiva G.A.M..

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 779 del 2009 accoglieva la domanda attorea e per l’effetto condannava i convenuti alla demolizione del corpo di fabbrica costruito in aderenza all’immobile dell’attore e alla eliminazione del pozzo per cui era causa, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni prodotti, nonchè al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Catanzaro, pronunciandosi sull’appello proposto da Pa. e G. i quali lamentavano: a) che essendo stata convenuta in giudizio G.A.M. e non G.A.M.A., il giudizio era proseguito senza la regolare notifica degli atti processuali ad una parte interessata; b) posto che P. aveva acquistato l’appartamento sovrastante l’unità immobiliare degli originari convenuti in regime di comunione legale il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei confronti della moglie C.R.; c) il giudice non aveva correttamente valutato le risultanze processuali, in contraddittorio con P.A., con sentenza n. 221 del 2011, riformava la sentenza di primo grado: a) dichiarava l’extrapetizione dei primi due capi della sentenza di primo grado; rigettava la domanda del P. avente ad oggetto l’arretramento del pozzo, rigettava la domanda riconvenzionale avanzata da Pa.Fi., compensava tra le parti le spese del grado. Secondo la Corte di Catanzaro: a) gli estremi della notifica avvenuta a mezzo posta alla sig. G. consentiva di escludere qualsiasi incertezza sull’identità della parte convenuta nei cui confronti il contraddittorio si era regolarmente instaurato; b) quanto alla chiamata in causa della C.R. essa non era necessaria posto che in caso di comunione di beni tra i coniugi, ciascun coniuge, separatamente, è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale diretta alla tutela della proprietà e del godimento del bene; c) ha errato il Tribunale, invece, nell’aver accolto la domanda di demolizione per violazione delle distanze legali, applicando la normativa sulle vedute e pertanto la sentenza di primo grado era affetta da un vizio di extrapetizione; d) e ad un tempo ha errato il Tribunale nell’aver disposto l’eliminazione del pozzo, dato che dalla perizia risultava che il pozzo era posto ad una distanza dal confine superiore a quella richiesta dalla legge; e) nel caso in esame non era stata raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti cui la legge subordina il verificarsi dell’usucapione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.R. quale erede di P.A. con ricorso affidato a tre motivi. Pa. e G. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volto, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo di ricorso principale C.R. lamenta la nullità del procedimento per omessa pronuncia, errata interpretazione e violazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione avendo accertato che il Tribunale aveva disposto la demolizione dell’immobile di cui si dice per violazione dell’art. 907 c.c e non, invece, così come aveva chiesto il P., per violazione dell’art. 873 c.c. avrebbe, erroneamente, considerata preclusa la possibilità di riaprire la discussione sulla domanda di demolizione ex art. 873 c.c., dato che il P. non aveva proposto appello incidentale nel giudizio di appello instaurato dai sigg. Pa. e G., perchè essendo parte vittoriosa non aveva il dovere di proporre appello incidentale per la ragione pretermessa dal Tribunale. Anche in caso di soccombenza virtuale, ipotizzata, dalla Corte di appello, secondo il ricorrente, il convenuto in appello non avrebbe obbligo di riproporre appello incidentale ma, semplicemente, una espressa e chiara deduzione della ragione pretermessa, sia pure in sede di precisazione delle conclusioni, idonea a manifestare la volontà di riproporre la stessa ragione, difesa o eccezione pretermessa dal Giudice di primo grado.

1.1.= Il motivo è fondato.

La Corte di appello, pur avendo accertato la violazione dell’art. 112 c.p.c. – per avere il primo giudice posto a fondamento della decisione della domanda una causa petendi (violazione di distanze ex art. 907 c.c.) mai dedotta e diversa da quella posta a base della domanda (violazione di distanze ex art. 873 c.c.) ha erroneamente ritenuto che sulla domanda di demolizione fosse ormai preclusa ogni discussione essendosi formato il giudicato sul rilievo che l’attore avrebbe dovuto proporre appello incidentale per far valere la causa petendi effettivamente azionata.

Al riguardo va considerato che il Giudice di Appello, avendo accertato la nullità della sentenza impugnata e non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione al primo giudice, avrebbe dovuto verificare se le ragioni poste a sostegno della domanda di demolizione e non esaminate dal Tribunale fossero state o meno riproposte in appello e, in caso affermativo, avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, pronunciando sulla domanda così come formulata in primo grado, dovendo considerarsi al riguardo sufficiente la richiesta di una pronuncia nel merito (Cass. 4488/2009); nessun onere di impugnazione era configurabile a carico dell’attore, il quale non era certo soccombente posto che, seppure sulla base di un’erronea decisione, aveva visto accolta la domanda di demolizione:

2.= Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la falsa applicazione dell’art. 889 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che la Corte distrettuale nel ritenere non violato l’art. 889 c.c. perchè il pozzo era posto ad una distanza superiore a quella prevista dalla legge non avrebbe tenuto conto di un dato che emergeva dalla CTU espletata e cioè che il pozzo artesiano era allocato(….) ad una distanza pari a o,62 cm dal piazzale parcheggio confinante ma, costruito in aderenza al confine con la proprietà P.A.. Per altro, la misurazione della distanza dal confine Potente di mt. 3,18 non considererebbe il fatto che il pozzo è stato interrato per cui non sarebbe dato conoscere esattamente il punto più vicino del perimetro interno del manufatto.

2.1.= Il motivo è inammissibile perchè, non solo si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione della CTU e dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione, se come nel caso in esame la valutazione espressa dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma soprattutto perchè è privo dei requisiti di autosufficienza posto che il ricorrente fa riferimento all’elaborato peritale senza riportarne il contenuto, se non in maniera frammentaria e, in buona parte, in maniera contraddittoria, avendo da un verso affermato che il pozzo artesiano era costruito in aderenza al confine della proprietà P. e, successivamente, si afferma che la distanza dal confine P. indicata dal CTU in mt 3,18 poteva non corrispondere al vero.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Secondo il ricorrente principale, nonostante il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. (nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, applicabile nel caso in esame ratione temporis) prevedesse l’indicazione esplicita dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, la sentenza impugnata sarebbe non solo carente dall’espressa elencazione di tali motivi, ma dal complesso della motivazione sarebbe impossibile risalire alle ragioni che hanno indotto la Corte ad adottare un provvedimento di compensazione totale.

3.1.= Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con il primo motivo del ricorso incidentale Pa. e G. denunciano la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ai sensi dell’art. 156 c.p.c., contenendo il dispositivo una pronuncia difforme dalla motivazione, contraddittorietà della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 contenendo il dispositivo della sentenza una pronuncia difforme dalla motivazione. Secondo il ricorrente incidentale, la Corte di appello nella motivazione della sentenza avrebbe compensato le spese di entrambe le fasi del giudizio, tuttavia nel dispositivo della sentenza avrebbe fatto riferimento alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

4.1.= Il motivo rimane assorbito per le stesse ragioni per cui rimane assorbito il terzo motivo del ricorso principale.

5.= Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte relativa all’esame della prova testimoniale; 2) nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sul motivo di cui alla lett. C) dell’atto di appello inerenti l’erronea attribuzione del valore di prova all’indagine sull’epoca della costruzione eseguita dal CTU; violazione del principio dell’onere della prova; la violazione dell’art. 2753 c.c.; 3) violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere attribuito valore di prova all’indagine sull’epoca della costruzione eseguita dalla CTU per avere violato il principio dell’onere della prova nonchè il disposto dell’art. 2735 c.c.. Sostiene il ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe errato nell’aver escluso l’acquisto, da parte dei sigg. Pa. e G., del diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale, perchè non ha valutato correttamente i dati processuali: a) non avrebbe tenuto conto che stando alla prova testimoniale il tempo dell’usucapione sarebbe maturato, dato che, secondo i testi, la costruzione risaliva a cavallo degli atti 1980 – 1981 e l’atto di citazione risaliva all’ottobre del 2001 e quindi vent’anni dopo l’avvenuta costruzione.

b) avrebbe attribuito valore di prova ad indagine sull’epoca della costruzione eseguita dal CTU violando il principio dell’onere della prova nonchè il dispositivo di cui all’art. 2735 c.c. Epperò, ancor prima di utilizzare gli elementi probatori entrati nel processo attraverso la CTU, la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi sullo specifico motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per erronea attribuzione del valore di prova ad indagini sull’epoca della costruzione eseguita dal CTU, violazione del principio dell’onere della prova, violazione dell’art. 2735 c.c..

c) Sostiene ancora il ricorrente che l’accertamento peritale, comunque, non potrebbe esser invocato dalla parte per sottrarsi all’onere della prova cui essa è tenuta, attenendo l’indagine peritale unicamente alla valutazione dell’oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere salvo che i dati costituenti l’oggetto della prova invocata non siano percepibili per la loro intrinseca natura dal profano e dall’uomo di normale diligenza la Corte distrettuale, dunque, non si sarebbe uniformata ai principi di diritti appena indicati ed ha mantenuto nel processo elementi istruttori esterni al processo stesso acquisti attraverso una CTU esplorativa ed inquisitoria.

5.1.= Il motivo, pur trascurando i profili di inammissibilità dato che i ricorrenti fanno riferimento ai risultati della prova testimoniale, senza riportarne il contenuto essenziale, o quelle parti che avrebbero dato ragione ai termini della censura, non essendo sufficiente la semplice affermazione di un teste secondo cui la costruzione andava datata a cavallo tra 1980/1981, è infondato.

Va qui ricordato che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza, la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale, ha adeguatamente valutato i dati processuali e fondatamente ha ritenuto che non vi era prova sufficiente per ritenere compiuta la pretesa usucapione del diritto di servitù a mantenere la propria costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalla legge. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale dalla prova per testi escussa in primo grado non emerge con sufficiente grado di certezza che la costruzione in questione sia stata realizzata nell’anno 1980. Ed invero, il teste L.D. ha riferito la realizzazione del fabbricato in questione negli anni 1980/1981 (in particolare con riferimento all’anno 1981 il termine ventennale di edificazione dell’opera, considerato che l’instaurazione del giudizio i primo grado risale all’anno 2001, non si sarebbe perfezionato).

Come è evidente si tratta di una valutazione, seppure riferita in forma sintetica, attenta e fondata su una valutazione delle dichiarazioni rese dai testi.

5.2.= Sotto altro aspetto va qui chiarito che la Corte distrettuale correttamente ha valutato anche i dati emergenti dalla CTU. E’ appena il caso di evidenziare che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato con le altre risultanze del processo, in particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell’ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, nè di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata la veridicità formale.

E. come correttamente ha chiarito al Corte distrettuale (…) emergono dagli atti circostanze, quanto meno valutabili ai sensi dell’art. 116 c.p.c. alla luce delle quali la realizzazione dell’immobile in questione sarebbe da riportare agli anni 1990/1991 (dalla copia della domanda di concessione edilizia in sanatoria data il 27 febbraio 1995 a firma di G.A.M., allegata all’integrazione alla relazione del CTU, a firma dell’arch. Pl., risulta indicata quale data di ultimazione dei lavori l’anno 1991, dalla copia della scrittura privata sottoscritta in data (OMISSIS), da G.A.M. e dai danti causa degli odierni appellanti, allegata alla relazione di chiarimenti alla CTU, emerge la volontà della G. di realizzare un corpo di fabbrica aggiunto.

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo, va dichiarato assorbito anche il primo motivo del ricorso incidentale rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi espressi in motivazione ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Alla Corte viene demandato il compito, ex art. 385 c.p.c., di provvedere al regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro a cui è demandato anche il compito di provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA