Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22568 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 19/09/2017, dep.27/09/2017),  n. 22568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9673/2010 R.G. proposto da:

N.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto

Cassano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla

via Edoardo D’Onofrio n. 43, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate e Ministero dell’economia e finanze,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 70/2/09 depositata il 12 marzo 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti in seguito a controllo formale del modello Unico 2000, Pasqualina Napoletano impugnava per cassazione la sentenza che aveva accolto solo parzialmente il suo appello e dichiarato solo parzialmente illegittimo il titolo impositivo.

La ricorrente ha poi depositato a norma dell’art. 372 c.p.c., documentazione che attesta la definizione della lite col pagamento del dovuto agli effetti del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. L. n. 111 del 2011, definizione confermata dall’Avvocatura generale dello Stato con nota rimessa il 14 settembre 2017.

Deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la ragione dell’estinzione giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio e compensate le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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