Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22568 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17258/16) proposto da:

P.T., (C.F.: (OMISSIS)), PE.MA., (C.F.: (OMISSIS)),

PE.NA., (C.F.: (OMISSIS)), PE.RE., (C.F.: (OMISSIS)),

PE.AN., ((OMISSIS)), PE.AL.RO., (C.F.: (OMISSIS)) e

PE.PA., (C.F.: (OMISSIS)), in qualità di eredi di Pe.Fr.,

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avv. Maria Rosaria Damizia, ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio, in Roma, Viale Carso, n. 23;

– ricorrenti –

contro

FIAT AUTO FINANCIAL SERVICES s.p.a., (quale società incorporante la

Fiat Sava s.p.a., oggi denominata FCA Bank s.p.a.), in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Carmine Corigliano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Gianluca Mari, in Roma, v. Appia nuova, n. 153;

– controricorrente –

e contro

TOP CARS di R. & C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.A. e S.M.;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Pe.Fr. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 15 del 2003, emesso dal giudice designato del Tribunale di Cosenza – sez. dist. di Acri, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 7.442,38, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio, in favore della Fiat Sava s.p.a. (poi incorporata dalla Fiat Auto Financial Service s.p.a.), a titolo di mancato pagamento, alla data del 5 maggio 2003, delle rate del finanziamento n. (OMISSIS), stipulato dall’opponente con la predetta società per l’acquisto di un autoveicolo tipo “Fiorino”, targ. (OMISSIS).

Nella costituzione della società opposta ed autorizzata la chiamata in causa della Top Cars s.r.l. (quale venditrice del veicolo) e di S.M. e D.A. (nella qualità di sub-concessionari della prima), i quali si costituivano anch’essi in giudizio, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 303/2007, rigettava l’opposizione e confermava l’impugnato decreto ingiuntivo, respingendo, altresì, qualsiasi altra richiesta e regolando le complessive spese giudiziali.

2. Interposto appello da parte da parte degli odierni ricorrenti di cui in intestazione (quali eredi di Pe.Fr.) a cui resisteva la Fiat Auto Financial Service s.p.a. (che aveva, nel frattempo, incorporato la Fiat Sava s.p.a.), la Corte di appello di Catanzaro definiva il giudizio di secondo grado, nel quale si erano costituiti anche la Top Cars s.r.l., S.M. e D.A., con sentenza n. 884/2015 (depositata il 24 giugno 2015), respingendo il proposto gravame e confermando, per l’effetto, l’impugnata decisione, con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate.

A sostegno dell’adottata pronunzia la Corte catanzarese riteneva infondato il motivo formulato dagli appellanti che – sul presupposto dell’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita dell’autoveicolo (stipulato tra la Top Cars s.r.l. e il Pe.Fr.) ed il finanziamento erogato dalla Fiat Sava s.p.a. in favore del Pe., con lo scopo di pagare alla venditrice il prezzo di acquisto del veicolo – avevano sostenuto il mancato perfezionamento ovvero la risoluzione della compravendita del veicolo per grave inadempimento della suddetta venditrice, consistito nella mancata consegna dell’automezzo al Pe., facendo derivare, in virtù del suddetto collegamento negoziale, la risoluzione del contratto di mutuo con la citata società finanziaria Fiat Sava s.p.a..

In particolare, la Corte territoriale, dopo aver inquadrato la fattispecie contrattuale del mutuo di scopo, rilevava che, nella fattispecie, non potesse essere accolto il motivo di gravame poichè non era rimasta provata la circostanza su cui esso era stato basato, ovvero l’inadempimento della società venditrice, siccome smentita sulla scorta di plurimi elementi oggettivi acquisiti in giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza di appello hanno proposto un unico ricorso per cassazione, affidato a due motivi, gli appellanti, resistito con controricorso dalla Fiat Auto Financial Service s.p.a. (già incorporante la Fiat Sava s.p.a.), oggi denominata FCA BANK s.p.a..

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1813,1175 e 1375 c.c., prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui – pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie contrattuale dedotta in giudizio – non aveva considerato nè messo in rilievo le circostanze dello stretto legame funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l’acquisto del veicolo oggetto della compravendita, a prescindere dalla natura consensuale di quest’ultima, della destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell’autovettura e della mancata consegna del veicolo al Pe.Fr., a nulla rilevando l’intestazione al P.R.A. in capo al medesimo ed il successivo atto di trasferimento a terzi.

Pertanto, i ricorrenti, con questo motivo, hanno inteso evidenziare che il giusto equilibrio – attraverso il quale avrebbero dovuto essere valorizzate le riportate circostanze (con riferimento, in particolare, alla mancata consegna del veicolo) e, di conseguenza, ritenute sussistenti le condizioni per la risoluzione ed il venir meno (della ragione) del mutuo – non era stato valutato dalla Corte di appello, che, erroneamente, aveva considerato valida ed efficace la compravendita, siccome non era stata provata la circostanza dell’inadempimento della società venditrice.

2. Con il secondo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo alla mancata valutazione della rilevanza della circostanza concernente l’omessa consegna del veicolo al Pe.Fr., la cui prova contraria – attenendo ad un fatto costitutivo della parte creditrice – avrebbe dovuto essere offerta da quest’ultima.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile perchè, in effetti, si sostanzia in una critica alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale e, quindi, in una sollecitazione ad una rivalutazione nel merito delle relative circostanze fattuali che hanno condotto all’adottata soluzione giuridica della controversia.

Al riguardo si osserva che, pur essendo – sul piano astratto – condivisibile la ricostruzione giuridica del controverso rapporto contrattuale come prospettata dai ricorrenti (e, peraltro, fatta propria anche nell’impugnata sentenza, nel senso della configurazione di un mutuo di scopo, su cui cfr., tra le tante, Cass. n. 3589/2010 e Cass. n. 12454/2012), la Corte di appello ha accertato, sulla base di plurimi riscontri (riportati a pag. 7), come fosse da ritenersi univocamente acquisita agli atti la prova che il veicolo era stato effettivamente consegnato al Pe.Fr., il quale non solo aveva provveduto al c.d. “passaggio di proprietà” con l’intestazione formale a suo nome al PRA (pur essendo pacifico che tale circostanza non incide sulla validità ed efficacia della vendita: cfr., ad es., Cass. n. 22605/2009), ma aveva anche venduto ad un terzo il veicolo, dopo aver, oltretutto, iniziato a restituire la somma mutuata con il pagamento di tre rate del mutuo erogato in suo favore ai fini dell’acquisto del veicolo.

La Corte territoriale ha, quindi, sulla scorta di tali riscontri adeguatamente accertati, legittimamente ritenuto che non sussistesse prova del denunciato inadempimento consistente nella mancata consegna del veicolo ma che, anzi, era stata acquisita per via documentale la prova contraria (donde la giustificatezza del rigetto della prova orale articolata dagli appellanti).

4. Anche il secondo motivo è da ritenersi inammissibile dal momento che non può configurarsi il vizio di omesso esame di un fatto decisivo con riguardo alla mancata ammissione – da parte della Corte catanzarese – di una prova orale che è stata motivatamente ritenuta dalla stessa irrilevante alla stregua dei già compiuti accertamenti probatori – effettuati anche su base documentale considerati pienamente esaustivi ai fini del riscontro della circostanza qualificata come decisiva, come per l’appunto verificatosi nel caso di specie, con riferimento all’accertata consegna del veicolo in favore del “de cuius” dei ricorrenti, quale circostanza risolutiva ai fini dell’esito della causa.

5. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo.

Alcuna statuizione sulle spese va adottata con riferimento alle altre parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettarìo nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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