Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22568 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017), n. 22568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9673/2010 R.G. proposto da:
N.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto
Cassano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla
via Edoardo D’Onofrio n. 43, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate e Ministero dell’economia e finanze,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 70/2/09 depositata il 12 marzo 2009.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
In relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti in seguito a controllo formale del modello Unico 2000, Pasqualina Napoletano impugnava per cassazione la sentenza che aveva accolto solo parzialmente il suo appello e dichiarato solo parzialmente illegittimo il titolo impositivo.
La ricorrente ha poi depositato a norma dell’art. 372 c.p.c., documentazione che attesta la definizione della lite col pagamento del dovuto agli effetti del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. L. n. 111 del 2011, definizione confermata dall’Avvocatura generale dello Stato con nota rimessa il 14 settembre 2017.
Deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la ragione dell’estinzione giustifica la compensazione delle spese processuali.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensate le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017