Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22567 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2233/16) proposto da:

M.P.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Giuseppe Comunale, Oreste Cantillo, e Guglielmo Cantillo, e

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, v.

delle Carrozze, n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, (C.F.: (OMISSIS));

– resistente –

e

P.A., R.B., L.G., O.A.,

RA.BI., OR.NI., V.A. e

S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 927/2015

(depositata il 2 luglio 2015);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1540/2008 il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda proposta da M.P.G. nei confronti del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio di Catanzaro con la quale era stata chiesto dall’attore l’accertamento del suo diritto di proprietà – con esclusione, quindi, della sua natura demaniale (come richiesto dalle convenute Pubbliche Amministrazioni in via riconvenzionale) – su un fondo sito in (OMISSIS), ricomprendente la particella (OMISSIS) del foglio di mappa (OMISSIS) ed un’area circostante estesa mq. 5480, con la determinazione dei relativi confini tra detta proprietà e quella demaniale.

2. Interposto appello da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre che dall’Agenzia del Demanio di Catanzaro cui resisteva il M.P.C. e con l’intervento dei terzi P.A., R.B., L.G., O.A., Ra.Bi., Or.Ni., V.A. e S.F., la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 927/2015 (depositata il 2 luglio 2015), in parziale riforma dell’impugnata decisione, accertava e dichiarava che le particelle n. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS) del Comune di Praia a Mare appartenevano al demanio marittimo, confermando, nel resto, la stessa decisione e regolando le spese giudiziali con riferimento a tutti i rapporti processuali instauratisi.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte catanzarese rilevava che, sulla scorta della c.t.u. svolta in appello, era emerso che, nel mentre la torre e il relativo fabbricato posti ai piedi del costone non erano idonei a soddisfare i pubblici usi del mare (donde ne andava confermata la natura privata), le particelle (coincidenti con quelle di cui ai citati nn. (OMISSIS) del foglio di mappa (OMISSIS)) riguardanti l’area circostante si dovevano ritenere rientranti nella proprietà demaniale marittima, non avendo essa perso l’attitudine a realizzare i pubblici usi (marittimi, per l’appunto), trattandosi di zona del tutto idonea ad assolvere le funzioni di accesso, di tirata a secco dei natanti e di immediata fruizione per gli utenti del mare interessati alla balneazione.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, in M.P.G..

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha depositato un mero atto ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, considerato unitariamente il terreno dedotto in controversia al fine di affermarne la natura privata, posto che sia la “torre” con la sottostante costruzione formavano un tutt’uno con l’area circostante, identificata con le particelle (OMISSIS), svolgendo quest’ultima essenzialmente una funzione pertinenziale del corpo di fabbrica ivi insistente, essendone anche l’unica via d’accesso, ancorchè si fosse in qualche misura progressivamente ampliata in conseguenza del naturale ritirarsi del mare.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 822 e 1362 c.c. e segg., sull’interpretazione degli atti nonchè del R.D. n. 327 del 1942, art. 28, avuto riguardo all’assunta errata lettura ermeneutica del titolo di provenienza in favore di esso M. dal quale si evinceva che, oltre all’antico fabbricato, era stato a lui alienato anche il “circostante arenile” insistente sulle particelle nn. (OMISSIS).

3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., dell’art. 28 c.d. c.n. e dei principi in tema di demanialità, oltre al vizio di contraddittorietà della motivazione, sul presupposto che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato gli elementi costitutivi della demanialità con riguardo al terreno circostante il fabbricato malgrado esso (rimanendo irrilevante l’iscrizione in catasto della relativa zona come demanio marittimo) fosse inserito nell’oggetto del titolo a favore di esso ricorrente e risultava necessario per lo svolgimento delle inerenti attività, costituendo anche l’unica via di accesso al corpo di fabbrica insistente “in loco”, di natura pacificamente privata.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile, non potendosi configurare una violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla identificazione e separazione delle particelle dedotte in causa, siccome ritenute in parte demaniali e in parte non dalla Corte di appello (che, peraltro, ha compiuto il relativo accertamento giustificandolo adeguatamente sul piano motivazionale), attenendo, piuttosto, questo profilo alla valutazione nel merito (a cui si rivolgono, in effetti, i successivi due motivi) della fondatezza della domanda così come proposta dal M. nelle sue complessive articolazioni e con riguardo ai singoli beni dallo stesso asseritamente ritenuti non rientranti nel demanio marittimo.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono esaminabili congiuntamente siccome, all’evidenza, connessi.

Essi sono infondati e vanno, perciò, respinti.

Ritiene il collegio che, in disparte l’inammissibilità del terzo motivo nella parte in cui si deduce il vizio di contraddittoria motivazione (non più denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), così come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, “ratione temporis” applicabile nel caso di specie), le due censure si risolvono, in effetti, nella critica della sentenza di appello con la quale è stata ritenuta l’appartenenza al demanio del terreno identificato con le particelle nn. (OMISSIS) del foglio di mappa (OMISSIS) del Comune di Praia a Mare, siccome coincidente con l’arenile (ancorchè circostante la torre e la sottostante costruzione, invece ritenuti di proprietà privata dell’odierno ricorrente).

A tal riguardo occorre evidenziare che la Corte catanzarese ha, nell’impugnata sentenza, dato piena giustificazione (cfr. Cass. n. 17737/2009) – sul piano dell’adeguatezza della motivazione logico-giuridica – della contezza dell’eseguito accertamento della natura demaniale delle suddette particelle, sia sulla scorta dei riscontri della c.t.u. che dei titoli documentali, come il titolo di proprietà del 1928 che poneva specifico riferimento solo alla torre e all’ovile, senza individuare alcun’altra superficie, donde la contestata area si sarebbe dovuta considerare come facente parte dell’arenile (fruibile anche in presenza di alberi sul relativo tratto, come risultante nel caso di specie) e, quindi, appartenente al demanio pubblico marittimo (ai sensi dell’art. 822 c.c.).

In particolare, il giudice di appello – con valutazione ampiamente esaustiva (oltre che fondata su corretti principi giuridici), come tale insindacabile nella presente sede di legittimità – ha posto in risalto come la c.t.u. riesperita in secondo grado aveva appurato che l’area corrispondente alle due citate particelle (nn. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS)) avesse già nel passato (come emergente dalle acquisite cartografie, risalenti al 1819 e al 1929) sicuramente la natura di arenile in quanto battuta dalle ordinarie mareggiate; così analogamente, per mezzo della stessa c.t.u., era stato possibile verificare che la zona anzidetta non aveva perso – anche al momento dell’introduzione del giudizio – l’attitudine a realizzare i pubblici usi del mare, trattandosi di zona del tutto idonea ad assolvere le funzioni di accesso, di tirata a secco dei natanti e di immediata fruizione per gli utenti del mare interessati alla balneazione. Ciò, peraltro, risulta anche coerente con quanto desumibile dal menzionato titolo di proprietà del 1928, nel quale, tra i beni oggetto di donazione, erano stati inseriti in via esclusiva solo quelli relativi alla torre e all’ovile.

Così statuendo a seguito dei riferiti accertamenti fattuali, la Corte di secondo grado ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio secondo cui nel demanio marittimo necessario è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l’arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale – derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti nell’art. 822 c.c. e art. 28 c.n., permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti (v. Cass. 10817/2009 e Cass. n. 10489/2015).

6. In definitiva, per le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l’intimato Ministero, che ha depositato un mero atto – ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 – per partecipare all’eventuale discussione, svolto alcuna effettiva attività difensiva.

Nessuna delle altre parti intimate risulta essersi costituita, donde anche per esse non va adottata alcuna statuizione sulle spese.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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