Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22567 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA R. Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 15501 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

White Bull s.r.l.- già Autovip s.r.l.- in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Emilia-Romagna n. 2181/05/2014, depositata in data

10 dicembre 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2021 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 2181/05/2014, depositata in data 10 dicembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Autovip s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 223/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), (OMISSIS) con i quali l’Ufficio – per quanto ancora di interesse-aveva recuperato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis, nei confronti di quest’ultima l’Iva indebitamente detratta, per le annualità 2005-2007, in relazione a fatture fittizie emesse dal soggetto interposto Blu Cars s.r.l. afferenti a operazioni di acquisto di autovetture ritenute soggettivamente inesistenti;

-la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: il diritto della contribuente alla detrazione Iva era stato negato dall’Ufficio richiamando la solidarietà di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis, senza provare l’incongruenza del prezzo delle cessioni per inferiorità rispetto al valore normale; peraltro, anche qualora l’Ufficio avesse voluto disconoscere il diritto alla detrazione in base all’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, non si evinceva dagli atti di causa e, in particolare, dagli avvisi impugnati la prova a carico dell’Agenzia della conoscenza/conoscibilità da parte della contribuente dell’inserimento di tali operazioni in un meccanismo evasivo fraudolento;

– avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; è rimasta intimata la White Bull s.r.l.- già Autovip s.r.l.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va osservato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata con atto spedito, a mezzo servizio postale, nel rispetto dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo vigente ratione temporis), il 10 giugno 2015, alla società White Bull s.r.l.- già Autovip s.r.l. (quest’ultima rimasta contumace in secondo grado) presso il procuratore domiciliatario in primo grado (avv.to Liborio Cataliotti, con studio in Via P. Borsellino n. 2, Reggio- Emilia), perfezionatasi, come da avviso di ricevimento il 16.6.2015, con spedizione, in tale data, anche della c.d. raccomandata informativa (CAN), è valida in quanto ossequiosa del principio di diritto statuito dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016 secondo cui “In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”;

-con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 54, comma 2, art. 2697 c.c., art. 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimi gli atti impositivi, onerando erroneamente l’Ufficio di fornire una prova certa e incontrovertibile dei termini oggettivi e soggettivi della frode, ancorché dagli avvisi emergessero una serie di elementi indiziari desunti dal richiamato p.v.c. (caratteristiche tipiche del missing trader in capo al soggetto interposto Blu Cars s.r.l. che aveva omesso il pagamento dell’Iva per consistenti importi, fatture di acquisto non corredate da alcun documento di trasporto, presunti pagamenti solo in contanti e prima della consegna delle autovetture, inferiorità dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto) sufficienti a sostenere la pretesa tributaria anche con riferimento alla conoscenza/conoscibilità della frode da parte della contribuente-cessionaria;

– con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per non avere la CTR considerato i molteplici elementi indiziari della presunta frode descritti nel p.v.c. e richiamati negli avvisi in questione, idonei a provare gli elementi oggettivi e soggettivi del meccanismo fraudatorio;

– i motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati;

– sulla scia della giurisprudenza unionale, questa Corte ha chiarito che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. sez. 5, n. 9851 del 2018; n. 27566 del 30/10/2018; Sez. 6 – 5, n. 5873 del 28/02/2019);

– quanto al denunciato vizio di “omesso esame circa fatti decisivi e controversi per il giudizio”, integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., in L. n. 134 del 2012 (applicabile nella specie per essere stata la sentenza di appello depositata il 16.12.2014), l’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16703 del 25/06/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23238 del 04/10/2017);

– questa Corte ha, altresì, affermato il condivisibile principio secondo cui “nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata” (Cass., sez. lav., 21 ottobre 2019, n. 26764);

– nella specie, il giudice di appello, ha mal governato i suddetti principi, in quanto, a fronte della contestazione dell’Ufficio della indebita detrazione Iva da parte della contribuente in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di acquisto di autoveicoli da fornitori (intracomunitari) tramite la società c.d. cartiera Blu Cars fittiziamente fatturante e della responsabilità della cessionaria anche ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60bis, si è limitato ad affermare apoditticamente che l’Ufficio non aveva provato l’incongruenza dei prezzi di vendita da parte della Blu Cars s.r.l. e che dagli atti di causa e, in particolare, dagli avvisi impugnati non emergeva la prova a carico dell’Agenzia della conoscenza o conoscibilità da parte della società contribuente dell’inserimento delle operazioni in una evasione commessa dal fornitore; con ciò, da un lato, erroneamente esigendo dall’Amministrazione finanziaria una prova certa e non già anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, della frode medesima e, dall’altro, omettendo di considerare i molteplici elementi indiziari posti a fondamento della pretesa tributaria quali il mancato versamento da parte della Blu Cars s.r.l. dell’Iva esposta (del 20%) nelle fatture, il mancato corredo delle fatture di acquisto dei documenti di trasporto, la fatturazione delle autovetture a prezzi inferiori a quelli di acquisto, la modalità di pagamento, nella quasi totalità dei casi, in contanti, anche per importi superiori a Euro 40.000,00, prima della consegna delle autovetture, la rivendita da parte della contribuente delle medesime con ragionevole ricarico, senza dare luogo a sottofatturazioni, concretanti circostanze di fatto, emerse in sede di verifica come da p.v.c. della G.d.F.(v. stralcio della motivazione degli avvisi riprodotta in ricorso, pagg. 13-8) e potenzialmente idonee a condurre a diversa decisione; nell’omettere l’esame di fatti decisivi e controversi, la CTR ha errato nel governare il materiale probatorio contravvenendo, peraltro, al principio di diritto secondo cui “se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352/2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007); la giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente),ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria (Cass., sez. 5, ord. 19352/2018);

– in conclusione, il ricorso va accolto; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR dell’Emilia- Romagna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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